CassazionedecretoSezione 6Decisione del 19 dicembre 2023
Cassazione n. 26641/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia il 19/12/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Brescia, giudicando in sede di rinvio disposto dalla Seconda Sezione della Corte di cassazione con sentenza n. 11652 del 5 ottobre 2022 (dep. 2023), ha confermato il decreto di sequestro preventivo dell'importo di euro 298.993,15 emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Brescia il 21 aprile 2022, finalizzato alla confisca diretta, ai sensi degli artt. 240, comma 1, e 648-quater cod. pen. del profitto del reato di autoriciclaggio di cui al capo f), ascritto ad [OSCURATO:PERSONA], ovvero, in caso di incapienza, del sequestro, finalizzato alla confisca per equivalente, di ogni somma di danaro od altro bene mobile o immobile rinvenuti nella disponibilità di lui, anche per interposta persona. Il provvedimento applicativo della cautela era stato annullato dal Tribunale del riesame per mancanza di motivazione quanto al periculum in mora necessario ai fini del mantenimento del vincolo reale. In seguito al ricorso proposto dal Pubblico Ministero, la Suprema Corte ha annullato il provvedimento del riesame richiamando i principi espressi da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848. 2. Ricorre l'indagato deducendo i motivi di seguito sintetizzati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Errata valutazione della condotta decettiva in relazione al reato di autoriciclaggio ex art. 648-ter cod. pen. Secondo il quadro accusatorio, Soregaroli avrebbe provveduto a disporre dai conti correnti della società "Soregaroli e figlio s.r.l." la restituzione di un finanziamento soci, depositandolo sul proprio conto corrente personale ed utilizzandolo per l'acquisto di titoli azionari e polizze assicurative intestati sempre a proprio nome. L'indagato non avrebbe posto in essere alcuna condotta tesa ad occultare le somme prelevate. Le operazioni, totalmente tracciabili, non hanno alcuna idoneità decettiva, in quanto inidonee ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del danaro. 2.2. Difetto di motivazione in relazione al fumus ed al periculum in mora. Il provvedimento del Tribunale motiva, a proposito della possibile dispersione del patrimonio, senza tenere conto del fatto che l'indagato sta puntualmente assolvendo alle obbligazioni verso l'Agenzia delle Entrate a fronte di un debito residuo non superiore a 63.000,00 euro circa. Si ribadisce che il ricorrente non ha posto in essere condotte dissimulatorie o di depauperamento del patrimonio a far tempo dal 2018. 2.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sproporzione di valore dei beni oggetto di sequestro preventivo. E' stato sottoposto a sequestro ogni rapporto bancario riconducibile a Soregaroli fino a concorrenza della somma di euro 298.993,16 a fronte di un debito residuo - che è un debito erariale - pari a circa 63.000,00, oggi in fase di pagamento mediante "pace fiscale". Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato per i motivi che di seguito si espongono. 2. Va premesso che, in esito al disposto annullamento con rinvio, l'ambito del devolutum è stato limitato alla verifica del solo presupposto del periculum in mora. Nella pronuncia richiamata dalla sentenza rescindente, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848 - 01) hanno affermato che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege. Posta tale premessa, le Sezioni Unite hanno tuttavia puntualizzato che tale requisito non si configura allo stesso modo nelle diverse tipologie di sequestro. Vi è una accezione di periculum strettamente collegata alla finalità "confiscatoria" del mezzo, evidentemente diversa da quella "impeditiva" dello strumento del comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., e alla natura fisiologicamente anticipatoria che il sequestro deve necessariamente assumere, nel corso del processo, rispetto alla stessa confisca. Il giudice, in caso di sequestro preordinato alla confisca, non è dunque tenuto a motivare sul pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati, trattandosi di misura ablatoria autonoma dal sequestro preventivo impeditivo considerato dal primo comma. Non per questo, tuttavia, la motivazione della misura adottata a fini di confisca potrà sempre esaurirsi nel dare atto, semplicemente, della confiscabilità della cosa, essendo una tale giustificazione sufficiente, solo con riguardo alle cose indicate dall'art. 240, comma 2, n. 2 cod. pen. Si tratta allora di indicare le ragioni per le quali la confisca rischierebbe di divenire successivamente impraticabile, e, con riferimento al sequestro che abbia ad oggetto cose costituenti profitto del reato, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, deve essere sottolineato come "appaia sufficiente ai fini dell'applicazione della misura cautelare reale sulle cose soggette a confisca, l'indicazione della possibilità che il bene costituente profitto del reato sia suscettibile di essere disperso, modificato o deteriorato". 3. Tanto premesso, le censure difensive - in disparte quelle relative alla mancanza del fumus del reato presupposto, che risultano inammissibili, come detto, in relazione al tema devoluto - si limitano a ribadire che il ricorrente ha aderito alla c.d. "rottamazione quater" (pace fiscale) per un debito iniziale di 135.000 euro, ridotto ad euro 63.654,00 in sede di ammissione, e di avere già corrisposto due rate per complessivi euro 13.148,00, di modo che l'importo complessivo a debito della società Soregaroli e figlio s.r.I., pari a euro 866,414,60 si sarebbe ridotto ad euro 399.863,88 a seguito delle concesse rateazioni, sempre onorate alle scadenze. Il ricorrente non avrebbe tenuto condotte di dispersione del patrimonio dal 2018, essendo soggetto solido e solvibile. 4. Come bene evidenziato nella ordinanza impugnata, si tratta di argomenti nella sostanza già dedotti dalla difesa, che non tengono conto di quanto evidenziato dal Tribunale, ossia che Soregaroli è soggetto capace di condotte distrattive. Si è dato atto, nella ordinanza impugnata, della pendenza di una rilevante esposizione debitoria con l'Erario e del trasferimento di immobili fra società dello stesso gruppo familiare; dunque della esistenza di più elementi, concreti e specifici, già segnalati dal Pubblico Ministero nel proprio originario ricorso, dai quali desumere l'esistenza di un concreto pericolo di dispersione del profitto illecito, tali da richiedere una anticipata apprensione dei detti beni in via cautelare. Tali elementi non sono scalfiti dalla circostanza che talune condotte tenute dal ricorrente fossero prive di capacità decettiva perché - asseritamente - tracciabili, così come irrilevanti, perché meramente confutative, sono le doglianze relative alla assenza di condotte di depauperamento o dispersione del patrimonio da parte dell'indagato. 5. Generici sono poi i rilievi difensivi sulla adesione del ricorrente alla c.d. pace fiscale. Il Tribunale ha evidenziato come la difesa abbia solo documentato la prosecuzione di pagamenti rateali e la esistenza di un debito erariale residuo pari a 63.000,00, del tutto genericamente indicato, la cui correlazione con il reato presupposto dell'autoriciclaggio non è dato evincere.Così pure, si sono stimate irrilevanti, in quanto estranee al giudizio, le deduzioni relative alla società Soregaroli e Figlio ed alle diminuite esposizioni debitorie della stessa, esposizioni che comunque persistono in termini non minimali. 7. Dunque, la pronuncia rescissoria si è conformata al principio di diritto come enunciato nella sentenza di annullamento di questa Corte, né eventuali lacune o insufficienze motivazionali possono trovare spazio in questa Sede, in materia in cui la ricorribilità è consentita per il solo vizio di violazione di legge, a norma dell'art. 325 cod. proc. pen. 8. Esula a sua volta dall'ambito del devoluto il terzo motivo, inerente al difetto di proporzionalità del sequestro, che la difesa correla alla intervenuta adesione del ricorrente alla c.d. rottamazione. L'adesione alla procedura agevolata ha valenza parzialmente novativa del debito tributario, in caso di assunzione di impegno al versamento ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018 (c.d. "pace fiscale), ed anche in parte preclusiva della confisca relativa a tali esposizioni debitorie, ma non sembra poter dispiegare analoghi effetti quanto al delitto di autoriciclaggio oggetto degli addebiti, la cui correlazione con il debito tributario è rimasta un puro enunciato difensivo (in tal senso v. Sez. 3, n. 14738 del 12/12/2019, dep. 2020, Marchio, Rv. 279462 - 02, per la quale la previsione di cui al comma secondo dell'art. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 secondo la quale la confisca, diretta o per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei reati tributari previsti dal decreto medesimo "non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'Erario anche in presenza di sequestro", si riferisce ai casi di obbligo assunto nei termini riconosciuti dalla legislazione tributaria di riferimento, tra i quali rientra la definizione agevolata delle controversie prevista dall'art. 6, commi 6 e 8, del d.l. 24 ottobre 2018, n. 119, conv. con mod. dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136 (c.d. "pace fiscale"), sempre che la controversia oggetto di richiesta di definizione non riguardi, in tutto o in parte, le risorse o somme di cui al comma 5, lett. a) e b), del suddetto art. 6 ed abbia ad oggetto gli stessi fatti produttivi del profitto confiscabile). 9. Il rigetto del ricorso, che ne consegue, comporta la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.• P.Q.M. Ri