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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24559/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che con il primo ed secondo motivo di ricorso si deducono la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il contestato delitto di rapina impropria (capo A) , lamentando, in particolare, l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato de qua e la mancata derubricazione nella corrispondente fattispecie tentata ovvero nel delitto di cui all'art. 588 cod. pen., non essendosi realizzata, nel caso di specie, la sottrazione della cosa; che si tratta di sono meramente reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di appello (si vedano le pagg. 5-6 della sentenza impugnata) laddove, con lineare e logica valutazione condotta sulla base della ricostruzione fattuale della vicenda con coinvolgimento di quattro soggetti, ha evidenziato che uno dei complici aveva sottratto uno zaino alla persona offesa nei confronti della quale era stata poi usata violenza da tutto il gruppo quanto questa aveva cercato di riprenderlo, Improta aveva inoltre personalmente colpito la vittima con un coltello e si era quindi appropriato anche del suo cellulare; osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento del vizio di mente ex art. 88 o 89 cod. pen., è parimenti fondato su argomenti pedissequamente reiterativi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito laddove ha correttamente evidenziato (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) l'assenza in atti di documentazione medica che attestasse profili di incapacità di intendere e di volere, essendo stata introdotta dalla difesa solo una relazione della psicologa e della assistente sociale relativi alla difficile situazione familiare dell'imputato con connessi disturbi dell'apprendimento riconducibili ad un basso livello cognitivo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che con il primo ed secondo motivo di ricorso si deducono la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il contestato delitto di rapina impropria (capo A) , lamentando, in particolare, l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato de qua e la mancata derubricazione nella corrispondente fattispecie tentata ovvero nel delitto di cui all'art. 588 cod. pen., non essendosi realizzata, nel caso di specie, la sottrazione della cosa; che si tratta di sono meramente reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di appello (si vedano le pagg. 5-6 della sentenza impugnata) laddove, con lineare e logica valutazione condotta sulla base della ricostruzione fattuale della vicenda con coinvolgimento di quattro soggetti, ha evidenziato che uno dei complici aveva sottratto uno zaino alla persona offesa nei confronti della quale era stata poi usata violenza da tutto il gruppo quanto questa aveva cercato di riprenderlo, Improta aveva inoltre personalmente colpito la vittima con un coltello e si era quindi appropriato anche del suo cellulare; osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento del vizio di mente ex art. 88 o 89 cod. pen., è parimenti fondato su argomenti pedissequamente reiterativi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito laddove ha correttamente evidenziato (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) l'assenza in atti di documentazione medica che attestasse profili di incapacità di intendere e di volere, essendo stata introdotta dalla difesa solo una relazione della psicologa e della assistente sociale relativi alla difficile situazione familiare dell'imputato con connessi disturbi dell'apprendimento riconducibili ad un basso livello cognitivo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso