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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34267/2025

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 2838 del Ruolo Generale dell’anno 2024, proposto [OSCURATO:PERSONA], in persona del titolare, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, INTIMATO avverso la sentenza numero 478/23 della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, pubblicata in data 30 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza numero 478/23, pubblicata in data 30 giugno 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Liguria rigettava l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza numero 366/19 della [OSCURATO:PERSONA] di Imperia, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento numero 11/16, avente ad oggetto l’omesso pagamento di somme dovute, in relazione all’anno 2012, a titolo di TARSU.

2. L’[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a due motivi di gravame.

3. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva in giudizio, rimanendo intimato.

4. La causa, alla camera di consiglio del 2 dicembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato ed, in quanto tale, merita accoglimento.

2. Con il primo motivo di gravame la ricorrente, denunciando la violazione o falsa applicazione dell’articolo 21, comma 2, lettera G, del decreto legislativo numero 22 del 1997, nonché dell’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo numero 546 del 1992, ha evidenziato come avesse prospettato -nell’ambito delle sue articolate difese- l’illegittimità dell’atto impugnato “per essere … il frutto dell’applicazione di una delibera di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani da ritenersi nulla in assenza dell’esplicitazione all’interno della medesima degli elementi e dei presupposti per l’assimilazione, oltre che dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dall’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo numero 22 del 1997”, e come -ciò nonostante- il solo riferimento rinvenibile nella sentenza impugnata a siffatte ragioni di doglianza attenesse alla richiamata “giurisdizione del giudice amministrativo” sulla “eventuale illegittimità di delibere comunali”.

La Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, confondendo indebitamente il potere di annullamento degli atti amministrativi con quello di disapplicarli, aveva omesso di esaminare, in tal modo, “la richiesta di disapplicazione della delibera”, possibile in virtù dell’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo numero 546 del 1992, e di pervenire, quindi, “alla conclusione della palese illegittimità della stessa per effetto del mancato adeguamento alle previsioni poste dall’articolo 21, comma 2, lettera G, del decreto legislativo numero 22 del 1997”.

La violazione o falsa applicazione dell’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo numero 546 del 1992 era resa ancor più manifesta, inoltre, dal contrasto sussistente tra la suddetta delibera e “le prescrizioni poste dal decreto Ronchi”, essendo “supinamente adagiata sulla nota deliberazione C.I.P.E. del 27 luglio 1984”, della quale era una “mera riproduzione”, non contenendo alcuna “doverosa combinazione del criterio qualitativo con quello quantitativo”.

3. Il motivo è fondato.

3.1. Invero, al cospetto della denunciata illegittimità della delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, l’autorità giudiziaria adita in secondo grado avrebbe dovuto procedere al suo esame, valutando se fosse o meno legittima, ben potendo (dovendo) , in caso di reputata illegittimità, disapplicarla.

L’assunto rinvenibile nella sentenza impugnata, secondo il quale “l’eventuale illegittimità di delibere comunali rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo” (cfr. la sentenza impugnata, a pagina 3), non è condivisibile, perché, fermo il riparto di attribuzioni tra giustizia amministrativa e giustizia tributaria (cfr.

Cons.

Stato n. 3170/23), è pur sempre riservato al giudice tributario - ricorrendo, ovviamente, i presupposti all’uopo necessari- il potere di disapplicazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo numero 546 del 1992 (cfr. Cass., sez. un., n. 6265/06, Cass. n. 17485/17, Cass. n. 10023/22 e Cass. n. 16287/24). 3.2.Il potere di disapplicazione, infatti, non è inibito dalle attribuzioni del giudice amministrativo sulla cognizione, in sede di legittimità, degli atti amministrativi, sussistendo anche quando essi siano divenuti inoppugnabili per lo spirare dei termini previsti per la loro impugnazione, non potendo essere esercitato, viceversa, solamente quando la loro legittimità sia stata affermata dal giudice amministrativo nel contraddittorio delle parti e con autorità di giudicato (cfr. Cass. n. 25935/24).

Esso si inscrive, del resto, nel potere, più generale, di decidere incidenter tantum su questioni attribuite alla competenza di altre giurisdizioni, essendo espressione di un principio generale dell’ordinamento, enucleabile dall’articolo 5 della legge numero 2248, allegato E, del 1865, operante anche prima dell’espresso riconoscimento avvenuto -tramite l’articolo 12, comma 2, della legge numero 448 del 2001- con l’introduzione del nuovo testo dell’articolo 2 del decreto legislativo numero 546 del 1992 (cfr. Cass. n. 5929/07).

La verifica dovrà essere operata, in sede di rinvio, avendo a mente l’indicazione dei criteri sia qualitativi sia quantitativi dell’assimilazione.

4. Con il secondo motivo di gravame la ricorrente ha censurato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la violazione o falsa applicazione dell’articolo 62, comma 3, del decreto legislativo numero 507 del 1993, avendo la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Liguria omesso di decidere in ossequio al suo contenuto precettivo ed avendo, altresì, citato, nella motivazione della sentenza impugnata, una fonte normativa inesistente (articolo 8, comma 1, lettera L, del regolamento TARI del Ministero delle Finanze).

Con il quarto ed il quinto motivo di ricorso, invero, aveva dedotto la sussistenza di aree non tassabili, per le loro precipue caratteristiche (perché vuote o inutilizzate o strutturalmente inidonee alla produzione di rifiuti, ecc.), e di aree produttive di rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, dei quali aveva provveduto in autonomia allo smaltimento.

In relazione a tali aree aveva diritto all’esenzione disciplinata dall’articolo 62, comma 3, del decreto legislativo numero 507 del 1993, che era stato violato o falsamente applicato dalla corte territoriale, la quale aveva applicato una norma inesistente, omettendo di valutare la sussistenza di tutti i presupposti - che aveva debitamente documentato-per l’applicazione dell’esenzione alla quale aveva diritto.

5. Il motivo è fondato.

5.1. Avendo la ricorrente prospettato la sussistenza di aree non tassabili per le loro peculiari caratteristiche (perché vuote o inutilizzate o strutturalmente inidonee alla produzione di rifiuti, ecc.) e di aree produttive di rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, dei quali -almeno a suo dire- aveva provveduto in autonomia allo smaltimento, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Liguria avrebbe dovuto valutare -diversamente da quanto è avvenuto-se sussistessero o meno i presupposti -in fatto ed in diritto- per l’applicazione dell’esenzione invocata dalla contribuente ai sensi dell’articolo 62, comma 3, del decreto legislativo numero 507 del 1993.

5.2. L’autorità giudiziaria adita in secondo grado, invece, si è limitata -in termini, peraltro, alquanto apodittici- a richiamare, nella motivazione che sorregge la decisione, una fonte normativa non ben individuata, che disciplinerebbe, oltre tutto, un’esenzione, in materia di TARI, per “immobili di stretta pertinenza di fondi destinati all’esercizio dell’agricoltura, dell’allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura” (cfr. la sentenza impugnata, a pagina 3), in tal modo omettendo di stabilire -pur disattendendo le difese della contribuente- se ricorressero o meno, nel caso di specie, i presupposti per l’applicazione dell’esenzione da essa specificamente evocata a sostegno delle sue pretese.

6. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, in diversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio, oltre a regolamentare le spese di lite del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, così provvede: - accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata; -rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Li

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 2838 del Ruolo Generale dell’anno 2024, proposto [OSCURATO:PERSONA], in persona del titolare, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, INTIMATO avverso la sentenza numero 478/23 della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, pubblicata in data 30 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza numero 478/23, pubblicata in data 30 giugno 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Liguria rigettava l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza numero 366/19 della [OSCURATO:PERSONA] di Imperia, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento numero 11/16, avente ad oggetto l’omesso pagamento di somme dovute, in relazione all’anno 2012, a titolo di TARSU. 2. L’[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a due motivi di gravame. 3. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva in giudizio, rimanendo intimato. 4. La causa, alla camera di consiglio del 2 dicembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato ed, in quanto tale, merita accoglimento. 2. Con il primo motivo di gravame la ricorrente, denunciando la violazione o falsa applicazione dell’articolo 21, comma 2, lettera G, del decreto legislativo numero 22 del 1997, nonché dell’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo numero 546 del 1992, ha evidenziato come avesse prospettato -nell’ambito delle sue articolate difese- l’illegittimità dell’atto impugnato “per essere … il frutto dell’applicazione di una delibera di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani da ritenersi nulla in assenza dell’esplicitazione all’interno della medesima degli elementi e dei presupposti per l’assimilazione, oltre che dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dall’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo numero 22 del 1997”, e come -ciò nonostante- il solo riferimento rinvenibile nella sentenza impugnata a siffatte ragioni di doglianza attenesse alla richiamata “giurisdizione del giudice amministrativo” sulla “eventuale illegittimità di delibere comunali”. La Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, confondendo indebitamente il potere di annullamento degli atti amministrativi con quello di disapplicarli, aveva omesso di esaminare, in tal modo, “la richiesta di disapplicazione della delibera”, possibile in virtù dell’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo numero 546 del 1992, e di pervenire, quindi, “alla conclusione della palese illegittimità della stessa per effetto del mancato adeguamento alle previsioni poste dall’articolo 21, comma 2, lettera G, del decreto legislativo numero 22 del 1997”. La violazione o falsa applicazione dell’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo numero 546 del 1992 era resa ancor più manifesta, inoltre, dal contrasto sussistente tra la suddetta delibera e “le prescrizioni poste dal decreto Ronchi”, essendo “supinamente adagiata sulla nota deliberazione C.I.P.E. del 27 luglio 1984”, della quale era una “mera riproduzione”, non contenendo alcuna “doverosa combinazione del criterio qualitativo con quello quantitativo”. 3. Il motivo è fondato. 3.1. Invero, al cospetto della denunciata illegittimità della delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, l’autorità giudiziaria adita in secondo grado avrebbe dovuto procedere al suo esame, valutando se fosse o meno legittima, ben potendo (dovendo) , in caso di reputata illegittimità, disapplicarla. L’assunto rinvenibile nella sentenza impugnata, secondo il quale “l’eventuale illegittimità di delibere comunali rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo” (cfr. la sentenza impugnata, a pagina 3), non è condivisibile, perché, fermo il riparto di attribuzioni tra giustizia amministrativa e giustizia tributaria (cfr. Cons. Stato n. 3170/23), è pur sempre riservato al giudice tributario - ricorrendo, ovviamente, i presupposti all’uopo necessari- il potere di disapplicazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo numero 546 del 1992 (cfr. Cass., sez. un., n. 6265/06, Cass. n. 17485/17, Cass. n. 10023/22 e Cass. n. 16287/24). 3.2.Il potere di disapplicazione, infatti, non è inibito dalle attribuzioni del giudice amministrativo sulla cognizione, in sede di legittimità, degli atti amministrativi, sussistendo anche quando essi siano divenuti inoppugnabili per lo spirare dei termini previsti per la loro impugnazione, non potendo essere esercitato, viceversa, solamente quando la loro legittimità sia stata affermata dal giudice amministrativo nel contraddittorio delle parti e con autorità di giudicato (cfr. Cass. n. 25935/24). Esso si inscrive, del resto, nel potere, più generale, di decidere incidenter tantum su questioni attribuite alla competenza di altre giurisdizioni, essendo espressione di un principio generale dell’ordinamento, enucleabile dall’articolo 5 della legge numero 2248, allegato E, del 1865, operante anche prima dell’espresso riconoscimento avvenuto -tramite l’articolo 12, comma 2, della legge numero 448 del 2001- con l’introduzione del nuovo testo dell’articolo 2 del decreto legislativo numero 546 del 1992 (cfr. Cass. n. 5929/07). La verifica dovrà essere operata, in sede di rinvio, avendo a mente l’indicazione dei criteri sia qualitativi sia quantitativi dell’assimilazione. 4. Con il secondo motivo di gravame la ricorrente ha censurato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la violazione o falsa applicazione dell’articolo 62, comma 3, del decreto legislativo numero 507 del 1993, avendo la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Liguria omesso di decidere in ossequio al suo contenuto precettivo ed avendo, altresì, citato, nella motivazione della sentenza impugnata, una fonte normativa inesistente (articolo 8, comma 1, lettera L, del regolamento TARI del Ministero delle Finanze). Con il quarto ed il quinto motivo di ricorso, invero, aveva dedotto la sussistenza di aree non tassabili, per le loro precipue caratteristiche (perché vuote o inutilizzate o strutturalmente inidonee alla produzione di rifiuti, ecc.), e di aree produttive di rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, dei quali aveva provveduto in autonomia allo smaltimento. In relazione a tali aree aveva diritto all’esenzione disciplinata dall’articolo 62, comma 3, del decreto legislativo numero 507 del 1993, che era stato violato o falsamente applicato dalla corte territoriale, la quale aveva applicato una norma inesistente, omettendo di valutare la sussistenza di tutti i presupposti - che aveva debitamente documentato-per l’applicazione dell’esenzione alla quale aveva diritto. 5. Il motivo è fondato. 5.1. Avendo la ricorrente prospettato la sussistenza di aree non tassabili per le loro peculiari caratteristiche (perché vuote o inutilizzate o strutturalmente inidonee alla produzione di rifiuti, ecc.) e di aree produttive di rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, dei quali -almeno a suo dire- aveva provveduto in autonomia allo smaltimento, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Liguria avrebbe dovuto valutare -diversamente da quanto è avvenuto-se sussistessero o meno i presupposti -in fatto ed in diritto- per l’applicazione dell’esenzione invocata dalla contribuente ai sensi dell’articolo 62, comma 3, del decreto legislativo numero 507 del 1993. 5.2. L’autorità giudiziaria adita in secondo grado, invece, si è limitata -in termini, peraltro, alquanto apodittici- a richiamare, nella motivazione che sorregge la decisione, una fonte normativa non ben individuata, che disciplinerebbe, oltre tutto, un’esenzione, in materia di TARI, per “immobili di stretta pertinenza di fondi destinati all’esercizio dell’agricoltura, dell’allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura” (cfr. la sentenza impugnata, a pagina 3), in tal modo omettendo di stabilire -pur disattendendo le difese della contribuente- se ricorressero o meno, nel caso di specie, i presupposti per l’applicazione dell’esenzione da essa specificamente evocata a sostegno delle sue pretese. 6. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, in diversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio, oltre a regolamentare le spese di lite del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, così provvede: - accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata; -rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Li
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