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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 13623/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21032-2020 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc.

CSYSNN90811Z3170), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, [OSCURATO:PERSONA] n. 30. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di SIRACUSA - intimata - avverso la ordinanza del Giudice di Pace di Siracusa, depositata in data 8.11.2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/2/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Giudice di Pace di Siracusa ha rigettato la opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Gambia, nei confronti del Prefetto di Siracusa, avverso il decreto di espulsione adottato da quest'ultimo in data 10.8.2018 nei confronti del cittadino straniero. [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha ritenuto che il decreto di espulsione era stato regolarmente tradotto, conformemente a quanto disposto dall'art. 13, 7 comma, T.U.I., e che il decreto prefettizio era stato correttamente motivato laddove lo stesso aveva specificato che lo straniero era privo di passaporto ovvero altro documento equipollente e peraltro senza fissa dimora e permesso di soggiorno, emergendo dunque anche il pericolo di fuga; ha evidenziato che non risultavano rilevanti gli allegati motivi umanitari ai fini della decisione.

2. L'ordinanza, pubblicata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L'amministrazione intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 134. 1 comma, cod. proc. civ., nonché degli artt. 2, 6 comma, e 13, 7 comma, d.lgs. n. 286/98 e dell'art. 3, 2 comma, d.P.R. 394/1999.

Evidenzia il ricorrente che il Giudice di Pace avrebbe omesso di motivare in relazione al profilo dell'omessa traduzione del decreto di espulsione nella lingua da lui conosciuta, limitandosi all'affermazione apodittica secondo cui il decreto risultava regolarmente tradotto, senza indicare in base a quali presupposti avesse fatto tale accertamento.

Osserva ancora il ricorrente che, come era emerso nel corso della procedura amministrativa innanzi alla commissione territoriale (v. verbale di audizione allegata al ricorso), la lingua da lui conosciuta sarebbe stata quella mandinka e che nel verbale di notificazione del decreto di espulsione non sarebbe stata riportata alcuna spiegazione di eventuali motivi tecnici organizzativi che avessero impedito alla [OSCURATO:PERSONA] di poter disporre di interpreti ovvero di formulari predisposti per l'idioma conosciuto. 1.1 Il motivo è fondato sotto il profilo della denunciata assenza di motivazione.

Come dedotto dal ricorrente, il provvedimento impugnato, nonostante fosse stata specificatamente dedotta nel primo motivo di ricorso innanzi al giudice di pace la questione della mancata traduzione del decreto espulsivo, si è limitato ad affermare - in modo apodittico - che il provvedimento era stato tradotto secondo le disposizioni di cui all'art. 13, 7 comma, T.U.I., senza spiegare in quale lingua fosse stato tradotto, e cioè nella lingua dichiarata di conoscenza del ricorrente ovvero in altra lingua veicolare.

Si può dunque ritenere non comprensibile la risposta fornita dal giudice di pace alla doglianza all'uopo sollevata dal ricorrente.

LL'accoglimento del primo motivo assorbe l'esame della seconda doglianza, sempre articolata in relazione al profilo della mancata conoscenza della lingua italiana e della lingua veicolare da parte del ricorrente e declinata, questa volta, come vizio di omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla dedotta nullità del decreto espulsivo in quanto non sottoscritto dal Prefetto ma dal [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna qualifica di [OSCURATO:PERSONA] né della delega eventualmente conferita dal Prefetto. 3.1 La censura è inammissibile in ragione della sua evidente genericità di formulazione, in quanto non indica l'eventuale richiesta di approfondimento istruttorio avanzato - sul punto qui in discussione - al giudice del merito.

Non può infatti essere dimenticato che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, la parte che deduca l'illegittimità del provvedimento prefettizio per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l'onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c., con la conseguenza ulteriore che, se l'opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento impugnato non può reputarsi superata (cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 23073 del 11/11/2016; Cass. 20972/2018; Cass. 5452/2022).

Così formulata la doglianza è dunque irricevibile.

P.Q.M. accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo e inammissibile il terzo; cassa il provvedimento impugnato, in relazione al motivo accolto, con rinvio al Giudice di Pace di Siracusa che, in persona di diverso giudice, ...t provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21032-2020 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. CSYSNN90811Z3170), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, [OSCURATO:PERSONA] n. 30. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di SIRACUSA - intimata - avverso la ordinanza del Giudice di Pace di Siracusa, depositata in data 8.11.2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/2/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Giudice di Pace di Siracusa ha rigettato la opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Gambia, nei confronti del Prefetto di Siracusa, avverso il decreto di espulsione adottato da quest'ultimo in data 10.8.2018 nei confronti del cittadino straniero. [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha ritenuto che il decreto di espulsione era stato regolarmente tradotto, conformemente a quanto disposto dall'art. 13, 7 comma, T.U.I., e che il decreto prefettizio era stato correttamente motivato laddove lo stesso aveva specificato che lo straniero era privo di passaporto ovvero altro documento equipollente e peraltro senza fissa dimora e permesso di soggiorno, emergendo dunque anche il pericolo di fuga; ha evidenziato che non risultavano rilevanti gli allegati motivi umanitari ai fini della decisione. 2. L'ordinanza, pubblicata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L'amministrazione intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 134. 1 comma, cod. proc. civ., nonché degli artt. 2, 6 comma, e 13, 7 comma, d.lgs. n. 286/98 e dell'art. 3, 2 comma, d.P.R. 394/1999. Evidenzia il ricorrente che il Giudice di Pace avrebbe omesso di motivare in relazione al profilo dell'omessa traduzione del decreto di espulsione nella lingua da lui conosciuta, limitandosi all'affermazione apodittica secondo cui il decreto risultava regolarmente tradotto, senza indicare in base a quali presupposti avesse fatto tale accertamento. Osserva ancora il ricorrente che, come era emerso nel corso della procedura amministrativa innanzi alla commissione territoriale (v. verbale di audizione allegata al ricorso), la lingua da lui conosciuta sarebbe stata quella mandinka e che nel verbale di notificazione del decreto di espulsione non sarebbe stata riportata alcuna spiegazione di eventuali motivi tecnici organizzativi che avessero impedito alla [OSCURATO:PERSONA] di poter disporre di interpreti ovvero di formulari predisposti per l'idioma conosciuto. 1.1 Il motivo è fondato sotto il profilo della denunciata assenza di motivazione. Come dedotto dal ricorrente, il provvedimento impugnato, nonostante fosse stata specificatamente dedotta nel primo motivo di ricorso innanzi al giudice di pace la questione della mancata traduzione del decreto espulsivo, si è limitato ad affermare - in modo apodittico - che il provvedimento era stato tradotto secondo le disposizioni di cui all'art. 13, 7 comma, T.U.I., senza spiegare in quale lingua fosse stato tradotto, e cioè nella lingua dichiarata di conoscenza del ricorrente ovvero in altra lingua veicolare. Si può dunque ritenere non comprensibile la risposta fornita dal giudice di pace alla doglianza all'uopo sollevata dal ricorrente. LL'accoglimento del primo motivo assorbe l'esame della seconda doglianza, sempre articolata in relazione al profilo della mancata conoscenza della lingua italiana e della lingua veicolare da parte del ricorrente e declinata, questa volta, come vizio di omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla dedotta nullità del decreto espulsivo in quanto non sottoscritto dal Prefetto ma dal [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna qualifica di [OSCURATO:PERSONA] né della delega eventualmente conferita dal Prefetto. 3.1 La censura è inammissibile in ragione della sua evidente genericità di formulazione, in quanto non indica l'eventuale richiesta di approfondimento istruttorio avanzato - sul punto qui in discussione - al giudice del merito. Non può infatti essere dimenticato che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, la parte che deduca l'illegittimità del provvedimento prefettizio per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l'onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c., con la conseguenza ulteriore che, se l'opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento impugnato non può reputarsi superata (cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 23073 del 11/11/2016; Cass. 20972/2018; Cass. 5452/2022). Così formulata la doglianza è dunque irricevibile. P.Q.M. accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo e inammissibile il terzo; cassa il provvedimento impugnato, in relazione al motivo accolto, con rinvio al Giudice di Pace di Siracusa che, in persona di diverso giudice, ...t provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. ,
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