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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 04655/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sul ricorso n. 4404/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte, n. 493/1/2020 depositata il 9 luglio 2020.

Visto l’atto depositato il 22 dicembre 2025 con il quale la ricorrente ha chiesto la definizione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte del ricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 4404/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte, n. 493/1/2020 depositata il 9 luglio 2020. Visto l’atto depositato il 22 dicembre 2025 con il quale la ricorrente ha chiesto la definizione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte del ricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 04655/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris