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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07585/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e letta la memoria depositata dal difensore della parte civile, legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, allegando nota spese; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 314 cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto - attinente alla qualificazione giuridica del fatto - risulta manifestamente infondato.

Invero, la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato evidenziando in modo adeguato le condotte appropriative poste in essere dall'imputato - gestore per conto del concessionario [OSCURATO:SOCIETA]. della raccolta dei proventi dei giochi leciti a mezzo delle apparecchiature slot machines - e aventi a oggetto la somma di euro 76.057,92, dovuti per l'anno 2015 quale prelievo erariale unico, omettendo di riversarle al concessionario per il successivo versamento nella casse dello Stato; Rilevato che la condotta in oggetto rientra nella fattispecie di cui all'art. 314 cod. pen.; sul punto, le Sezioni Unite di questa Corte - sent. n. 6087 del 24/09/2020 - dep. 16/02/2021, Rubbo, Rv. 280573 - 01 - hanno affermato il principio in base al quale «integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento. del [OSCURATO:PERSONA] (PREU), non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il concessionario riveste la qualifica formale di "agente contabile" ed è incaricato di pubblico servizio, funzione cui partecipano il gestore e l'esercente essendo loro delegate parte delle attività proprie del concessionario)»; Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende; Ritenuto che non deve farsi luogo alla liquidazione a carico del ricorrente delle spese richieste dalla parte civile che ha prodotto una memoria contenente l'indicazione di elementi ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal collegio secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/9/2016, Rv. 268139).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e letta la memoria depositata dal difensore della parte civile, legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, allegando nota spese; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 314 cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto - attinente alla qualificazione giuridica del fatto - risulta manifestamente infondato. Invero, la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato evidenziando in modo adeguato le condotte appropriative poste in essere dall'imputato - gestore per conto del concessionario [OSCURATO:SOCIETA]. della raccolta dei proventi dei giochi leciti a mezzo delle apparecchiature slot machines - e aventi a oggetto la somma di euro 76.057,92, dovuti per l'anno 2015 quale prelievo erariale unico, omettendo di riversarle al concessionario per il successivo versamento nella casse dello Stato; Rilevato che la condotta in oggetto rientra nella fattispecie di cui all'art. 314 cod. pen.; sul punto, le Sezioni Unite di questa Corte - sent. n. 6087 del 24/09/2020 - dep. 16/02/2021, Rubbo, Rv. 280573 - 01 - hanno affermato il principio in base al quale «integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento. del [OSCURATO:PERSONA] (PREU), non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il concessionario riveste la qualifica formale di "agente contabile" ed è incaricato di pubblico servizio, funzione cui partecipano il gestore e l'esercente essendo loro delegate parte delle attività proprie del concessionario)»; Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende; Ritenuto che non deve farsi luogo alla liquidazione a carico del ricorrente delle spese richieste dalla parte civile che ha prodotto una memoria contenente l'indicazione di elementi ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal collegio secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/9/2016, Rv. 268139). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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