CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 settembre 2026
Cassazione n. 25167/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntante in atti indicato,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mediterranenan [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 1237/25,depositata il 15/11/2025;letta la rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente;rilevato che l’intimata è restata tale;visto che la rinuncia ha i requisiti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., sicchél’estinzione va dichiarata con decreto ai sensi di tale ultima norma;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, essendo rimasti tali gli intimati; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/09/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]