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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19958/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ANZA di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestodichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza n. 1374 del 19 novembre 2025, depositata il successivo 10 dicembre,il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Livorno ha respinto l’opposizione ex art. 667, comma, 4, cod.proc. pen. proposta dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] avverso la precedente ordinanza emessail 28 maggio 2025 che aveva dichiarato inammissibile l’istanza per la remissione del debitoper spese di giustizia in quanto sulla stessa, avente ad oggetto la medesima partita dicredito, si era già espresso il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Livorno con precedente ordinanzan. 68 del 15 gennaio 2024.1.1.

Il detenuto [OSCURATO:PERSONA] aveva fondato l’opposizione sostenendo che il [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza nel precedente provvedimento di rigetto avrebbe fatto erroneo riferimento aconsiderazioni relative al reddito della moglie, sebbene non fosse superiore a quello previstoper accedere al beneficio della rimessione del debito; inoltre, aveva dedotto di nonpossedere beni mobili, né immobili, né redditi di alcun genere e di essere stato ammesso alpatrocinio a spese dello Stato, chiedendo, quindi, la rimessione del debito per spese digiustizia a suo carico.1.2. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, con l’ordinanza in epigrafe, ha respinto l’opposizione“in quanto il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza si è già espresso nel merito e, rispetto alprovvedimento adottato, non sono stati prospettati nuovi elementi sopravvenuti in grado dimodificare l’insieme dei dati emersi dalla precedente attività istruttoria e già valutatinegativamente”, ritenendo quindi su tale decisione “essersi formato il giudicato”.2.

Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe propone tempestivo ricorso per cassazionePietro [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore fiduciario abilitato, denunciando, con unico motivo, ivizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 6 d.P.R. n.115 del 2002, per essere stata omessa la decisione nel merito e per avere argomentato conmotivazione contraddittoria e manifestamente illogica.Si premette che il ricorrente già in precedenza aveva richiesto la remissione del debitoche venne rigettata per la prima volta con ordinanza n. 68 del 2024 e, successivamente, conulteriore richiesta conseguente alla notifica di una cartella di pagamento per speseprocessuali, che venne dichiarata inammissibile per identità di partita di credito su cui già siera espresso l’Ufficio di sorveglianza.L’ordinanza impugnata, che scaturisce dall’opposizione avverso la declaratoria diinammissibilità, è errata non affronta nel merito la nuova domanda e si fonda su un’omessamotivazione sul punto e su una motivazione contraddittoria.L’Ufficio di sorveglianza omette di considerare che il [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la nuovaistanza perché gli era stata notificata una nuova cartella dall’ente riscossore ed in ciòconsisteva il fatto “nuovo” trascurato dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, che ha pure omesso divalutare la regolare condotta carceraria tenuta dall'opponente e la circostanza che lo stessosia stato più volte ammesso al patrocinio a spese dello Stato.Anche qualora si trattasse di identiche partite di credito, sulle stesse non può ritenersiformato il giudicato perché lo scorrere del tempo della detenzione, rispetto ad un detenutoergastolano, conferisce al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza la possibilità di apprezzarne il regolarecomportamento.

La motivazione è allora contraddittoria quando statuisce che “non sono statiprospettati nuovi elementi sopravvenuti” tali essendo: il trascorrere di due anni di detenzionesenza rilievi disciplinari, la notifica di una nuova cartella di pagamento, l’estratto contoallegato dall’opponente all’istanza, la documentazione difensiva depositata via p.e.c. il18/11/2025 inerente gli accertamenti del GICO, su cui vi è stata una completa omissione dimotivazione.3.

Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],con requisitoria scritta del 4 marzo 2026, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché deduce censure generiche e comunquemanifestamente infondate.1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha respinto l’opposizione senza deciderla nel meritoperché non sono stati prospettati elementi sopravvenuti in grado di modificare l’insieme deidati emersi dalla precedente attività istruttoria e già valutati negativamente, con conseguenteritenuta formazione del giudicato in relazione alla precedente decisione del 15 gennaio 2024avente ad oggetto la medesima partita di credito.1.1.

Il ricorso attacca la decisione sostenendo che, anche qualora si trattasse diidentiche partite di credito, sussistevano fatti nuovi del tutto trascurati dal [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza costituiti nella specie: dallo scorrere del tempo detentivo che, rispetto ad undetenuto ergastolano, conferisce al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza la possibilità di apprezzarne ilregolare comportamento (nella specie caratterizzato da due anni senza rilievi disciplinari);dalla notifica di una nuova cartella di pagamento; dall’estratto conto allegato all’istanza; dalladocumentazione difensiva depositata via p.e.c. il 18/11/2025 relativa agli accertamentiGICO.1.2.

La doglianza è inammissibile perché generica e reiterativa e, comunque,manifestamente infondata.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha dato atto del precedente provvedimento del 15 gennaio2024 in cui si era affermata la sussistenza di redditi ostativi di un componente del nucleofamiliare ed anche l’assenza di prova idonea sulla regolare condotta del detenuto.Il ricorso reitera le medesime argomentazionigià sottoposte al vaglio dell’Ufficio disorveglianza con la precedente istanza, non tempestivamente coltivata con specificogravame, adducendo come fatto asseritamente nuovo la mera ricezione di una nuovacartella di pagamento, che, invece, costituisce un mero dato formale, non idoneo ad unarivalutazione in fatto od in diritto sulla possibilità di remissione del debito.In ogni caso, l’asserita diversità della partita creditoria risulta semplicemente postulatanell’odierno ricorso, senza alcuna allegazione delle due cartelle di pagamento che pureavrebbero consentito di valutare, confrontandole, l’identità o meno delle partite di credito sucui si era già espresso l’Ufficio di sorveglianza di Livorno con l’ordinanza n. 68 del 2024 e,quindi, il superamento o meno della preclusione processuale; e ciò in violazione dei principidi specificità (nel senso che in tema di ricorso per cassazione sono inammissibili, perviolazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio dimanifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando attispecificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione, cfr. Sez.2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723-01; Sez. 4, n. n. 46979 del 10/11/2015,Bregamotti, Rv. 265053-01; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071-01;conf. da ultimo, Sez. 1, n. 40976 del 3/12/2025, Barbieri, non mass. in motiv. § 1; Sez. 3, n.39454 del 29/10/2025, Tribulini, non mass. in motiv. § 1).1.3.

Anche con riferimento all’ulteriore documentazione evocata nel ricorso chesarebbe stata del tutto trascurata dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza valgono le stesseconsiderazioni di cui sopra: non è spiegata nel ricorso la concludenza dimostrativa deisuddetti documenti ai fini dell’accoglibilità, nel merito, della (nuova) istanza di remissione deldebito, donde l’assertività della censura; in secondo, non sono allegati i documenti (chesarebbero costituiti da estratti conto e accertamenti GICO) che sarebbero stati trascurati,donde la genericità della doglianza.1.4.

D’altra parte, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che, pur non esistendogiudicato in senso formale, anche nei procedimenti davanti al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianzaaventi ad oggetto la remissione del debito operi la preclusione processuale determinatadall’applicazione del principio del ne bis in idem (Sez. 1, n. 8605 del 13/12/2023, dep. 2024,Spallone, non mass. in motiv. § 1, Sez. 1, n. 44849 del 14/10/2008, Calandruccio, Rv.242193-01).Questa preclusione trova il suo limite nella circostanza che nella nuova istanza diremissione del debito non vengano dedotti aspetti fattuali in precedenza non rappresentati, onon trattati dall’autorità decidente, e sui quali non sia stato esercitato il potere delibativodell’organo giurisdizionale, purché tali aspetti fattuali in precedenza non valutati sianosufficienti a condurre all’accoglimento dell’istanza (Sez. 1, n. 9605 del 13/12/2023, dep.2024, cit., in motiv. § 1).Dunque, la riproposizione della richiesta di remissione del debito dopo il rigetto e ladeclaratoria d’inammissibilità di una domanda precedente non è vietata ed è anzi consentita,ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., quando con essa si deducano aspetti fattualio giuridici in grado di condurre al suo accoglimento, in precedenza non rappresentati o nontrattati dall’autorità decidente e sui quali non si sia esercitato il relativo potere delibativo (intermini, Sez. 1, n. 28276 del 02/02/2018, Copelli, non mass.).Nella specie non è dato comprendere se gli aspetti fattuali asseritamente nuovi dedottiin sede di opposizione fossero soltanto all’apparenza nuovi oppure fossero realmenteinnovativi o comunque idonei a spostare la prima decisione di rigetto, sicché l’ordinanzaimpugnata resiste alle odierne censure, attesa la loro genericità, perché il sistemaprocessuale non impedisce al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di valutare che gli aspetti fattualinuovi dedotti sull’istanza non sono realmente innovativi e non sono idonei a spostare ladecisione già presa, sempre che motivi sulle ragioni della non novità o della non idoneitàdelle allegazioni dell’istante (ancora Sez. 1, n. 0605 del 13/12/2023, cit.).

E nell’ordinanzaimpugnata una motivazione di questo tipo c’è e non è manifestamente illogica nécontradditoria, né è stata specificamente criticata con prova dell’avvenuta prospettazione difatti concreti sopravvenuti alla decisione sfavorevole precedente sia sul piano dellecondizioni di vita personali sia della consistenza del patrimonio.2.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento e dell’ulteriore somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. sent.n. 186 del 2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestodichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza n. 1374 del 19 novembre 2025, depositata il successivo 10 dicembre,il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Livorno ha respinto l’opposizione ex art. 667, comma, 4, cod.proc. pen. proposta dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] avverso la precedente ordinanza emessail 28 maggio 2025 che aveva dichiarato inammissibile l’istanza per la remissione del debitoper spese di giustizia in quanto sulla stessa, avente ad oggetto la medesima partita dicredito, si era già espresso il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Livorno con precedente ordinanzan. 68 del 15 gennaio 2024.1.1. Il detenuto [OSCURATO:PERSONA] aveva fondato l’opposizione sostenendo che il [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza nel precedente provvedimento di rigetto avrebbe fatto erroneo riferimento aconsiderazioni relative al reddito della moglie, sebbene non fosse superiore a quello previstoper accedere al beneficio della rimessione del debito; inoltre, aveva dedotto di nonpossedere beni mobili, né immobili, né redditi di alcun genere e di essere stato ammesso alpatrocinio a spese dello Stato, chiedendo, quindi, la rimessione del debito per spese digiustizia a suo carico.1.2. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, con l’ordinanza in epigrafe, ha respinto l’opposizione“in quanto il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza si è già espresso nel merito e, rispetto alprovvedimento adottato, non sono stati prospettati nuovi elementi sopravvenuti in grado dimodificare l’insieme dei dati emersi dalla precedente attività istruttoria e già valutatinegativamente”, ritenendo quindi su tale decisione “essersi formato il giudicato”.2. Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe propone tempestivo ricorso per cassazionePietro [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore fiduciario abilitato, denunciando, con unico motivo, ivizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 6 d.P.R. n.115 del 2002, per essere stata omessa la decisione nel merito e per avere argomentato conmotivazione contraddittoria e manifestamente illogica.Si premette che il ricorrente già in precedenza aveva richiesto la remissione del debitoche venne rigettata per la prima volta con ordinanza n. 68 del 2024 e, successivamente, conulteriore richiesta conseguente alla notifica di una cartella di pagamento per speseprocessuali, che venne dichiarata inammissibile per identità di partita di credito su cui già siera espresso l’Ufficio di sorveglianza.L’ordinanza impugnata, che scaturisce dall’opposizione avverso la declaratoria diinammissibilità, è errata non affronta nel merito la nuova domanda e si fonda su un’omessamotivazione sul punto e su una motivazione contraddittoria.L’Ufficio di sorveglianza omette di considerare che il [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la nuovaistanza perché gli era stata notificata una nuova cartella dall’ente riscossore ed in ciòconsisteva il fatto “nuovo” trascurato dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, che ha pure omesso divalutare la regolare condotta carceraria tenuta dall'opponente e la circostanza che lo stessosia stato più volte ammesso al patrocinio a spese dello Stato.Anche qualora si trattasse di identiche partite di credito, sulle stesse non può ritenersiformato il giudicato perché lo scorrere del tempo della detenzione, rispetto ad un detenutoergastolano, conferisce al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza la possibilità di apprezzarne il regolarecomportamento. La motivazione è allora contraddittoria quando statuisce che “non sono statiprospettati nuovi elementi sopravvenuti” tali essendo: il trascorrere di due anni di detenzionesenza rilievi disciplinari, la notifica di una nuova cartella di pagamento, l’estratto contoallegato dall’opponente all’istanza, la documentazione difensiva depositata via p.e.c. il18/11/2025 inerente gli accertamenti del GICO, su cui vi è stata una completa omissione dimotivazione.3. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],con requisitoria scritta del 4 marzo 2026, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché deduce censure generiche e comunquemanifestamente infondate.1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha respinto l’opposizione senza deciderla nel meritoperché non sono stati prospettati elementi sopravvenuti in grado di modificare l’insieme deidati emersi dalla precedente attività istruttoria e già valutati negativamente, con conseguenteritenuta formazione del giudicato in relazione alla precedente decisione del 15 gennaio 2024avente ad oggetto la medesima partita di credito.1.1. Il ricorso attacca la decisione sostenendo che, anche qualora si trattasse diidentiche partite di credito, sussistevano fatti nuovi del tutto trascurati dal [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza costituiti nella specie: dallo scorrere del tempo detentivo che, rispetto ad undetenuto ergastolano, conferisce al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza la possibilità di apprezzarne ilregolare comportamento (nella specie caratterizzato da due anni senza rilievi disciplinari);dalla notifica di una nuova cartella di pagamento; dall’estratto conto allegato all’istanza; dalladocumentazione difensiva depositata via p.e.c. il 18/11/2025 relativa agli accertamentiGICO.1.2. La doglianza è inammissibile perché generica e reiterativa e, comunque,manifestamente infondata.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha dato atto del precedente provvedimento del 15 gennaio2024 in cui si era affermata la sussistenza di redditi ostativi di un componente del nucleofamiliare ed anche l’assenza di prova idonea sulla regolare condotta del detenuto.Il ricorso reitera le medesime argomentazionigià sottoposte al vaglio dell’Ufficio disorveglianza con la precedente istanza, non tempestivamente coltivata con specificogravame, adducendo come fatto asseritamente nuovo la mera ricezione di una nuovacartella di pagamento, che, invece, costituisce un mero dato formale, non idoneo ad unarivalutazione in fatto od in diritto sulla possibilità di remissione del debito.In ogni caso, l’asserita diversità della partita creditoria risulta semplicemente postulatanell’odierno ricorso, senza alcuna allegazione delle due cartelle di pagamento che pureavrebbero consentito di valutare, confrontandole, l’identità o meno delle partite di credito sucui si era già espresso l’Ufficio di sorveglianza di Livorno con l’ordinanza n. 68 del 2024 e,quindi, il superamento o meno della preclusione processuale; e ciò in violazione dei principidi specificità (nel senso che in tema di ricorso per cassazione sono inammissibili, perviolazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio dimanifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando attispecificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione, cfr. Sez.2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723-01; Sez. 4, n. n. 46979 del 10/11/2015,Bregamotti, Rv. 265053-01; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071-01;conf. da ultimo, Sez. 1, n. 40976 del 3/12/2025, Barbieri, non mass. in motiv. § 1; Sez. 3, n.39454 del 29/10/2025, Tribulini, non mass. in motiv. § 1).1.3. Anche con riferimento all’ulteriore documentazione evocata nel ricorso chesarebbe stata del tutto trascurata dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza valgono le stesseconsiderazioni di cui sopra: non è spiegata nel ricorso la concludenza dimostrativa deisuddetti documenti ai fini dell’accoglibilità, nel merito, della (nuova) istanza di remissione deldebito, donde l’assertività della censura; in secondo, non sono allegati i documenti (chesarebbero costituiti da estratti conto e accertamenti GICO) che sarebbero stati trascurati,donde la genericità della doglianza.1.4. D’altra parte, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che, pur non esistendogiudicato in senso formale, anche nei procedimenti davanti al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianzaaventi ad oggetto la remissione del debito operi la preclusione processuale determinatadall’applicazione del principio del ne bis in idem (Sez. 1, n. 8605 del 13/12/2023, dep. 2024,Spallone, non mass. in motiv. § 1, Sez. 1, n. 44849 del 14/10/2008, Calandruccio, Rv.242193-01).Questa preclusione trova il suo limite nella circostanza che nella nuova istanza diremissione del debito non vengano dedotti aspetti fattuali in precedenza non rappresentati, onon trattati dall’autorità decidente, e sui quali non sia stato esercitato il potere delibativodell’organo giurisdizionale, purché tali aspetti fattuali in precedenza non valutati sianosufficienti a condurre all’accoglimento dell’istanza (Sez. 1, n. 9605 del 13/12/2023, dep.2024, cit., in motiv. § 1).Dunque, la riproposizione della richiesta di remissione del debito dopo il rigetto e ladeclaratoria d’inammissibilità di una domanda precedente non è vietata ed è anzi consentita,ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., quando con essa si deducano aspetti fattualio giuridici in grado di condurre al suo accoglimento, in precedenza non rappresentati o nontrattati dall’autorità decidente e sui quali non si sia esercitato il relativo potere delibativo (intermini, Sez. 1, n. 28276 del 02/02/2018, Copelli, non mass.).Nella specie non è dato comprendere se gli aspetti fattuali asseritamente nuovi dedottiin sede di opposizione fossero soltanto all’apparenza nuovi oppure fossero realmenteinnovativi o comunque idonei a spostare la prima decisione di rigetto, sicché l’ordinanzaimpugnata resiste alle odierne censure, attesa la loro genericità, perché il sistemaprocessuale non impedisce al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di valutare che gli aspetti fattualinuovi dedotti sull’istanza non sono realmente innovativi e non sono idonei a spostare ladecisione già presa, sempre che motivi sulle ragioni della non novità o della non idoneitàdelle allegazioni dell’istante (ancora Sez. 1, n. 0605 del 13/12/2023, cit.). E nell’ordinanzaimpugnata una motivazione di questo tipo c’è e non è manifestamente illogica nécontradditoria, né è stata specificamente criticata con prova dell’avvenuta prospettazione difatti concreti sopravvenuti alla decisione sfavorevole precedente sia sul piano dellecondizioni di vita personali sia della consistenza del patrimonio.2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento e dell’ulteriore somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. sent.n. 186 del 2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19958/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris