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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 maggio 2025

Cassazione n. 16805/2025

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZAInterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 6683/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]( [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), con domicilio eletto in Roma, via Ovidio n. 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate-Riscossione ( 13756881002 ) , in persona del suo Presidentep.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato(80224030587), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia ([OSCURATO:EMAIL]) ; –controricorrente – e sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] cautelari tributi Agenzia delle Entrate-Riscossione (13756881002), in persona del suo Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (80224030587), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente in via incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 1807/7/2020, depositata il 31 luglio 2020,della Commissione tributaria regionale della Calabria; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16 maggio 2025, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. –con sentenza n. 1807/7/2020, depositata il 31 luglio 2020, la Commissione tributaria regionale della Calabriaha accolto, per quanto di ragione, l’appello proposto da ll’ Agenzia delle Entrate - Riscossione , così pronunciando in parziale riforma del decisum di prime cure che recava accoglimento dell’impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo; 1.1 – i l giudice del gravame , per quel che qui ancora rileva, ha considerato che: -diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la cartelle di pagamento – che costituivano atti presupposti della misura cautelare azionata nei confronti della contribuente –risultavano legittimamente notificate in quanto –venendo in considerazione la disposizione di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,art. 26 – la relativa notifica non implicava l’invio di una raccomandata informativa nel caso di consegna dell’attoa persona diversa dal destinatario ; -rimaneva, però, sprovvista di riscontro probatorio la notifica della cartella di pagamento n. 09420130024251066000; - andava, peraltro, dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione dell’estinzione del debito portato dalla cartella di pagamento n. 094201000003437826(«che ha attinenza a ruolo 201 0 per importo sotto i mille euro»;

2. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione resiste con controricorso che espone l’articolazione di un motivo di ricorso incidentale.

Considerato che:

1. – a i sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., la ricorrente principale denuncia nullità della gravata sentenza per violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,artt. 31 e 61, ed all’art. 101 cod. proc. civ., assumendo, in sintesi, che – a cagione del suo erroneo invio ad indirizzo pec non corrispondente a quello dichiarato nelle controdeduzioni di appello – era stato omesso l’avviso di trattazione dell’udienza di discussione con conseguente nullità della sentenza;

2. – i n via incidentale, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ.,l’Agenzia denuncia violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame aveva pretermesso l’esame degli avvisi di ricevimento delle raccomandate postali allegati all’atto di appello, così incorrendo nel travisamento della prova quanto alla notifica della cartella di pagamento n. 09420130024251066000 che (anch’essa) era stata provata con la produzione del corrispondente avviso di ricevimento;

3. –l’esame, e la definizione, del motivo di ricorso principale rende indispensabile l’acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al processo definito con la gravata sentenza (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,art. 25).

P.Q.M La Corte, dispone l’acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al processo definito in grado di appello dalla Commissione tributaria regionale della Calabriacon sentenza n. 1807/7/2020, depositata il 31 luglio 2020, e rinvia il processo a nuovo ruolo; manda alla Cancelleria per i con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAInterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 6683/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]( [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), con domicilio eletto in Roma, via Ovidio n. 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate-Riscossione ( 13756881002 ) , in persona del suo Presidentep.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato(80224030587), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia ([OSCURATO:EMAIL]) ; –controricorrente – e sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] cautelari tributi Agenzia delle Entrate-Riscossione (13756881002), in persona del suo Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (80224030587), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente in via incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 1807/7/2020, depositata il 31 luglio 2020,della Commissione tributaria regionale della Calabria; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16 maggio 2025, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. –con sentenza n. 1807/7/2020, depositata il 31 luglio 2020, la Commissione tributaria regionale della Calabriaha accolto, per quanto di ragione, l’appello proposto da ll’ Agenzia delle Entrate - Riscossione , così pronunciando in parziale riforma del decisum di prime cure che recava accoglimento dell’impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo; 1.1 – i l giudice del gravame , per quel che qui ancora rileva, ha considerato che: -diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la cartelle di pagamento – che costituivano atti presupposti della misura cautelare azionata nei confronti della contribuente –risultavano legittimamente notificate in quanto –venendo in considerazione la disposizione di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,art. 26 – la relativa notifica non implicava l’invio di una raccomandata informativa nel caso di consegna dell’attoa persona diversa dal destinatario ; -rimaneva, però, sprovvista di riscontro probatorio la notifica della cartella di pagamento n. 09420130024251066000; - andava, peraltro, dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione dell’estinzione del debito portato dalla cartella di pagamento n. 094201000003437826(«che ha attinenza a ruolo 201 0 per importo sotto i mille euro»; 2. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione resiste con controricorso che espone l’articolazione di un motivo di ricorso incidentale. Considerato che: 1. – a i sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., la ricorrente principale denuncia nullità della gravata sentenza per violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,artt. 31 e 61, ed all’art. 101 cod. proc. civ., assumendo, in sintesi, che – a cagione del suo erroneo invio ad indirizzo pec non corrispondente a quello dichiarato nelle controdeduzioni di appello – era stato omesso l’avviso di trattazione dell’udienza di discussione con conseguente nullità della sentenza; 2. – i n via incidentale, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ.,l’Agenzia denuncia violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame aveva pretermesso l’esame degli avvisi di ricevimento delle raccomandate postali allegati all’atto di appello, così incorrendo nel travisamento della prova quanto alla notifica della cartella di pagamento n. 09420130024251066000 che (anch’essa) era stata provata con la produzione del corrispondente avviso di ricevimento; 3. –l’esame, e la definizione, del motivo di ricorso principale rende indispensabile l’acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al processo definito con la gravata sentenza (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,art. 25). P.Q.M La Corte, dispone l’acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al processo definito in grado di appello dalla Commissione tributaria regionale della Calabriacon sentenza n. 1807/7/2020, depositata il 31 luglio 2020, e rinvia il processo a nuovo ruolo; manda alla Cancelleria per i con
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