CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 03455/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. 2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso in relazione 1) alla mancata valutazione di una prova decisiva e al vizio di motivazione con riferimento alla certificazione medica in atti che attestava la presenza dell'imputato alle ore 7.40 presso il [OSCURATO:PERSONA]; 2)alla violazione di legge-e al vizio di motivazione, con riferimento alla sussistenza del reato; 3) alla violazione di legge e al vizio di motivazione con rifermento alla sussistenza della fattispecie di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4.1 motivi sono, all'evidenza, privi di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. Le censure della difesa sono indeducibil4 nell'odierna sede di legittimità, perché imperniate su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; comunque, palesemente infondate, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato in questione e ha valutato puntualmente la documentazione sanitaria prodotta dalla difesa unitamente alle dichiarazioni del medico che alle ore 8.30 aveva visitato [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di avere scritto che [OSCURATO:PERSONA] si era recato in Pronto soccorso alle ore 7.40, solo perchè era stato il predetto a chiederglielo, e alle dichiarazioni della moglie dell'imputato che aveva riferito che l'imputato si era recato sotto casa sua per insultarla attorno alle ore 7.20 (pagg. 3-5 della sentenza). La Corte territoriale ha fornito congrua motivazione anche in ordine alla insussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 385, quarto comma cod. pen., non essendosi l'imputato presentato presso un istituto carcerario per costituirsi, ma avendo semplicemente fatto ritorno a casa. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore I)PresideRte Maria