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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 02612/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 8637-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente dorniciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; Sez.

VI-RG 8637/2021 camera di consiglio 18.11.2021 - controricorrente - avverso il decreto n. 14646/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di TORINO, depositato il 27/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — E' impugnata per cassazione l'ordinanza del Giudice di pace di Torino del 27 novembre 2020, con cui è stato convalidato il trattenimento di [OSCURATO:PERSONA].

2. — Il ricorso si fonda su due motivi.

L'Amministrazione ha notificato controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Il ricorrente deduce, col primo mezzo, la motivazione apparente del provvedimento di convalida del trattenimento in relazione agli artt. 13, 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, 125, comma 3, e 111 Cost..

Oppone, col secondo motivo, la nullità del provvedimento di convalida del trattenimento per mancanza di motivazione in relazione agli artt. 13, 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, 125, comma 3, c.p.c. e 111 Cost..

2. — I due motivi sono infondati.

Il provvedimento impugnato ha dato atto che non emergevano profili di manifesta illegittimità del decreto di respingimento, né documentati motivi per l'applicazione dell'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998; Sez.

VI-RG 8637/2021 camera di consiglio 18.11.2021 2 ha riconosciuto, inoltre, l'esistenza dei presupposti per il trattenimento, dovendosi reperire idoneo vettore.

Il decreto appare sorretto da idonea motivazione.

Il provvedimento spiega le ragioni per le quali si è reso necessario adottare la misura coercitiva.

Dopo di che va certamente rilevato che, in base alla giurisprudenza più recente di questa Corte, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 5.1 della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, ai fini della decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero (Cass. 30 novembre 2015, n. 24415; Cass. 7 marzo 2017, n. 5750; Cass. 20 marzo 2019, n. 7829): ma va osservato, in proposito, che il provvedimento reca, sul punto, un preciso riferimento all'insussistenza di comprovate ragioni atte a giustificare il divieto di espulsione o di respingimento (secondo quanto previsto, al riguardo, dall'art. 19 d.lgs. n. 286/1998).

E sul punto non si ravvisa alcuna anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante: non si configura, cioè, né «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», né «motivazione apparente», nè «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» né, tantomeno, «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8054).

Sez.

VI-RG 8637/2021 camera di consiglio 18.11.2021

3. — Il ricorso deve essere respinto.

4. — Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della

1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8637-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente dorniciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; Sez. VI-RG 8637/2021 camera di consiglio 18.11.2021 - controricorrente - avverso il decreto n. 14646/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di TORINO, depositato il 27/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — E' impugnata per cassazione l'ordinanza del Giudice di pace di Torino del 27 novembre 2020, con cui è stato convalidato il trattenimento di [OSCURATO:PERSONA]. 2. — Il ricorso si fonda su due motivi. L'Amministrazione ha notificato controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il ricorrente deduce, col primo mezzo, la motivazione apparente del provvedimento di convalida del trattenimento in relazione agli artt. 13, 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, 125, comma 3, e 111 Cost.. Oppone, col secondo motivo, la nullità del provvedimento di convalida del trattenimento per mancanza di motivazione in relazione agli artt. 13, 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, 125, comma 3, c.p.c. e 111 Cost.. 2. — I due motivi sono infondati. Il provvedimento impugnato ha dato atto che non emergevano profili di manifesta illegittimità del decreto di respingimento, né documentati motivi per l'applicazione dell'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998; Sez. VI-RG 8637/2021 camera di consiglio 18.11.2021 2 ha riconosciuto, inoltre, l'esistenza dei presupposti per il trattenimento, dovendosi reperire idoneo vettore. Il decreto appare sorretto da idonea motivazione. Il provvedimento spiega le ragioni per le quali si è reso necessario adottare la misura coercitiva. Dopo di che va certamente rilevato che, in base alla giurisprudenza più recente di questa Corte, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 5.1 della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, ai fini della decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero (Cass. 30 novembre 2015, n. 24415; Cass. 7 marzo 2017, n. 5750; Cass. 20 marzo 2019, n. 7829): ma va osservato, in proposito, che il provvedimento reca, sul punto, un preciso riferimento all'insussistenza di comprovate ragioni atte a giustificare il divieto di espulsione o di respingimento (secondo quanto previsto, al riguardo, dall'art. 19 d.lgs. n. 286/1998). E sul punto non si ravvisa alcuna anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante: non si configura, cioè, né «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», né «motivazione apparente», nè «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» né, tantomeno, «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). Sez. VI-RG 8637/2021 camera di consiglio 18.11.2021 3. — Il ricorso deve essere respinto. 4. — Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6'
Decreto Cassazione n. 02612/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris