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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15511/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 del TRIBUNALE di UDINE ROMETaRIIMIII;Tiif udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visti i ricorsi proposti da Engy e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Udine pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto in abitazione pluriaggravato.

2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di entrambe le impugnazioni, con cui si contesta violazione di legge o vizio della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla dosimetria sanzionatoria concordata, va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Questa Corte, con principio condiviso dal Collegio, ha già affermato che, in tema di patteggiamento, il trattamento sanzionatorio applicato può essere ragione di ricorso soltanto in caso di illegalità della pena, neppure potendo essere censurati meri errori di calcolo che non incidano sulla legalità della sua misura finale (vedi Sez.

U, n. 5838 del 28.11.2013, Citarella, Rv. 257824, in motivazione; Sez. 5, n. 18304 del 23/1/2019, Rosettani, Rv. 275915).

Sul sindacato di legittimità delle sentenze di patteggiamento in punto di determinazione quantitativa della sanzione, limitato alla sola denuncia dell'illegalità della pena, cfr. anche Sez. 3, n. 10286 del 13/2/2013, Matteliano, Rv. 254980; Sez. 3, n. 1883 del 22/9/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251796; Sez. 6, n. 38943 del 18/9/2003, Conciatori, Rv. 227718.

Del resto, lo stesso legislatore ha recepito questa prospettiva, modificando l'art. 448 cod. proc. pen. con la novella di cui alla legge n. 103 del 2017 nel senso di prevedere che, tra i casi di ricorso per cassazione consentito quanto alla misura della pena concordata, rientri solo la sua illegalità.

Nel caso di specie, non vi è alcuna illegalità della misura finale della pena inflitta ma anzi i ricorrenti si dolgono espressamente, ed inammissibilmente per quanto chiarito, della misura della sanzione da loro stessi concordata per eccessiva severità rispetto al disvalore del fatto ed alla personalità della ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]) ovvero, genericamente, per il mancato allineamento al minimo edittale ([OSCURATO:PERSONA]).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).eetes P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 del TRIBUNALE di UDINE ROMETaRIIMIII;Tiif udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visti i ricorsi proposti da Engy e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Udine pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto in abitazione pluriaggravato. 2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di entrambe le impugnazioni, con cui si contesta violazione di legge o vizio della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla dosimetria sanzionatoria concordata, va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Questa Corte, con principio condiviso dal Collegio, ha già affermato che, in tema di patteggiamento, il trattamento sanzionatorio applicato può essere ragione di ricorso soltanto in caso di illegalità della pena, neppure potendo essere censurati meri errori di calcolo che non incidano sulla legalità della sua misura finale (vedi Sez. U, n. 5838 del 28.11.2013, Citarella, Rv. 257824, in motivazione; Sez. 5, n. 18304 del 23/1/2019, Rosettani, Rv. 275915). Sul sindacato di legittimità delle sentenze di patteggiamento in punto di determinazione quantitativa della sanzione, limitato alla sola denuncia dell'illegalità della pena, cfr. anche Sez. 3, n. 10286 del 13/2/2013, Matteliano, Rv. 254980; Sez. 3, n. 1883 del 22/9/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251796; Sez. 6, n. 38943 del 18/9/2003, Conciatori, Rv. 227718. Del resto, lo stesso legislatore ha recepito questa prospettiva, modificando l'art. 448 cod. proc. pen. con la novella di cui alla legge n. 103 del 2017 nel senso di prevedere che, tra i casi di ricorso per cassazione consentito quanto alla misura della pena concordata, rientri solo la sua illegalità. Nel caso di specie, non vi è alcuna illegalità della misura finale della pena inflitta ma anzi i ricorrenti si dolgono espressamente, ed inammissibilmente per quanto chiarito, della misura della sanzione da loro stessi concordata per eccessiva severità rispetto al disvalore del fatto ed alla personalità della ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]) ovvero, genericamente, per il mancato allineamento al minimo edittale ([OSCURATO:PERSONA]). 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000).eetes P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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