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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 2025

Cassazione n. 04114/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natga VIGEVANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione.

Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).

Osservato che l'ordinanza impugnata, con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, ha correttamente rilevato e giustificato con compiutezza e logicità argomentativa la ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso, accomunante tutti i reati indicati nell'istanza del ricorrente, osservando come i fatti di cui alle sentenze n. 1.,

3. e

4. in sede esecutiva fossero già stati unificati come da ordinanza del *Tribunale di Bergamo del 14/11/2023, e che la medesima ordinanza avesse già escluso la medesinnezza del disegno criminoso con riferimento al rato giudicato con la sentenza sub 2., con motivazione (l'ampio arco temporale decorso rispetto agli altri fatti) condivisa e richiamata; quanto al fatto giudicato con la sentenza sub 5., il G.E. escludeva la possibilità di riconoscere il vincolo della continuazione con gli altri reati attesa l'assenza di alcun nesso e lo iato temporale intercorso rispetto ai fatti precedenti (di circa 9 mesi); Osservato che le censure attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità, nonché prospettano asseriti difetto o contraddittorietà e palese illogicità della motivazione non emergenti dal testo del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore IrP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natga VIGEVANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione. Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). Osservato che l'ordinanza impugnata, con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, ha correttamente rilevato e giustificato con compiutezza e logicità argomentativa la ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso, accomunante tutti i reati indicati nell'istanza del ricorrente, osservando come i fatti di cui alle sentenze n. 1., 3. e 4. in sede esecutiva fossero già stati unificati come da ordinanza del *Tribunale di Bergamo del 14/11/2023, e che la medesima ordinanza avesse già escluso la medesinnezza del disegno criminoso con riferimento al rato giudicato con la sentenza sub 2., con motivazione (l'ampio arco temporale decorso rispetto agli altri fatti) condivisa e richiamata; quanto al fatto giudicato con la sentenza sub 5., il G.E. escludeva la possibilità di riconoscere il vincolo della continuazione con gli altri reati attesa l'assenza di alcun nesso e lo iato temporale intercorso rispetto ai fatti precedenti (di circa 9 mesi); Osservato che le censure attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità, nonché prospettano asseriti difetto o contraddittorietà e palese illogicità della motivazione non emergenti dal testo del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore IrP
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