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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 07283/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 4 febbraio 2022, confermava la sentenza del Tribunale di Patti in data 8 marzo 2021 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA]Arpa era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro tremila di multa per i reati contestati di ricettazione, truffa, sostituzione di persona e possesso di segni distintivi contraffatti.t t

2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo difensore di fiducia deducendo due motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge per avere la Corte di appello confermato la affermazione della responsabilità dell'imputato per i reati contestatigli in carenza dell'elemento psicologico delle suddette fattispecie desumibile da elementi di prova tali da non consentire detta decisione di condanna "oltre ogni ragionevole dubbio".

2.2. Con il secondo motivo ricorso deduce vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale ed al conseguente trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso può trovare accoglimento nei limiti appresso specificati.

2. Rileva la Corte che il ricorrente con il primo motivo del ricorso in esame - avente ad oggetto i profili di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati contestati di ricettazione, truffa, sostituzione di persona e possesso di segni distintivi contraffatti - ha formulato delle censure del tutto generiche ed aspecifiche, richiamando meri principi di carattere generale.

In relazione a tale circostanza deve allora affermarsi l'inammissibilità del ricorso in relazione a tale motivo perchè il ricorrente non si confronta in alcun modo con gli effettivi argomenti utilizzati in sede di motivazione del provvedimento impugnato.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

3. Va, quindi, rilevato che il secondo motivo è fondato.

Osserva il Collegio che il Tribunale ha riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] la contestata recidiva limitandosi a richiamare, esclusivamente, la sussistenza di precedenti risultanti dal casellario giudiziale.

A fronte di tale specifico motivo di appello, ot con cui la difesa aveva contestato la circostanza che il primo giudice aveva omesso di valutare la occasionalità della condotta nonché di chiarire per quale ragione l' episodio in questione potesse essere ritenuto "sintomatico di una maggiore pericolosità sociale o colpevolezza, difettando i requisiti soggettivi e soggettivi", la Corte territoriale, pure richiamando nella parte espositiva della sentenza tale motivo, non ha esaminato adeguatamente la censura dedotta non tenendo, quindi, conto della pronunzia della Corte costituzionale n. 185 del 2015 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del carattere obbligatorio della recidiva.

I giudici territoriali si sono, infatti, limitati a rilevare con una motivazione apodittica e meramente apparente che " ...In ragione dei precedenti penali dell'imputato e della gravità delle condotte poste in essere, non può trovare accoglimento la richiesta di esclusione della recidiva".

Risulta, pertanto, evidente che in tal modo la Corte territoriale è incorsa nel vizio di omessa pronunzia che impone l'annullamento della sentenza impugnata.

Va, dunque, disposto l'annullamento la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina che provvederà a colmare tale lacuna motivazionale.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Così deciso in Roma, in data 11 Gennaio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 4 febbraio 2022, confermava la sentenza del Tribunale di Patti in data 8 marzo 2021 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA]Arpa era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro tremila di multa per i reati contestati di ricettazione, truffa, sostituzione di persona e possesso di segni distintivi contraffatti.t t 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo difensore di fiducia deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge per avere la Corte di appello confermato la affermazione della responsabilità dell'imputato per i reati contestatigli in carenza dell'elemento psicologico delle suddette fattispecie desumibile da elementi di prova tali da non consentire detta decisione di condanna "oltre ogni ragionevole dubbio". 2.2. Con il secondo motivo ricorso deduce vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale ed al conseguente trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso può trovare accoglimento nei limiti appresso specificati. 2. Rileva la Corte che il ricorrente con il primo motivo del ricorso in esame - avente ad oggetto i profili di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati contestati di ricettazione, truffa, sostituzione di persona e possesso di segni distintivi contraffatti - ha formulato delle censure del tutto generiche ed aspecifiche, richiamando meri principi di carattere generale. In relazione a tale circostanza deve allora affermarsi l'inammissibilità del ricorso in relazione a tale motivo perchè il ricorrente non si confronta in alcun modo con gli effettivi argomenti utilizzati in sede di motivazione del provvedimento impugnato. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 3. Va, quindi, rilevato che il secondo motivo è fondato. Osserva il Collegio che il Tribunale ha riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] la contestata recidiva limitandosi a richiamare, esclusivamente, la sussistenza di precedenti risultanti dal casellario giudiziale. A fronte di tale specifico motivo di appello, ot con cui la difesa aveva contestato la circostanza che il primo giudice aveva omesso di valutare la occasionalità della condotta nonché di chiarire per quale ragione l' episodio in questione potesse essere ritenuto "sintomatico di una maggiore pericolosità sociale o colpevolezza, difettando i requisiti soggettivi e soggettivi", la Corte territoriale, pure richiamando nella parte espositiva della sentenza tale motivo, non ha esaminato adeguatamente la censura dedotta non tenendo, quindi, conto della pronunzia della Corte costituzionale n. 185 del 2015 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del carattere obbligatorio della recidiva. I giudici territoriali si sono, infatti, limitati a rilevare con una motivazione apodittica e meramente apparente che " ...In ragione dei precedenti penali dell'imputato e della gravità delle condotte poste in essere, non può trovare accoglimento la richiesta di esclusione della recidiva". Risulta, pertanto, evidente che in tal modo la Corte territoriale è incorsa nel vizio di omessa pronunzia che impone l'annullamento della sentenza impugnata. Va, dunque, disposto l'annullamento la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina che provvederà a colmare tale lacuna motivazionale. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma, in data 11 Gennaio 2023
Sentenza Cassazione n. 07283/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris