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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2026

Cassazione n. 09135/2026

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ott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DETENZIONEDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G.N. 27150/2021Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 27150/2021 R.G., propostoMoussallah Luna, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Defilippi, con studio in Milano (presso l’associazioneprofessionale “[OSCURATO:PERSONA]”), ove elettivamentedomiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura incalce al ricorso introduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], tutti con studio in Milano (presso gli Ufficidell’[OSCURATO:PERSONA]), nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giustaprocura in allegato al controricorso di costituzione nel presenteprocedimento;CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27150/2021Numero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 9135/2026Data pubblicazione 11/04/2026avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Lombardia il 22 marzo 2021, n. 1119/5/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata dell’11 marzo 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale perla Lombardia il 22 marzo 2021, n. 1119/5/2021, la quale, incontroversia avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi diaccertamento n.

RE – 110330/2018 e n.

RE – 110331/2018 del2 luglio 2018 da parte del Comune di Milano, entrambi notificatiil 23 luglio 2018, per l’omessa denuncia della TARI relativa aglianni 2016 e 2017, nella misura complessiva di € 434,00, inrelazione all’immobile condotto in locazione alla [OSCURATO:PERSONA] n.9 del medesimo Comune, ha rigettato l’appello proposto dallamedesima nei confronti del Comune di Milano avverso lasentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale diMilano il 2 dicembre 2019, n. 5154/23/2019, con condanna allarifusione delle spese giudiziali.2.

Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva respinto il ricorso originario della contribuente –sul rilievo che la contribuente fosse gravata dall’onere didichiarare all’ente impositore la cessata occupazione dellaproprietaria e l’inizio della detenzione da parte sua.3.

Il Comune di Milano ha resistito con controricorso.4.

Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato a tre motivi.2.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, inNumero registro generale 27150/2021Numero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 9135/2026Data pubblicazione 11/04/2026relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., peressere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello chela contribuente era gravata dal«l’onere di comunicare alComune la cessazione dell’occupazione dell’immobile da partedella proprietaria e il successivo subentro dellaricorrente/conduttrice, e ciò proprio ai fini dell’applicazione delpagamento del tributo TARI», laddove l’ente impositore era giàa conoscenza della presenza della contribuente nell’immobile.2.1 Il predetto motivo è infondato, ancorché la correttezza indiritto del dispositivo non esima il collegio dalla parzialecorrezione della motivazione della sentenza impugnata, aisensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.2.2 Secondo il tenore della censura, «il Collegio estensore dellasentenza d’appello non accoglie la fondamentale circostanzache la precedente occupante dell’immobile, nonchéproprietaria e locatrice dello stesso, aveva già comunicato alComune di Milano il nominativo e il codice fiscale della nuovaoccupante, portando così a conoscenza dell’Ente le generalitàdell’odierna ricorrente» (pagina 4 del ricorso).2.3 In verità, premesso che il regolamento comunale TARI èstato richiamato dalle parti a sostegno delle rispettive difese,si osserva che, per quanto la dichiarazione di cessazionedell’utenza debba essere presentata dall’occupante o daldetentore uscente anche in caso di subentro di un terzonell’utilizzo dell’immobile (art. 25, comma 1, lett. a) e lett. i),del regolamento comunale TARI), la dichiarazione di inizio delladetenzione dell’immobile deve essere sempre presentata dalconduttore in caso di locazione dell’immobile (art. 25, comma1, lett. a), del regolamento comunale TARI), anche inconsiderazione dell’assunzione in proprio dell’obbligazionetributaria (art. 5, comma 1, del regolamento comunale TARI),Numero registro generale 27150/2021Numero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 9135/2026Data pubblicazione 11/04/2026che non può dipendere dalla volontà del proprietario di esimersidal pagamento del tributo.Quindi, il detentore dell’immobile non può mai essereesonerato dall’obbligo dichiarativo, che grava personalmente asuo carico e la cui inosservanza è specificamente punita conl’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (art.29, comma 2, del regolamento comunale TARI).2.4 In tal senso, il controricorrente ha correttamente dedottoche: «Parte ricorrente confonde gli effetti prodotti dalladenuncia di cessazione dell'occupazione, volta esclusivamentealla chiusura della posizione contributiva dell’occupante unimmobile, con quelli che invece si producono con la denunciadi nuova occupazione finalizzata all’individuazione del nuovosoggetto passivo del tributo e alla determinazione del tributodovuto, tramite la comunicazione di dati personali, numerodegli occupanti, dati dell'immobile, modalità di ricezione deibollettini di pagamento.

Contrariamente a quanto sostenutodalla ricorrente, tali dati non possono essere oggetto dirichiesta al contribuente che di fatto non si è dichiarato taleomettendo di presentare la denuncia di occupazione» (pagina9 del controricorso).3.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., pernon essere stato tenuto conto dal giudice di appello che «lasig.ra Moussallah in presenza degli atti emessi dal Comune diMilano, che di fatto confermano la conoscenza dellapermanenza della stessa dell’immobile in questione, haragionevolmente maturato un legittimo affidamento che larichiesta di tributo fosse inviata presso l’indirizzo di residenza,Numero registro generale 27150/2021Numero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 9135/2026Data pubblicazione 11/04/2026ma contrariamente controparte ha invece permesso chematurassero le sanzioni irrogate».3.1 Il predetto motivo è inammissibile.3.2 Invero, la censura è assolutamente vaga e generica.

Ilmezzo non specifica quali « atti emessi dal Comune di Milano(…) di fatto confermano la conoscenza della permanenza dellastessa dell’immobile in questione», ai fini dell’inosservanzadell’obbligo di collaborazione e buona fede.4.

Con il terzo motivo, si denuncia per omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod.proc. civ., con riguardo al passaggio della sentenza impugnatain cui il giudice di appello afferma: «Si contesta la parte dellasentenza in cui il Collegio afferma che “La contribuenteevidenzia altresì di aver avviato la procedura di composizionedella crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 3/2012,con relativa istanza presentata presso il comune di Milano, eciò ai fini della possibilità di sospendere l’efficacia del titoloesecutivo” e “la Contribuente ha chiesto di applicare il cumulogiuridico ritenendo che entrambe le sanzioni derivano dallamedesima omissione, di non avere cioè denunziatol’appartamento in locazione”».4.1 Il predetto motivo è inammissibile sotto duplice profilo.4.2 Anzitutto, la deduzione del vizio ex art. 360, primo comma,n. 5), cod. proc. civ. impinge nella preclusione derivante dallac.d.

“doppia conforme”.Difatti, in siffatta ipotesi, prevista dall’art. 348-ter, quintocomma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54,comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi diappello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cuiNumero registro generale 27150/2021Numero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 9135/2026Data pubblicazione 11/04/2026sia stata richiesta la notificazione dall’11 settembre 2012;detta norma è stata mantenuta, anche dopo l’abrogazionedisposta dall’art. 3, comma 26, lett. e), del d.lgs. 1 ottobre2022, n. 149, per i giudizi introdotti prima dell’1 gennaio 2023,dall’art. 35, comma 5, del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, qualemodificato dall’art. 380, lett. a, della legge 29 dicembre 2022,n. 197), il ricorrente in cassazione - per evitarel’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n.5), cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3,del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile alle sentenzepubblicate dall’11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni difatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando cheesse sono tra loro diverse (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 22dicembre 2016, n. 26774; Cass., Sez.

Lav., 6 agosto 2019, n.20994; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19760; Cass., Sez.5^, 1 aprile 2022, n. 10644; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2022,n. 11707; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass.,Sez.

Trib., 13 dicembre 2023, n. 34902; Cass., Sez. Trib., 27giugno 2024, n. 17782; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2025,n. 33622; Cass., Sez.

Lav., 4 febbraio 2026, n. 2334).Nella specie, però, a fronte della soccombenza nel doppiogrado di merito, la ricorrente non ha indicato le ragioni di fattodifferenti a seconda del giudizio; ne discende che le questionisono state esaminate e decise in modo uniforme dai giudici deldoppio grado di merito, per cui non ne è possibile alcunsindacato da parte del giudice di legittimità in relazione allaviolazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.(art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.).Numero registro generale 27150/2021Numero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 9135/2026Data pubblicazione 11/04/20264.3 Si aggiunga, altresì, che la censura non attinge l’omessoesame di un fatto storico, la cui valutazione avrebbeipoteticamente potuto sovvertire l’esito del giudizio,risolvendosi nella mera denuncia di carenza motivazionale dellasentenza impugnata.

Non a caso, la doglianza investe ilpassaggio argomentativo in cui la sentenza impugnata si eralimitata «sul punto, a statuire con la scarna motivazione giàindicata: “[OSCURATO:PERSONA] ritiene infondate le argomentazionisvolte dalla contribuente, su cui ricadeva l’onere di comunicareal comune la cessazione dell’occupazione dell’immobile daparte della proprietaria ed il successivo subentro dellaricorrente/conduttrice, e ciò proprio ai fini dell’applicazione delpagamento Tari”».Come è noto, l’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.,nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabileper cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggettodi discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a direche, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delleprevisioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondocomma, n. 4), cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fattostorico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il"quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processualetra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,Numero registro generale 27150/2021Numero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 9135/2026Data pubblicazione 11/04/2026rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazionedal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tuttele risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez.

Un., 7 aprile2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014,n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass.,Sez.

Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n.21431; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2022, n. 17359; Cass., Sez.Trib., 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. Trib., 29dicembre 2023, n. 36426; Cass., Sez. Trib., 6 febbraio 2024,n. 3404; Cass., Sez. Trib., 21 maggio 2025, n. 13573).L’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., comeriformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabileper cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabilela censura concernente la omessa valutazione di deduzionidifensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass.,Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn.21457 e 21458; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37346;Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 1^,29 febbraio 2024, n. 5426) né l’omessa disanima di questionio argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n.22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285; Cass., Sez.5^, 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass., Sez. 5^, 10 novembre2023, n. 31327; Cass., Sez. 1^, 29 febbraio 2024, n. 5426).Numero registro generale 27150/2021Numero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 9135/2026Data pubblicazione 11/04/20265.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi la inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti,il ricorso deve essere rigettato.6.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidatenella misura fissata in dispositivo.7.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese giudiziali in favore della controricorrente,liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 700,00per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%sui compensi e altri accessori di legge; dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio dell’11 marzo2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DETENZIONEDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G.N. 27150/2021Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 27150/2021 R.G., propostoMoussallah Luna, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Defilippi, con studio in Milano (presso l’associazioneprofessionale “[OSCURATO:PERSONA]”), ove elettivamentedomiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura incalce al ricorso introduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], tutti con studio in Milano (presso gli Ufficidell’[OSCURATO:PERSONA]), nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giustaprocura in allegato al controricorso di costituzione nel presenteprocedimento;CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27150/2021Numero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 9135/2026Data pubblicazione 11/04/2026avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Lombardia il 22 marzo 2021, n. 1119/5/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata dell’11 marzo 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale perla Lombardia il 22 marzo 2021, n. 1119/5/2021, la quale, incontroversia avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi diaccertamento n. RE – 110330/2018 e n. RE – 110331/2018 del2 luglio 2018 da parte del Comune di Milano, entrambi notificatiil 23 luglio 2018, per l’omessa denuncia della TARI relativa aglianni 2016 e 2017, nella misura complessiva di € 434,00, inrelazione all’immobile condotto in locazione alla [OSCURATO:PERSONA] n.9 del medesimo Comune, ha rigettato l’appello proposto dallamedesima nei confronti del Comune di Milano avverso lasentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale diMilano il 2 dicembre 2019, n. 5154/23/2019, con condanna allarifusione delle spese giudiziali.2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva respinto il ricorso originario della contribuente –sul rilievo che la contribuente fosse gravata dall’onere didichiarare all’ente impositore la cessata occupazione dellaproprietaria e l’inizio della detenzione da parte sua.3. Il Comune di Milano ha resistito con controricorso.4. Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a tre motivi.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, inNumero registro generale 27150/2021Numero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 9135/2026Data pubblicazione 11/04/2026relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., peressere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello chela contribuente era gravata dal«l’onere di comunicare alComune la cessazione dell’occupazione dell’immobile da partedella proprietaria e il successivo subentro dellaricorrente/conduttrice, e ciò proprio ai fini dell’applicazione delpagamento del tributo TARI», laddove l’ente impositore era giàa conoscenza della presenza della contribuente nell’immobile.2.1 Il predetto motivo è infondato, ancorché la correttezza indiritto del dispositivo non esima il collegio dalla parzialecorrezione della motivazione della sentenza impugnata, aisensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.2.2 Secondo il tenore della censura, «il Collegio estensore dellasentenza d’appello non accoglie la fondamentale circostanzache la precedente occupante dell’immobile, nonchéproprietaria e locatrice dello stesso, aveva già comunicato alComune di Milano il nominativo e il codice fiscale della nuovaoccupante, portando così a conoscenza dell’Ente le generalitàdell’odierna ricorrente» (pagina 4 del ricorso).2.3 In verità, premesso che il regolamento comunale TARI èstato richiamato dalle parti a sostegno delle rispettive difese,si osserva che, per quanto la dichiarazione di cessazionedell’utenza debba essere presentata dall’occupante o daldetentore uscente anche in caso di subentro di un terzonell’utilizzo dell’immobile (art. 25, comma 1, lett. a) e lett. i),del regolamento comunale TARI), la dichiarazione di inizio delladetenzione dell’immobile deve essere sempre presentata dalconduttore in caso di locazione dell’immobile (art. 25, comma1, lett. a), del regolamento comunale TARI), anche inconsiderazione dell’assunzione in proprio dell’obbligazionetributaria (art. 5, comma 1, del regolamento comunale TARI),Numero registro generale 27150/2021Numero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 9135/2026Data pubblicazione 11/04/2026che non può dipendere dalla volontà del proprietario di esimersidal pagamento del tributo.Quindi, il detentore dell’immobile non può mai essereesonerato dall’obbligo dichiarativo, che grava personalmente asuo carico e la cui inosservanza è specificamente punita conl’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (art.29, comma 2, del regolamento comunale TARI).2.4 In tal senso, il controricorrente ha correttamente dedottoche: «Parte ricorrente confonde gli effetti prodotti dalladenuncia di cessazione dell'occupazione, volta esclusivamentealla chiusura della posizione contributiva dell’occupante unimmobile, con quelli che invece si producono con la denunciadi nuova occupazione finalizzata all’individuazione del nuovosoggetto passivo del tributo e alla determinazione del tributodovuto, tramite la comunicazione di dati personali, numerodegli occupanti, dati dell'immobile, modalità di ricezione deibollettini di pagamento. Contrariamente a quanto sostenutodalla ricorrente, tali dati non possono essere oggetto dirichiesta al contribuente che di fatto non si è dichiarato taleomettendo di presentare la denuncia di occupazione» (pagina9 del controricorso).3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., pernon essere stato tenuto conto dal giudice di appello che «lasig.ra Moussallah in presenza degli atti emessi dal Comune diMilano, che di fatto confermano la conoscenza dellapermanenza della stessa dell’immobile in questione, haragionevolmente maturato un legittimo affidamento che larichiesta di tributo fosse inviata presso l’indirizzo di residenza,Numero registro generale 27150/2021Numero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 9135/2026Data pubblicazione 11/04/2026ma contrariamente controparte ha invece permesso chematurassero le sanzioni irrogate».3.1 Il predetto motivo è inammissibile.3.2 Invero, la censura è assolutamente vaga e generica. Ilmezzo non specifica quali « atti emessi dal Comune di Milano(…) di fatto confermano la conoscenza della permanenza dellastessa dell’immobile in questione», ai fini dell’inosservanzadell’obbligo di collaborazione e buona fede.4. Con il terzo motivo, si denuncia per omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod.proc. civ., con riguardo al passaggio della sentenza impugnatain cui il giudice di appello afferma: «Si contesta la parte dellasentenza in cui il Collegio afferma che “La contribuenteevidenzia altresì di aver avviato la procedura di composizionedella crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 3/2012,con relativa istanza presentata presso il comune di Milano, eciò ai fini della possibilità di sospendere l’efficacia del titoloesecutivo” e “la Contribuente ha chiesto di applicare il cumulogiuridico ritenendo che entrambe le sanzioni derivano dallamedesima omissione, di non avere cioè denunziatol’appartamento in locazione”».4.1 Il predetto motivo è inammissibile sotto duplice profilo.4.2 Anzitutto, la deduzione del vizio ex art. 360, primo comma,n. 5), cod. proc. civ. impinge nella preclusione derivante dallac.d. “doppia conforme”.Difatti, in siffatta ipotesi, prevista dall’art. 348-ter, quintocomma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54,comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi diappello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cuiNumero registro generale 27150/2021Numero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 9135/2026Data pubblicazione 11/04/2026sia stata richiesta la notificazione dall’11 settembre 2012;detta norma è stata mantenuta, anche dopo l’abrogazionedisposta dall’art. 3, comma 26, lett. e), del d.lgs. 1 ottobre2022, n. 149, per i giudizi introdotti prima dell’1 gennaio 2023,dall’art. 35, comma 5, del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, qualemodificato dall’art. 380, lett. a, della legge 29 dicembre 2022,n. 197), il ricorrente in cassazione - per evitarel’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n.5), cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3,del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile alle sentenzepubblicate dall’11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni difatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando cheesse sono tra loro diverse (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 22dicembre 2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., 6 agosto 2019, n.20994; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19760; Cass., Sez.5^, 1 aprile 2022, n. 10644; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2022,n. 11707; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass.,Sez. Trib., 13 dicembre 2023, n. 34902; Cass., Sez. Trib., 27giugno 2024, n. 17782; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2025,n. 33622; Cass., Sez. Lav., 4 febbraio 2026, n. 2334).Nella specie, però, a fronte della soccombenza nel doppiogrado di merito, la ricorrente non ha indicato le ragioni di fattodifferenti a seconda del giudizio; ne discende che le questionisono state esaminate e decise in modo uniforme dai giudici deldoppio grado di merito, per cui non ne è possibile alcunsindacato da parte del giudice di legittimità in relazione allaviolazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.(art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.).Numero registro generale 27150/2021Numero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 9135/2026Data pubblicazione 11/04/20264.3 Si aggiunga, altresì, che la censura non attinge l’omessoesame di un fatto storico, la cui valutazione avrebbeipoteticamente potuto sovvertire l’esito del giudizio,risolvendosi nella mera denuncia di carenza motivazionale dellasentenza impugnata. Non a caso, la doglianza investe ilpassaggio argomentativo in cui la sentenza impugnata si eralimitata «sul punto, a statuire con la scarna motivazione giàindicata: “[OSCURATO:PERSONA] ritiene infondate le argomentazionisvolte dalla contribuente, su cui ricadeva l’onere di comunicareal comune la cessazione dell’occupazione dell’immobile daparte della proprietaria ed il successivo subentro dellaricorrente/conduttrice, e ciò proprio ai fini dell’applicazione delpagamento Tari”».Come è noto, l’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.,nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabileper cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggettodi discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a direche, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delleprevisioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondocomma, n. 4), cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fattostorico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il"quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processualetra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,Numero registro generale 27150/2021Numero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 9135/2026Data pubblicazione 11/04/2026rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazionedal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tuttele risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014,n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass.,Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n.21431; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2022, n. 17359; Cass., Sez.Trib., 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. Trib., 29dicembre 2023, n. 36426; Cass., Sez. Trib., 6 febbraio 2024,n. 3404; Cass., Sez. Trib., 21 maggio 2025, n. 13573).L’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., comeriformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabileper cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabilela censura concernente la omessa valutazione di deduzionidifensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass.,Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn.21457 e 21458; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37346;Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 1^,29 febbraio 2024, n. 5426) né l’omessa disanima di questionio argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n.22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285; Cass., Sez.5^, 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass., Sez. 5^, 10 novembre2023, n. 31327; Cass., Sez. 1^, 29 febbraio 2024, n. 5426).Numero registro generale 27150/2021Numero sezionale 2267/2026Numero di raccolta generale 9135/2026Data pubblicazione 11/04/20265. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi la inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti,il ricorso deve essere rigettato.6. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidatenella misura fissata in dispositivo.7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese giudiziali in favore della controricorrente,liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 700,00per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%sui compensi e altri accessori di legge; dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio dell’11 marzo2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09135/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris