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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 gennaio 2023

Cassazione n. 07808/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23826/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 113, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PALERMO n. 4524/2016 depositatoi l 16/09/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento depositato il 16.9.2016, il Tribunale di Palermo ha rigettato l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto con cui il G.D. dello stesso Tribunale aveva rigettato la sua domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento della società “La realizzatrice s.p.a.”.

Il Tribunale di Palermo ha, in primo luogo, evidenziato che non vi era prova della titolarità del credito vantato dall’opponente.

In particolare, se era pur vero che l’avviso di cessione di crediti pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (n. 139) indicava tra i crediti oggetto di cessione in favore della ricorrente quelli già acquisiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. – cedente – ed analiticamente indicati nell’avviso, tra i quali rientravano quelli oggetto della cessione da parte del [OSCURATO:SOCIETA]. del 27.10.2008.

Tuttavia, ad avviso del giudice di primo grado, l’opponente non aveva fornito la prova che nell’oggetto della cessione del 27.10.2008 rientrasse anche il rapporto bancario di cui al conto corrente n. 2103 410 1099 08, al quale la stessa opponente riconduceva l’esistenza del credito.

In ogni caso, ad avviso del Tribunale di Palermo, difettava la prova della data certa del credito e della sua anteriorità rispetto alla dichiarazione di fallimento.

In particolare, il documento datato 23.4.2007 - consistente nella dichiarazione con cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore unico della società poi fallita, aveva riconosciuto che “i crediti diretti vantati dal Banco di sicilia spa alla data del 31.12.2004 “erano….

Consolidato saldo 774.416,00 – era privo di ogni elemento idoneo a dimostrare la sua certa anteriorità rispetto al fallimento, oltre ad essere comunque, nel suo contenuto dichiarativo, connotato da assoluta genericità.

Avverso il predetto decreto hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria, affidandolo ad un unico articolato motivo.

La curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito in giudizio con controricorso.

La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod.proc..civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. E’ stata dedotta la violazione degli artt. 2704 e 1988 cod. civ., 52 e 98 legge fall., 116 e 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ..

Lamenta la società ricorrente che il Tribunale di Palermo non ha tenuto conto che sulla valenza probatoria degli stessi documenti depositati a corredo della domanda di insinuazione al passivo questa Corte (in un caso omologo riguardante una società dello stesso gruppo Cassina) si era già pronunciata favorevolmente per l’opponente questa Corte con la sentenza n. 11878/2016.

Inoltre, la ricorrente invoca la piena efficacia probatoria della lettera di riconoscimento del credito del 23.4.2007 , nonché la sua data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, essendo l’avv. [OSCURATO:PERSONA] cessato dall’incarico di amministratore in data 3 maggio 2011, e quindi precedentemente al fallimento dichiarato il 18 novembre 2014.

Analogamente, la ricorrente invoca la piena efficacia probatoria dell’accordo di consolidamento sottoscritto il 5 agosto 1988, avente data certa in quanto sequestrato e poi dissequestrato con provvedimento del G.I.P. in data 1 febbraio 1999 nell’ambito del procedimento penale n. 1303/94 RGIP pendente presso il Tribunale di Palermo.

2. Il ricorso è inammissibile.

Va osservato che il Tribunale di Palermo ha escluso dall’ammissione al passivo il credito vantato dalla società ricorrente con una doppia ratio decidendi: 1) non è stata provata la titolarità in capo alla società ricorrente del credito di cui è causa, e, in particolare, che tra i crediti, in un primo tempo, ceduti dal [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA]., e poi da quest’ultima all’odierna ricorrente, rientrasse anche il rapporto bancario riconducibile al conto corrente n. 2103 410 1099 08; 2) in ogni caso, non è stata provata la datazione certa della dichiarazione dell’allora amministratore della fallita del 23.4.2007, documento al quale, comunque, in ragione della sua assoluta genericità, non poteva essere riconosciuta la valenza di ricognizione del debito ex art. 1988 cod. civ..

Orbene, mentre la seconda ratio decidendi è stata impugnata dalla società ricorrente, nessuna contestazione è stata mossa alla prima ratio decidendi, come sopra illustrata.

In proposito, è orientamento consolidato di questa Corte che ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass. n. 18641 del 27/07/2017; vedi anche Cass. n. 13880 del 06/07/2020).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23826/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 113, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PALERMO n. 4524/2016 depositatoi l 16/09/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento depositato il 16.9.2016, il Tribunale di Palermo ha rigettato l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto con cui il G.D. dello stesso Tribunale aveva rigettato la sua domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento della società “La realizzatrice s.p.a.”. Il Tribunale di Palermo ha, in primo luogo, evidenziato che non vi era prova della titolarità del credito vantato dall’opponente. In particolare, se era pur vero che l’avviso di cessione di crediti pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (n. 139) indicava tra i crediti oggetto di cessione in favore della ricorrente quelli già acquisiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. – cedente – ed analiticamente indicati nell’avviso, tra i quali rientravano quelli oggetto della cessione da parte del [OSCURATO:SOCIETA]. del 27.10.2008. Tuttavia, ad avviso del giudice di primo grado, l’opponente non aveva fornito la prova che nell’oggetto della cessione del 27.10.2008 rientrasse anche il rapporto bancario di cui al conto corrente n. 2103 410 1099 08, al quale la stessa opponente riconduceva l’esistenza del credito. In ogni caso, ad avviso del Tribunale di Palermo, difettava la prova della data certa del credito e della sua anteriorità rispetto alla dichiarazione di fallimento. In particolare, il documento datato 23.4.2007 - consistente nella dichiarazione con cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore unico della società poi fallita, aveva riconosciuto che “i crediti diretti vantati dal Banco di sicilia spa alla data del 31.12.2004 “erano…. Consolidato saldo 774.416,00 – era privo di ogni elemento idoneo a dimostrare la sua certa anteriorità rispetto al fallimento, oltre ad essere comunque, nel suo contenuto dichiarativo, connotato da assoluta genericità. Avverso il predetto decreto hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria, affidandolo ad un unico articolato motivo. La curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito in giudizio con controricorso. La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod.proc..civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. E’ stata dedotta la violazione degli artt. 2704 e 1988 cod. civ., 52 e 98 legge fall., 116 e 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.. Lamenta la società ricorrente che il Tribunale di Palermo non ha tenuto conto che sulla valenza probatoria degli stessi documenti depositati a corredo della domanda di insinuazione al passivo questa Corte (in un caso omologo riguardante una società dello stesso gruppo Cassina) si era già pronunciata favorevolmente per l’opponente questa Corte con la sentenza n. 11878/2016. Inoltre, la ricorrente invoca la piena efficacia probatoria della lettera di riconoscimento del credito del 23.4.2007 , nonché la sua data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, essendo l’avv. [OSCURATO:PERSONA] cessato dall’incarico di amministratore in data 3 maggio 2011, e quindi precedentemente al fallimento dichiarato il 18 novembre 2014. Analogamente, la ricorrente invoca la piena efficacia probatoria dell’accordo di consolidamento sottoscritto il 5 agosto 1988, avente data certa in quanto sequestrato e poi dissequestrato con provvedimento del G.I.P. in data 1 febbraio 1999 nell’ambito del procedimento penale n. 1303/94 RGIP pendente presso il Tribunale di Palermo. 2. Il ricorso è inammissibile. Va osservato che il Tribunale di Palermo ha escluso dall’ammissione al passivo il credito vantato dalla società ricorrente con una doppia ratio decidendi: 1) non è stata provata la titolarità in capo alla società ricorrente del credito di cui è causa, e, in particolare, che tra i crediti, in un primo tempo, ceduti dal [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA]., e poi da quest’ultima all’odierna ricorrente, rientrasse anche il rapporto bancario riconducibile al conto corrente n. 2103 410 1099 08; 2) in ogni caso, non è stata provata la datazione certa della dichiarazione dell’allora amministratore della fallita del 23.4.2007, documento al quale, comunque, in ragione della sua assoluta genericità, non poteva essere riconosciuta la valenza di ricognizione del debito ex art. 1988 cod. civ.. Orbene, mentre la seconda ratio decidendi è stata impugnata dalla società ricorrente, nessuna contestazione è stata mossa alla prima ratio decidendi, come sopra illustrata. In proposito, è orientamento consolidato di questa Corte che ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass. n. 18641 del 27/07/2017; vedi anche Cass. n. 13880 del 06/07/2020). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif
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