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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 settembre 2026

Cassazione n. 25899/2026

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rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controdomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1461/2024depositata il 21/05/2024.Numero registro generale 21550/2024Numero sezionale 2373/2026Numero di raccolta generale 25899/2026Data pubblicazione 28/09/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano,migrazione di una linea telefonica fissa e di due utenze mobili, conpagamento mediante addebito sul conto corrente.Deduceva che Fastweb aveva sospeso la linea fissa per il mancatopagamento di due fatture, nonostante la disponibilità della provvista sulconto indicato per la domiciliazione; che il servizio, ripristinato nel corso diun procedimento cautelare, era stato nuovamente sospeso e poidisattivato; e che non erano state consegnate le schede SIM relative alleutenze mobili.Chiedeva, pertanto, la riattivazione della linea, la consegna delle SIM, larestituzione delle somme fatturate in eccedenza, il risarcimento dei dannie la restituzione delle spese sostenute nei precedenti procedimenticautelari.la sospensione del servizio e la cessazione del rapporto erano conseguiteal mancato pagamento delle prime due fatture, che non avevano potutoessere riscosse mediante domiciliazione bancaria, divenuta operativasoltanto dalla terza fattura.Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6208 del 2023, condannavadomande e poneva a carico di [OSCURATO:PERSONA] due terzi delle spese processuali,compensandone il residuo terzo.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, contestando la qualificazione dellacomunicazione di Fastweb come recesso unilaterale, l’esclusioneNumero registro generale 21550/2024Numero sezionale 2373/2026Numero di raccolta generale 25899/2026Data pubblicazione 28/09/2026dell’inadempimento dell’operatore, il rigetto delle domande risarcitorie e laregolamentazione delle spese.2.1.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1461 del 2024,respingeva il gravame.

Riteneva che il contratto fosse riconducibile allasomministrazione a tempo indeterminato e che la comunicazione diintegrasse un valido recesso unilaterale.Escludeva l’inadempimento dell’operatore, rilevando che [OSCURATO:PERSONA] non avevapagato le prime due fatture né aveva successivamente regolarizzato lapropria posizione.

Riteneva, inoltre, non provati i danni dedotti inrelazione all’indisponibilità della linea fissa e delle utenze mobili.3.

Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito ha propostoricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi, ulteriormente illustrati conmemoria.3.1.

Fastweb ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1362cod. civ., sostenendo che la comunicazione di Fastweb, espressamentediretta a provocare la risoluzione del contratto per inadempimento, nonpotesse essere interpretata come dichiarazione di recesso.4.1.1.

Il motivo è inammissibile.Ai sensi dell'art. 1324 c.c., le disposizioni dettate in materia diinterpretazione del contratto si applicano, in quanto compatibili, anche agli2023).Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'interpretazionedegli atti negoziali e delle dichiarazioni unilaterali costituisce attivitàriservata al giudice di merito e può essere censurata in sede di legittimitàNumero registro generale 21550/2024Numero sezionale 2373/2026Numero di raccolta generale 25899/2026Data pubblicazione 28/09/2026soltanto mediante la specifica deduzione della violazione dei canoni legalidi ermeneutica ovvero del vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art.360, primo comma, n. 5, c.p.c.; non è invece consentito alla partelimitarsi a contrapporre una propria diversa lettura dell'atto a quellaaccolta dal giudice territoriale (Cass. n. 28804 del 2019; Cass. n. 34408del 2023; Cass. n. 2001 del 1996).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che la comunicazioneinviata da Fastweb, pur non essendo idonea a determinare la risoluzionedel contratto per inadempimento, esprimesse comunque una inequivocavolontà di porre termine al rapporto e ne ha conseguentemente ricostruitogli effetti quale esercizio del diritto di recesso nell'ambito di un contratto disomministrazione.La censura non individua una specifica violazione dei criteri ermeneuticidettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., né evidenzia quale regola interpretativasarebbe stata concretamente disattesa dalla Corte milanese.

Essa sirisolve, piuttosto, nella contrapposizione di una diversa interpretazionedella medesima comunicazione, sostenendosi che la dichiarazione avrebbepotuto produrre esclusivamente gli effetti di una diffida diretta allarisoluzione del contratto per inadempimento e non anche quelli di un attodi recesso.In tal modo, tuttavia, il ricorrente sollecita una nuova valutazione delcontenuto e del significato della dichiarazione negoziale, estranea algiudizio di legittimità.4.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art.2697 c.c., assumendo che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenutolegittimo il recesso esercitato da Fastweb senza verificare la sussistenzadei relativi presupposti.Deduce che il contratto prevedeva una durata iniziale determinata e chesolo alla scadenza sarebbe divenuto a tempo indeterminato.

La clausolacontrattuale richiamata stabiliva infatti che il contratto avesse la durataNumero registro generale 21550/2024Numero sezionale 2373/2026Numero di raccolta generale 25899/2026Data pubblicazione 28/09/2026prevista nell'offerta commerciale prescelta e che solo successivamente sirinnovasse a tempo indeterminato.Secondo il ricorrente, una volta esclusa la risoluzione per inadempimento,gravava su Fastweb, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c., l'oneredi provare tutti i fatti costitutivi dell'eccezione estintiva fondata sul recessoe, in particolare, che al momento della diffida fosse già maturata lascadenza del termine iniziale e che il rapporto fosse divenuto a tempoindeterminato.La Corte territoriale, invece, avrebbe fatto discendere dall'incertezza circala durata contrattuale conseguenze sfavorevoli al cliente, pur in presenzadi una clausola predisposta da Fastweb che faceva espressamenteriferimento a una prima scadenza senza indicarne la data.

Sempresecondo il ricorrente, l'onere di chiarire tale dato gravava sull'operatore,sia in applicazione dell'art. 2697 c.c., sia in ragione del principio divicinanza della prova.Aggiunge che la stessa riattivazione spontanea della linea telefonica daparte di Fastweb nel corso del primo procedimento cautelare costituirebbeun comportamento incompatibile con la già avvenuta cessazione delrapporto per recesso.Pertanto, ad avviso del ricorrente, non essendo stata fornita la prova cheil rapporto fosse già divenuto a tempo indeterminato e che fosse quindiesercitabile il recesso ad nutum previsto dall'art. 1569 c.c., la Corted'appello avrebbe erroneamente ritenuto valido lo scioglimento delrapporto.4.2.1.

Il motivo non è fondato.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la violazione dell'art.2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudice attribuisca l'onere dellaprova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regolelegali di riparto, mentre non ricorre quando la censura investa lavalutazione delle risultanze probatorie o l'accertamento del contenuto delNumero registro generale 21550/2024Numero sezionale 2373/2026Numero di raccolta generale 25899/2026Data pubblicazione 28/09/2026rapporto negoziale compiuto dal giudice di merito (Cass. n. 13395 del2018; Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 19064 del 2006).Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha posto a carico del ricorrentela prova dell'intervenuta scadenza di un termine contrattuale né haritenuto dimostrata da Fastweb l'esistenza di un fatto estintivo rimastoprivo di prova.La sentenza impugnata ha piuttosto accertato, attraverso l'esame delladocumentazione negoziale, che il contratto stipulato tra le parti erariconducibile allo schema della somministrazione e che dalla propostacontrattuale prodotta in giudizio non emergeva la pattuizione di unadurata minima della somministrazione ostativa all'esercizio del diritto direcesso previsto dall'art. 1569 c.c.

Essa ha inoltre rilevato che lo stessoappellante non era stato in grado di indicare quale fosse il termine didurata convenuto che avrebbe impedito il recesso.La ratio decidendi della pronuncia non risiede dunque nell'applicazione diuna regola di ripartizione dell'onere della prova, bensì nell'accertamentodel contenuto del regolamento contrattuale e nell'esclusione dell'esistenzadi una clausola idonea a vincolare le parti ad una durata minima delrapporto.Il ricorrente, pur denunciando formalmente la violazione dell'art. 2697c.c., censura in realtà tale accertamento interpretativo, sostenendo che laclausola contrattuale avrebbe invece previsto una durata inizialedeterminata e che da essa sarebbe derivata l'inapplicabilità del recessoesercitato da Fastweb.In tal modo, tuttavia, egli non deduce un errore nella distribuzionedell'onere della prova, ma prospetta una diversa interpretazione delcontenuto del contratto rispetto a quella accolta dalla Corte territoriale,sollecitando una rivalutazione dell'accertamento di merito non consentitain sede di legittimità.Numero registro generale 21550/2024Numero sezionale 2373/2026Numero di raccolta generale 25899/2026Data pubblicazione 28/09/2026Né assume rilievo la dedotta riattivazione della linea telefonica intervenutanel corso del procedimento cautelare, atteso che la sentenza impugnatanon ha fondato la decisione su tale circostanza, ma sull'accertata assenzadi una durata minima contrattualmente vincolante e sulla conseguenteapplicabilità dell'art. 1569 c.c.Il motivo deve pertanto essere rigettato.4.3.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2697c.c., sostenendo che la Corte d'appello abbia erroneamente attribuito a luila responsabilità del mancato pagamento delle prime due fatture, senzache Fastweb avesse fornito la prova dei fatti posti a fondamento dellapropria difesa.Deduce che era pacifico in causa che il pagamento dovesse avveniremediante domiciliazione bancaria sul conto corrente indicato nel contrattoe che tale conto disponesse sempre della necessaria provvista perl'addebito delle fatture.Secondo il ricorrente, Fastweb ha giustificato il mancato incassosostenendo che, al momento della scadenza delle prime due fatture, laprocedura di domiciliazione bancaria (RID) non fosse ancora operativa perragioni riconducibili all'istituto di credito.

Tuttavia, tale circostanza sarebberimasta del tutto indimostrata nel corso del giudizio, poiché l'operatorenon avrebbe spiegato né documentato le ragioni del mancatoperfezionamento della procedura né gli adempimenti eventualmenteomessi o ritardati.Assume quindi che la Corte territoriale abbia dato per provato un fatto checostituiva mera allegazione difensiva di Fastweb, non supportata da alcunelemento istruttorio, ribaltando in tal modo il corretto riparto dell'oneredella prova previsto dall'art. 2697 c.c.Sostiene inoltre che, essendo contrattualmente previsto il pagamentomediante addebito sul conto corrente e risultando incontestata l'esistenzadella provvista necessaria, il mancato incasso delle fatture fosseNumero registro generale 21550/2024Numero sezionale 2373/2026Numero di raccolta generale 25899/2026Data pubblicazione 28/09/2026imputabile esclusivamente all'operatore e non potesse essere qualificatocome morosità dell'utente.Ne conseguirebbe che la sospensione del servizio, la successivadisattivazione della linea e le ulteriori iniziative assunte da Fastwebtroverebbero fondamento non in un inadempimento del cliente, bensì inun inadempimento della stessa società telefonica, con conseguente dirittodel ricorrente al risarcimento dei danni dedotti.4.3.1.

Il motivo è inammissibile.Come già detto al § 4.2.1., la violazione del precetto di cui all’art. 2697c.c. è configurabile soltanto quando il giudice attribuisca l’onere dellaprova a una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regolelegali di riparto; non ricorre, invece, quando la censura investa lavalutazione delle risultanze istruttorie o l’apprezzamento circal’assolvimento dell’onere probatorio (Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n.15107 del 2013; Cass. n. 19064 del 2006).Nel caso in esame, la censura non integra violazione della disposizioneevocata, in quanto la decisione impugnata non è fondata sull’imputabilitàal cliente dell’iniziale mancata attivazione del RID.

La Corte territoriale ha,piuttosto, attribuito rilievo decisivo al mancato pagamento, da partedell’utente, di due fatture mensili ed alla successiva condotta dello stessoricorrente, il quale, dopo essere stato informato del mancato incasso dellefatture e invitato a regolarizzare la propria posizione, non avevaprovveduto al pagamento.La mancata dimostrazione della causa originaria dell’inoperatività del RIDnon incide, pertanto, sulla ratio decidendi della sentenza impugnata e nondetermina la (presunta) violazione dell’art. 2697 c.c.5.

Le spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo a favoredella controricorrente seguono la soccombenza.

P.Q.MNumero registro generale 21550/2024Numero sezionale 2373/2026Numero di raccolta generale 25899/2026Data pubblicazione 28/09/2026la Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spesedi legittimità che liquida in complessivi euro 800,00 di cui 600,00 percompensi, oltre a spese generali e accessori di legge in favore dellacontroricorrente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 10 settembre 2026.Il PresidentePasqualina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controdomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1461/2024depositata il 21/05/2024.Numero registro generale 21550/2024Numero sezionale 2373/2026Numero di raccolta generale 25899/2026Data pubblicazione 28/09/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano,migrazione di una linea telefonica fissa e di due utenze mobili, conpagamento mediante addebito sul conto corrente.Deduceva che Fastweb aveva sospeso la linea fissa per il mancatopagamento di due fatture, nonostante la disponibilità della provvista sulconto indicato per la domiciliazione; che il servizio, ripristinato nel corso diun procedimento cautelare, era stato nuovamente sospeso e poidisattivato; e che non erano state consegnate le schede SIM relative alleutenze mobili.Chiedeva, pertanto, la riattivazione della linea, la consegna delle SIM, larestituzione delle somme fatturate in eccedenza, il risarcimento dei dannie la restituzione delle spese sostenute nei precedenti procedimenticautelari.la sospensione del servizio e la cessazione del rapporto erano conseguiteal mancato pagamento delle prime due fatture, che non avevano potutoessere riscosse mediante domiciliazione bancaria, divenuta operativasoltanto dalla terza fattura.Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6208 del 2023, condannavadomande e poneva a carico di [OSCURATO:PERSONA] due terzi delle spese processuali,compensandone il residuo terzo.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, contestando la qualificazione dellacomunicazione di Fastweb come recesso unilaterale, l’esclusioneNumero registro generale 21550/2024Numero sezionale 2373/2026Numero di raccolta generale 25899/2026Data pubblicazione 28/09/2026dell’inadempimento dell’operatore, il rigetto delle domande risarcitorie e laregolamentazione delle spese.2.1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1461 del 2024,respingeva il gravame. Riteneva che il contratto fosse riconducibile allasomministrazione a tempo indeterminato e che la comunicazione diintegrasse un valido recesso unilaterale.Escludeva l’inadempimento dell’operatore, rilevando che [OSCURATO:PERSONA] non avevapagato le prime due fatture né aveva successivamente regolarizzato lapropria posizione. Riteneva, inoltre, non provati i danni dedotti inrelazione all’indisponibilità della linea fissa e delle utenze mobili.3. Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito ha propostoricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi, ulteriormente illustrati conmemoria.3.1. Fastweb ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1362cod. civ., sostenendo che la comunicazione di Fastweb, espressamentediretta a provocare la risoluzione del contratto per inadempimento, nonpotesse essere interpretata come dichiarazione di recesso.4.1.1. Il motivo è inammissibile.Ai sensi dell'art. 1324 c.c., le disposizioni dettate in materia diinterpretazione del contratto si applicano, in quanto compatibili, anche agli2023).Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'interpretazionedegli atti negoziali e delle dichiarazioni unilaterali costituisce attivitàriservata al giudice di merito e può essere censurata in sede di legittimitàNumero registro generale 21550/2024Numero sezionale 2373/2026Numero di raccolta generale 25899/2026Data pubblicazione 28/09/2026soltanto mediante la specifica deduzione della violazione dei canoni legalidi ermeneutica ovvero del vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art.360, primo comma, n. 5, c.p.c.; non è invece consentito alla partelimitarsi a contrapporre una propria diversa lettura dell'atto a quellaaccolta dal giudice territoriale (Cass. n. 28804 del 2019; Cass. n. 34408del 2023; Cass. n. 2001 del 1996).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che la comunicazioneinviata da Fastweb, pur non essendo idonea a determinare la risoluzionedel contratto per inadempimento, esprimesse comunque una inequivocavolontà di porre termine al rapporto e ne ha conseguentemente ricostruitogli effetti quale esercizio del diritto di recesso nell'ambito di un contratto disomministrazione.La censura non individua una specifica violazione dei criteri ermeneuticidettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., né evidenzia quale regola interpretativasarebbe stata concretamente disattesa dalla Corte milanese. Essa sirisolve, piuttosto, nella contrapposizione di una diversa interpretazionedella medesima comunicazione, sostenendosi che la dichiarazione avrebbepotuto produrre esclusivamente gli effetti di una diffida diretta allarisoluzione del contratto per inadempimento e non anche quelli di un attodi recesso.In tal modo, tuttavia, il ricorrente sollecita una nuova valutazione delcontenuto e del significato della dichiarazione negoziale, estranea algiudizio di legittimità.4.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art.2697 c.c., assumendo che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenutolegittimo il recesso esercitato da Fastweb senza verificare la sussistenzadei relativi presupposti.Deduce che il contratto prevedeva una durata iniziale determinata e chesolo alla scadenza sarebbe divenuto a tempo indeterminato. La clausolacontrattuale richiamata stabiliva infatti che il contratto avesse la durataNumero registro generale 21550/2024Numero sezionale 2373/2026Numero di raccolta generale 25899/2026Data pubblicazione 28/09/2026prevista nell'offerta commerciale prescelta e che solo successivamente sirinnovasse a tempo indeterminato.Secondo il ricorrente, una volta esclusa la risoluzione per inadempimento,gravava su Fastweb, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c., l'oneredi provare tutti i fatti costitutivi dell'eccezione estintiva fondata sul recessoe, in particolare, che al momento della diffida fosse già maturata lascadenza del termine iniziale e che il rapporto fosse divenuto a tempoindeterminato.La Corte territoriale, invece, avrebbe fatto discendere dall'incertezza circala durata contrattuale conseguenze sfavorevoli al cliente, pur in presenzadi una clausola predisposta da Fastweb che faceva espressamenteriferimento a una prima scadenza senza indicarne la data. Sempresecondo il ricorrente, l'onere di chiarire tale dato gravava sull'operatore,sia in applicazione dell'art. 2697 c.c., sia in ragione del principio divicinanza della prova.Aggiunge che la stessa riattivazione spontanea della linea telefonica daparte di Fastweb nel corso del primo procedimento cautelare costituirebbeun comportamento incompatibile con la già avvenuta cessazione delrapporto per recesso.Pertanto, ad avviso del ricorrente, non essendo stata fornita la prova cheil rapporto fosse già divenuto a tempo indeterminato e che fosse quindiesercitabile il recesso ad nutum previsto dall'art. 1569 c.c., la Corted'appello avrebbe erroneamente ritenuto valido lo scioglimento delrapporto.4.2.1. Il motivo non è fondato.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la violazione dell'art.2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudice attribuisca l'onere dellaprova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regolelegali di riparto, mentre non ricorre quando la censura investa lavalutazione delle risultanze probatorie o l'accertamento del contenuto delNumero registro generale 21550/2024Numero sezionale 2373/2026Numero di raccolta generale 25899/2026Data pubblicazione 28/09/2026rapporto negoziale compiuto dal giudice di merito (Cass. n. 13395 del2018; Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 19064 del 2006).Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha posto a carico del ricorrentela prova dell'intervenuta scadenza di un termine contrattuale né haritenuto dimostrata da Fastweb l'esistenza di un fatto estintivo rimastoprivo di prova.La sentenza impugnata ha piuttosto accertato, attraverso l'esame delladocumentazione negoziale, che il contratto stipulato tra le parti erariconducibile allo schema della somministrazione e che dalla propostacontrattuale prodotta in giudizio non emergeva la pattuizione di unadurata minima della somministrazione ostativa all'esercizio del diritto direcesso previsto dall'art. 1569 c.c. Essa ha inoltre rilevato che lo stessoappellante non era stato in grado di indicare quale fosse il termine didurata convenuto che avrebbe impedito il recesso.La ratio decidendi della pronuncia non risiede dunque nell'applicazione diuna regola di ripartizione dell'onere della prova, bensì nell'accertamentodel contenuto del regolamento contrattuale e nell'esclusione dell'esistenzadi una clausola idonea a vincolare le parti ad una durata minima delrapporto.Il ricorrente, pur denunciando formalmente la violazione dell'art. 2697c.c., censura in realtà tale accertamento interpretativo, sostenendo che laclausola contrattuale avrebbe invece previsto una durata inizialedeterminata e che da essa sarebbe derivata l'inapplicabilità del recessoesercitato da Fastweb.In tal modo, tuttavia, egli non deduce un errore nella distribuzionedell'onere della prova, ma prospetta una diversa interpretazione delcontenuto del contratto rispetto a quella accolta dalla Corte territoriale,sollecitando una rivalutazione dell'accertamento di merito non consentitain sede di legittimità.Numero registro generale 21550/2024Numero sezionale 2373/2026Numero di raccolta generale 25899/2026Data pubblicazione 28/09/2026Né assume rilievo la dedotta riattivazione della linea telefonica intervenutanel corso del procedimento cautelare, atteso che la sentenza impugnatanon ha fondato la decisione su tale circostanza, ma sull'accertata assenzadi una durata minima contrattualmente vincolante e sulla conseguenteapplicabilità dell'art. 1569 c.c.Il motivo deve pertanto essere rigettato.4.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2697c.c., sostenendo che la Corte d'appello abbia erroneamente attribuito a luila responsabilità del mancato pagamento delle prime due fatture, senzache Fastweb avesse fornito la prova dei fatti posti a fondamento dellapropria difesa.Deduce che era pacifico in causa che il pagamento dovesse avveniremediante domiciliazione bancaria sul conto corrente indicato nel contrattoe che tale conto disponesse sempre della necessaria provvista perl'addebito delle fatture.Secondo il ricorrente, Fastweb ha giustificato il mancato incassosostenendo che, al momento della scadenza delle prime due fatture, laprocedura di domiciliazione bancaria (RID) non fosse ancora operativa perragioni riconducibili all'istituto di credito. Tuttavia, tale circostanza sarebberimasta del tutto indimostrata nel corso del giudizio, poiché l'operatorenon avrebbe spiegato né documentato le ragioni del mancatoperfezionamento della procedura né gli adempimenti eventualmenteomessi o ritardati.Assume quindi che la Corte territoriale abbia dato per provato un fatto checostituiva mera allegazione difensiva di Fastweb, non supportata da alcunelemento istruttorio, ribaltando in tal modo il corretto riparto dell'oneredella prova previsto dall'art. 2697 c.c.Sostiene inoltre che, essendo contrattualmente previsto il pagamentomediante addebito sul conto corrente e risultando incontestata l'esistenzadella provvista necessaria, il mancato incasso delle fatture fosseNumero registro generale 21550/2024Numero sezionale 2373/2026Numero di raccolta generale 25899/2026Data pubblicazione 28/09/2026imputabile esclusivamente all'operatore e non potesse essere qualificatocome morosità dell'utente.Ne conseguirebbe che la sospensione del servizio, la successivadisattivazione della linea e le ulteriori iniziative assunte da Fastwebtroverebbero fondamento non in un inadempimento del cliente, bensì inun inadempimento della stessa società telefonica, con conseguente dirittodel ricorrente al risarcimento dei danni dedotti.4.3.1. Il motivo è inammissibile.Come già detto al § 4.2.1., la violazione del precetto di cui all’art. 2697c.c. è configurabile soltanto quando il giudice attribuisca l’onere dellaprova a una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regolelegali di riparto; non ricorre, invece, quando la censura investa lavalutazione delle risultanze istruttorie o l’apprezzamento circal’assolvimento dell’onere probatorio (Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n.15107 del 2013; Cass. n. 19064 del 2006).Nel caso in esame, la censura non integra violazione della disposizioneevocata, in quanto la decisione impugnata non è fondata sull’imputabilitàal cliente dell’iniziale mancata attivazione del RID. La Corte territoriale ha,piuttosto, attribuito rilievo decisivo al mancato pagamento, da partedell’utente, di due fatture mensili ed alla successiva condotta dello stessoricorrente, il quale, dopo essere stato informato del mancato incasso dellefatture e invitato a regolarizzare la propria posizione, non avevaprovveduto al pagamento.La mancata dimostrazione della causa originaria dell’inoperatività del RIDnon incide, pertanto, sulla ratio decidendi della sentenza impugnata e nondetermina la (presunta) violazione dell’art. 2697 c.c.5. Le spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo a favoredella controricorrente seguono la soccombenza. P.Q.MNumero registro generale 21550/2024Numero sezionale 2373/2026Numero di raccolta generale 25899/2026Data pubblicazione 28/09/2026la Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spesedi legittimità che liquida in complessivi euro 800,00 di cui 600,00 percompensi, oltre a spese generali e accessori di legge in favore dellacontroricorrente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 10 settembre 2026.Il PresidentePasqualina [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25899/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris