CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 luglio 2023
Cassazione n. 25502/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19382-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] tariffaria [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 19382/2021 Cron. Rep. Ud. 05/07/2023 CC contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] L.G. FARAVELLI N. 22 presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che le rappresentano e difendono; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 392/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/01/2021 R.G.N. 987/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con separati ricorsi, poi riuniti, gli attuali ricorrenti per cassazione, quali ex dipendenti [OSCURATO:PERSONA] in pensione, avevano chiesto al Tribunale di Verona di: accertare il diritto di ogni istante e del coniuge superstite a continuare a beneficiare delle agevolazioni tariffarie sulle tariffe di vendita dell’energia elettrica, come regolamentate dal Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti elettrici dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dai successivi accordi collettivi 1.12.2000, 19.04.2002, 31.12.2003 e 14.02.2008; con conseguente condanna delle società convenute, per quanto di rispettiva competenza, ad applicare ad ogni ricorrente e al coniuge superstite l’agevolazione tariffaria sulla fornitura di energia elettrica, cui il medesimo ha diritto in applicazione delle norme contrattuali-collettive richiamate, e far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con interessi e rivalutazione come per legge; in via subordinata, accertare il diritto alla “corresponsione di una somma compensativa, in sostituzione del beneficio tariffario revocato”, con la rivalutazione e gli interessi legali come per legge, a partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], o, in subordine, a partire dalla data della domanda, e fino al saldo. 2. Costituitesi le convenute che contestavano tali domande, il Tribunale adito, con sentenza n. 311/2018, rigettava le domande degli attori, condannandoli al pagamento delle spese. 3. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Venezia, dichiarato estinto il processo relativo alla posizione dell’appellante [OSCURATO:PERSONA] (nulla disponendo sulle spese in relazione a tale posizione), rigettava per il resto l’appello, condannando tutti gli altri appellanti al pagamento delle spese del secondo grado, come liquidate e in distrazione. 4. Per quanto qui ora soprattutto interessa, la Corte territoriale giungeva, come il primo giudice, alla conclusione che la disdetta dal beneficio scontistico, da quelli contestata sotto diversi profili, non violava diritti quesiti degli stessi, ritenendo assorbito il primo motivo di appello, relativo alla natura retributiva della riduzione tariffaria in questione.In base alle svolte considerazioni, infine, riteneva infondato il terzo motivo di appello, relativo all’asserita violazione dei principi di correttezza e buona fede. 5. Avverso tale decisione gli istanti sopra specificati hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 6. Hanno resistito le intimate società con unico controricorsoe successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la “nullità della sentenza ex art. 360 c. 1 n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1362, 1363, 1372 e 1373 c.c., avendo la Corte d’appello ritenuto che la riduzione sulla tariffa di vendita dell’energia elettrica, prevista a favore dei dipendenti [OSCURATO:PERSONA] cessati dal servizio dall’art. 33 del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dall’Accordo di rinnovo [OSCURATO:DATA_NASCITA], non si configuri quale diritto quesito. Sostengono che nel giungere a tale conclusione risulta essere stata fatta falsa applicazione delle norme che disciplinano l’autonomia contrattuale, l’efficacia e il recesso dal contratto interpretate alla luce dl principio di diritto più volte confermato da questa Corte Suprema secondo cui in caso di disdetta di un contratto collettivo a tempo indeterminato sono in ogni caso fatti salvi quei diritti già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa (c.d. diritti quesiti). Nell’indagare la natura del diritto all’agevolazione, la Corte territoriale ha inoltre fatto falsa applicazione delle regole di interpretazione dell’accordo collettivo omettendo di verificare l’intenzione delle parti – sia med iante il senso letterale delle parole, sia mediante il comportamento complessivo delle stesse, anche posteriore alla conclusione del contratto –e il complessivo contenuto delle clausole. 2. Con il secondo motivo deducono la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 360 c. 1 n. 3) c.p.c., in relazione agli artt. 1322, 1372 e 1373 c.c., avendo la Corte di appello ritenuto che la disdetta di un accordo collettivo sia efficace anche nei confronti dei lavoratori già cessati dal servizio alla data del recesso”. Assumono che, nel giungere a tale conclusione risulta essere stata fatta falsa applicazione delle norme che disciplinano l’autonomia contrattuale, l’efficacia e il recesso dal contratto interpretate alla luce del principio di diritto più volte confermato da questa Corte Suprema secondo cui, per i rapporti di lavoro cessati nel vigore di una determinata fonte collettiva, i diritti attribuiti dal contratto agli ex dipendenti non possono essere influenzati né dal recesso dal contratto, né dalla stipulazione dei successivi contratti (il cui oggetto è limitato ai rapporti di lavoro in atto), salvo che i lavoratori cessati dal servizio non abbiano conferito specifico mandato alle organizzazioni sindacali stipulanti o ratificato l’attività negoziale, oppure abbiano prestato acquiescenza alle nuove normative. 3. Con il terzo motivo deducono la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 360 c. 1 n. 3) c.p.c., in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c., avendo la Corte di appello ritenuto insussistente la violazione dei principi di correttezza e buona fede nella disdetta degli accordi collettivi che prevedevano le agevolazioni tariffarie e nella successiva sottoscrizione di un accordo collettivo che prevedeva l’erogazione ai pensionati di una somma una tantuma fronte di una rinuncia, formalizzata ai sensi dell’art. 2113, co. 4, c.c. e 411 c.p.c., alle agevolazioni tariffarie”. Lamentano i ricorrenti che nel giungere a tale conclusione risulta essere stata fatta falsa applicazione dei principi di correttezza e buona fede, come interpretati alla luce dell’elaborazione di questa Corte Suprema, avendo la Corte di appello fatto esclusiva valutazione del comportamento di [OSCURATO:PERSONA] in base agli obblighi contrattuali, omettendo di considerare il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra parte, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge. 6. Tali motivi, essendo all’evidenza connessi, possono essere congiuntamente esaminati. 6.1. Essi risultano infondati. 6.2. Occorre infatti porre in luce che questa Corte si è già espressa sulle questioni involte dal ricorso in esame con le decisioni nn. 3878/2022, 3881/2022, 3882/2022, 3883/2022, 1596/2023 e 1597/2023, relative a fattispecie analoghe a quella che qui ci occupa, e alle cui motivazioni si può rimandare ex art. 118 disp. att. c.p.c. 7. Con precipuo riferimento al primo motivo di ricorso, come già accennato in narrativa,si deve tenere presente che la Corte territoriale ha esaminato prioritariamente il secondo motivo di appello degli istanti (con il quale essi lamentavanoappunto l’erroneità della sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva qualificato l’agevolazione in parola quale diritto quesito, come tale intangibile), “in quanto astrattamente idoneo ad assorbire il primo” motivo d’appello. Ha infatti ritenuto “che la riduzione tariffaria in esame non si configura quale diritto quesito con riferimento al periodo successivo al 31.12.2015, datadi cessazione di efficacia dell’accordo collettivo, posto che [OSCURATO:PERSONA] ha dato disdetta nell’ottobre 2015 all’accordo collettivo che la prevedeva (disdetta sulla cui legittimità ed efficacia non vi è contestazione tra le parti)”. Dopo una serie di considerazioni in tal senso, ha affermato che “i contratti collettivi di diritto comune operano esclusivamente entro l’ambito temporale concordato dalle parti, sicché, anche laddove si riconoscesse alla disposizione relativa alla riduzione tariffaria in esame natura retributiva, a tale disposizione non potrebbe comunque riconoscersi efficacia vincolante diretta peril periodo successivo alla scadenza o alla disdetta contrattuale (Cass.11325/2005)”. In punto di diritti quesiti ha richiamato Cass. 16043/2018; Cass.12716/98; Cass. 20838/09; Cass. 18548/09. Indi, ha incisivamente osservato che, “come già correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, la cessazione dell’agevolazione non investe le riduzioni tariffarie già applicate alle forniture di energia erogate nella vigenza della pattuizione collettiva che prevedeva l’agevolazione medesima, ma opera ex nunc con riferimento alle erogazioni di energia elettrica successive alla disdetta di tale pattuizione collettiva. In altri termini, se il diritto all’applicazione della riduzione tariffaria sorge con l’erogazione della fornitura, esso può dirsi entrato nel patrimonio degli istanti solo con riferimento alle forniture già eseguite sotto la vigenza del contratto collettivo che prevedeva la riduzione medesima e non rispetto alle forniture future, da erogare successivamente alla disdetta di tale contratto da parte di [OSCURATO:PERSONA], peraltro incerte nell’ane nel quantum”. Pertanto, all’esito di ulteriori rilievi, come premesso in narrativa, ha ritenuto che restava “assorbito il primo motivo di appello relativo alla natura retributiva della riduzione tariffaria in questione, natura che, anche se riconosciuta, non determinerebbe di per sé sola la sua intangibilità per il futuro (v. Cass. 20765/2018; Cass. S.U. 21972/2017; Cass.11325/2005)”. 8. Tale ratio decidendidella Corte territoriale rende opportuno mettere in luce che l a nozione di diritti quesiti, benché di frequente applicazione a livello giurisprudenziale soprattutto nel campo lavoristico e previdenziale, è generale. La locuzione “diritti quesiti”, del resto, è da tempo utilizzata dallo stesso legislatore nei campi più disparati (cfr., ad es., in ambito processuale, l’art. 164, comma quinto, c.p.c., ma, sempre a mero titolo esemplificativo, l’art. 50, comma 1, lett. b), l. n. 52/1996; l’art. 62 d.lgs. n. 139/2005), di solito per salvaguardare o far salvi determinati diritti, appunto quesiti. Il relativo concetto, sul piano tecnico-giuridico, è pacificamente quello di diritti che siano già entrati nel patrimonio di un determinato soggetto (non sempre un lavoratore o un pensionato).8.1. Ebbene, la Corte d’appello, in proposito ha richiamato Cass. 16043/2018; Cass.12716/98; Cass. 20838/09; Cass. 18548/09. Ma la conclusione tratta è conforme ad un consolidato indirizzo di questa Corte, secondo il quale, (anche) nell’ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva, solo con riferimento a situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato (cfr., ad es., Cass. civ., sez. lav., 17.8.2018, n. 20765), ad esempio quale corrispettivo di una prestazione già resa (cfr. Cass. civ., sez. lav., 18.6.2018, n. 16043, cit. dalla Corte di merito; id., sez. lav., 19.2.2014, n. 3982; id., sez. lav., 2.4.2001, n. 4839) o di una fase del rapporto già esaurita (id. n. 18548/2009, pure richiamata dalla Corte d’appello), oppure ancora in relazione ad evento già maturato (cfr. Cass. civ., sez. lav., 8.5.2000, n. 5825). Nessuna di queste ultimecondizioni è stata riscontrata dai giudici del doppio grado di giudizio nel merito. 8.2. Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che costituiscono diritti quesiti dei lavoratori solo quei diritti che siano già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, ad esempio quale corrispettivo di una prestazione già resa, e non con riferimento alla tutela di semplici pretese alla stabilità nel tempo di normative collettive più favorevoli ovvero di aspettative sorte sulla base di tali regolamentazioni previgenti (così Cass. civ., sez. lav., 18.6.2018, n. 16043, cit.; e in termini esatti o analoghi id., sez. lav., 28.11.2016, n. 24109; id., n. 18548/2009, già cit.; id., sez. lav., 18.9.2007, n. 19351; id., sez. lav., 8.5.2000, n. 5825). 8.3. Ancora, quand’anche tali pregresse disposizioni collettive non avessero previsto la possibilità di revoca unilaterale di quella specifica che prevedeva l’agevolazione, la disdetta contestata era invece consentita e legittima. A questo specifico proposito, la Corte territoriale correttamente ha richiamato Cass.n. 18549/2009, già cit., secondo la quale: “Il contratto collettivo, senza predeterminazione di un termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all’esigenza di evitare –nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto – la perpetuità del vincolo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione (negli esatti termini id., sez. lav., 18.9.2007, n. 19351). 9. Nell’ambito del primo motivo i ricorrenti hanno richiamato anche Cass. civ., sez. lav., 28.10.2013, n. 24268, la quale aveva confermato i medesimi principi di diritto espressi da Cass. n. 18548/2009 e n. 19351/2007, ma li aveva ritenuti violati nella fattispecie concreta di soppressione della fornitura di gas a tariffa ridotta per i dipendenti, anche in pensione, di una società di gestione del relativo servizio, che avevano optato per tale beneficio in natura in luogo di un assegno ad personampensionabile, senza che fosse stato loro assicurato, dopo il collocamento a riposo, il corrispondente controvalore economico. [OSCURATO:PERSONA]. n. 24533/2013 riguardava pressoché identica fattispecie. Si tratta, però, di precedenti di questa Corte che hanno scrutinato fattispecie non sovrapponibili a quella in esame (come esattamente già spiegato dai giudici d’appello: cfr. pagg.9-10 della loro decisione). In quei casi, infatti, il beneficio simile allo sconto tariffario sui consumi di energia elettrica, e cioè consistente nell’usufruire del gas a tariffa ridotta, in base ad apposito accordo aziendale era stato optato dagli interessati in sostituzione di un assegno retributivo mensile previsto per tutti i dipendenti e i pensionati. E’ stato, allora, evidenziato nella motivazione di quelle decisioni che l’opzione suddetta, tra l’altro, “comportò da un lato la corresponsione di unaretribuzione inferiore rispetto a quella percepita dai lavoratori che avevano viceversa optato per l’erogazione dell’assegno; dall’altro la determinazione, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, di una pensione in misura inferiore rispetto a quella degli altri colleghi, perché calcolata su una retribuzione non comprensiva di tale assegno”. E’ stato, perciò, considerato che quei “dipendenti che avevano operato la scelta, acquisendo il diritto, non più modificabile per espressa pattuizione, al mantenimento del beneficio in natura, sono stati privati di un diritto già entrato a far parte del loro patrimonio e, come tale intangibile, in quanto connesso, al momento dell’opzione, alla loro prestazione lavorativa”, e che “correttamente, la sentenza impugnata abbia ritenuto trattarsi di un diritto avente natura retributiva, entrato a far parte a pieno titolo del sinallagma genetico del rapporto e di conseguenza del patrimonio individuale di ogni singolo lavoratore e quindi insuscettibile di essere revocato”. 10. Secondo i ricorrenti le considerazioni svolte dalla Corte distrettuale, in precedenza riportate al § 7 di questa decisione, sarebbero errate, perché “l’aspetto da considerare non è tanto il momento in cui il diritto viene goduto, bensì il momento dell’insorgenza del diritto e la sua correlazione, in termini di corrispettività, con prestazioni già rese. In altri termini, il diritto è quesito quando la prestazione per la quale è stato attribuito si è già conclusa, indipendentemente dal fatto che al momento del recesso (o del subentro di una nuova disciplina contrattual-collettiva) tale diritto sia stato goduto o possa continuare ad esserlo anche in epoca successiva” (così tra la pag. 10 e la pag. 11 del ricorso, nello svolgimento del primo motivo). 10.1. Tali argomenti, tuttavia, non possono essere condivisi. 10.2. In primo luogo, tutte le osservazioni proposte dai ricorrenti per sostenere che l’agevolazione tariffaria fosse “corrispettivo di prestazioni già rese”, in particolare di natura retributiva (cfr. pagg. 13-21 del ricorso), non tengono conto del dato che la Corte veneziana ha esplicitamente reputato assorbito il primo motivo d’appello degli attuali ricorrenti circa l’asserita natura retributiva dell’agevolazione in base alle considerazioni innanzi riportate; perciòi ricorrenti non hanno impugnato in questa sede tale statuizione di assorbimento di quel motivo. Né la stessa Corte ha accertato, più in generale, il carattere corrispettivo di tale agevolazione, ma rispetto a “prestazioni già rese”.10.3. In secondo luogo, i ricorrenti neppure specificano quali sarebbero tali “prestazioni già rese”. 10.4. Infine, per perorare la loro tesi che si dovrebbe far capo all’insorgenza del diritto, i ricorrenti fanno riferimento a precedenti di legittimità(Cass. n. 4839/2001 e n. 5141/2004), secondo i quali, nell’ipotesi di recesso del datore di lavoro da contratto collettivo, la disdetta non esplica efficacia nei confronti dei lavoratori cessati dal servizio in epoca anteriore, i quali da quel contratto derivano un diritto di credito nei confronti del datore stesso, tanto nel caso che il diritto in questione sia acquisito al patrimonio del singolo, quanto nel caso che a costui la norma pattizia abbia attribuito il diritto potestativo di porre in essere i comportamenti idonei a determinare l’insorgenza del diritto. Osserva in propositoil Collegio che anche le citate decisioni anzitutto si riferivano a casi del tutto diversi da quello che ci occupa. Cass. n. 4839/2001, infatti, riguardava fattispecie relativa ad un premio di produttività maturato con riferimento ad un periodo in cui il lavoratore era ancora in servizio secondo la disciplina all’epoca vigente, ma appunto quel premio era già maturato prima della cessazione dal servizio. Cass. n. 5141/2004 concerneva il rimborso di somme, mediante l’effettuazione di spese per accertamenti sanitari ovvero mediante l’iscrizione ad apposito fondo. In disparte, poi, la non accertata corrispettività dell’agevolazione tariffaria rispetto “a prestazioni già rese”, nellafattispecie in esame neanche è stato verificato dai giudici di meritoche ai ricorrenti una fonte collettiva avesse loro attribuito il diritto potestativo di porre in essere i comportamenti idonei a determinare l’insorgenza del diritto di beneficiare dell’agevolazione tariffaria. 11. Parimenti infondato è il secondo motivo. 11.1. Le deduzioni dei ricorrenti sono irrilevanti a fronte dell’inesistenza di loro diritti quesiti a riguardo, qui confermata, e dirimente a riguardo. Infatti, secondo un risalente indirizzo di questa Corte, il principio per cui alla contrattazione collettiva non è consentito incidere, in relazione alla regola dell’intangibilità dei diritti quesiti, su posizioni già consolidate o su diritti già entrati nel patrimonio dei lavoratori in assenza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte degli stessi, non si applica alla distinta ipotesi in cui il contratto collettivo venga ad incidere su posizioni non ancora qualificabili come di diritto soggettivo, ma soltanto a regolare le condizioni di acquisto di diritti futuri (ad esempio: salario non maturato, contingenza non ancora scattata) (in tal senso Cass. civ., sez. lav., 17.3.1999, n. 2429; id., sez. lav., 12.9.1995, n. 9646; id., sez. lav., 23.7.1994, n. 6845, e in termini analoghi id., sez. lav., 1.7.2014, n. 14944; id., sez. lav., 29.9.2009, n. 20838; id., sez. lav., 22.6.2004, n. 11634). E pure la giurisprudenza che richiamano i ricorrenti in tale censura esprime principi applicabili a condizione che i diritti dei lavoratori cessati dal servizio prima del recesso datoriale dal contrattocollettivo possano credersi quesiti, il che non è riscontrabile nella fattispecie in esame. 12. Non è meritevole di accoglimento anche il terzo motivo di ricorso. 12.1. I ricorrenti, per sostenere la violazione dei principi di correttezza e buona fede nell’esercizio del potere di recesso datoriale nel caso in esame, richiamanonuovamente Cass. n. 24268/2013, decisione, invero, considerata dalla Corte territoriale, e che, come sopra già rilevato da questo Collegio, al pari di Cass. n. 24533/2013, concerneva fattispecie non sovrapponibile a quella che ci occupa. 12.2. Inoltre, nel censurare la sentenza d’appello sul punto, i ricorrenti non tengono conto di quanto osservato dalla Corte distrettuale al § 8.1. della stessa sentenza, “con riferimento alla misura dell’emolumento una tantumprevisto dall’accordo del 27 novembre 2015 in favore dei pensionati che accettavano di sottoscrivere un verbale di conciliazione individuale”. 13. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto con regolamento secondo soccombenza delle spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022; spese che sono da distrarre in favore dei difensori delle controricorrenti, dichiaratisi anticipatari. 14. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed €6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge, e distrae in favore dei difensori delle società controricorrenti, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà