CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 01748/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14611/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ) , con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Brescia , n. 11 , presso lo studio del prof. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -Geometri - Competenza professionale - Carattere "modesto" della costruzione -Valutazione -[OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimoin Roma, Via G. G. Belli, n. 39 ; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze , n. 2319 /2021 pubblicatail 1° dicembre 2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con sentenza n. 2319/2021, resa pubblica il 1° dicembre 2021 , la Corte d’appello di Firenze ha confermato quella di primo grado che, accogliendo l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], aveva revocato il decreto ingiuntivo nei suoi confronti emesso su ricorso del geom. [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della somma di € 6.903,21 (oltre interessi),da questo pretesa per compensi professionali relativ i alla progettazione di un c.d. muro a retta; conformemente alla valutazione del primo giudice, che aveva d’ufficio rilevato la nullità del contratto d’opera ex art. 1418 cod. civ. per contrasto con norme imperative, la Corte toscana ha ritenuto che le opere progettate non rientrassero tra le competenze professionali del geometra; avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste l’intimato, depositando controricorso; è stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata datarituale comunicazione alle parti; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; entrambe le parti hanno depositato memorie; considerato che: con il primo motivo il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 16, primo comma, lett. l) e m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, nonché dell’art. 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dell’art. 17 legge 2 febbraio 1974, n. 64, in relazione a quanto disposto dalla lettera “D” delle norme tecniche allegate al d.m. [OSCURATO:PERSONA] 16 gennaio 1996»; lamenta che, in violazione delle norme evocate, la Corte di merito abbia escluso la competenza del geometra per qualsiasi caso in cui si debbano eseguire “strutture in cemento armato” indipendentemente dalle caratteristiche e dalle dimensioni della costruzione; sostiene che, invece, «sulla base delle circostanze accertate nel corso del giudizio e segnatamente in sede di c.t.u.», sussistevano i presupposti richiesti dall’art. 16, primo comma, lett. l) e m ), r.d. n. 274del 1929, per riconoscere la piena competenza del geometra; rileva in particolare che: ─ quanto alle « caratteristiche e alla tipologia dei c.d. muri di sostegno»: in base a indicazioni tratte dal “Manuale del Geometra e del [OSCURATO:PERSONA]”, il metodo di verifica di stabilità è lo stesso, indipendentemente dal materiale impiegato per la realizzazione dell’opera, con la conseguenza che, se al g eometra compete la verifica di stabilità di un muro di sostegno in muratura, nulla cambia se il materiale utilizzato è il cemento armato; ─ l’opera progettata deve essere qualificata come «costruzione accessoria in cemento armato» a servizio di « costruzione rurale » , essendo stata realizzata in «zona agricola –sottozona F7»; ─ è priva di fondamento l’affermazione contenuta in sentenza secondo cui si tratta di «muro di contenimento» essendo tale funzione svolta «limitatamente alla modesta porzione di terreno che corrisponde al terreno riportato per ottenere il livellamento del declivio già esistente; il tutto per circa un metro di larghezza ed un metro di profondità»; ─ l’affermazione contenuta in sentenza, secondo cui sussiste pericolo per l’incolumità pubblica non rilevando che l’opera sia stata realizzata in una zona isolata in aperta campagna, è del tutto irrilevante atteso che la Corte avrebbe piuttosto dovuto indicar e in positivo in cosa consistal’asserito pericolo; ─ quanto alla «competenza del geometra per la progettazione e direzione dei lavori di strutture in cemento armato»: non tutti gli interventi in c.a. sono inibiti al geometra, ma solo quelli che implicano la risoluzione di problemi che eccedono la preparazione professionale dello stesso, costituiti in buona sostanza dalla progettazione di edifici con telaio (ossatura) in cemento armato; ─ la «circostanza che l’opera sia stata realizzata in “zona sismica”» non è rilevante dal momento che la legge n. 64 del 1974 (art. 17) non esclude affatto che i geometri possano svolgere la propria attività anche in tale zona: il d.m. 16 gennaio 1996 (Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), applicabile ratione temporis, alla lettera « D. Opere di sostegno dei terreni » esclude infattila verifica sismica per interventi di modesta entità, qual e quello in argomento, in particolare prevedendo che i calcoli strutturali possano omettersi «per i muri di sostegno con altezza inferiore ai 3 metri», qual è quello di specieche, « misurato dall’estradosso (e non dall’intradosso come erroneamente fatto dai giudici del merito) ha un’altezza di 285 centimetri»; evidenzia inoltre che: ─ il Comune di Marliana è stato inserito in Zona 2 (media sismicità) in forza di Delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 878 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, quindi, quasi tre anni dopo l’ultimazione dei lavori, mentre all’epoca dei fatti era collocato in Zona 3 (cioè quella con il più basso livello di sismicità); ─ la Regione Toscana, nelle linee guida approvate con DGR n. 663 del 20/5/2019, nonostante le ulteriori restrizioni dovute ai terremoti del 2016 e 2017, contempla gli interventi assimilabili a quello di cui si controverte tra quelli “privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità”; con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 16 lett. l), m ) e q ) del r.d. n. 274 del 19 29, nonché dell’art. 57, lett. i), legge 2 marzo 1949, n. 144 ( Tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri); sostiene che, essendo il geometra, in base alle richiamate previsioni, abilita to alla « progettazione di strade vicinali senza rilevanti opere d’arte» ed inoltre «alle mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d’importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici», a maggior ragione ─ avendo il Comune di Marliana una popolazione inferiore a 10.000 abitanti─ non poteva negarsi la competenza del geometra per la progettazione e direzione dei lavori del modesto muro a retta di cui si tratta; con il terzo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., «omessa pronuncia sulla domanda di condanna del sig. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di quanto dovuto per l’attività di coordinamento della sicurezza e redazione del P.S.C., nonché per l’attività relativa alla autorizzazione paesaggistica; Violazione dell’art. 112 c.p.c.»; premesso che i compensi richiesti si riferivano anche ad attività diverse dalla progettazione e direzione dei lavori relativi al descritto muro a retta, e in particolare alla cura della pratica per l’[OSCURATO:PERSONA] e alla redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, in relazione alle quali la competenza del geometra è assolutamente pacifica, lamenta che i giudici del merito non si siano al riguardo pronunciati; con il quarto motivo il ricorrente denuncia, infine, v iolazione e falsa applicazione dell’art. 98 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché dell’art. 2 d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63 , e del d. P . R . 9 luglio 2010, n. 139, per non avere la Corte d’appello riconosciuto il diritto di esso odierno ricorrentedi percepire un compenso per le prestazioni diverse dalla progettazione e direzione dei lavori del muro a retta; i primi due motivi, congiuntamente esaminabili per la loro stretta connessione,sono inammissibil i ; la Corte d'appello ha escluso il requisito della modestia della costruzione con motivazione congrua e corretta sotto il profilo dell'applicazione dei principi cheregolano la materia; richiamata la documentazione in atti e la c.t.u. disposta in primo grado, ha infatti osservato che l’oggetto dell’intervento professionale non poteva considerarsi un semplice «muro a retta», di modeste dimensioni e tale da non comportare le più alte competenze di altro qualificato professionista, essendosi al contrario trattato di un vero e proprio «muro di contenimento»con struttura in cemento armato ed «al fine di prevenire il presumibile rischio di smottamento verso valle del terreno posto nell’area tergale della residenza Croccia/[OSCURATO:PERSONA]»; ha evidenziato che, per tal motivo, l’opera richiedeva il nulla osta della competente autorità preposta alla tutela del vincolo ambientale, ai sensi del d. lgs. n. 42 del 2004, e l’autorizzazione paesaggistica a cura dello stesso ente comunale, nonché da ultimo l’approvazione di un piano di sicurezza dell’opera, dovendosi eseguire un importante «declivio collinare con rischio di seppellimento a seguito di scavo con profondità superiore a 1,5 metri»; a confutazione della tesi dell’appellante secondo cui si verserebbe nell’ambito delle «piccole costruzioni accessorie», che, pur realizzate in cemento armato, rientrerebbero nella competenza dei geometri, la Corte fiorentina ha ancora rimarcato che «un semplice esame degli atti, dei documenti e dell’abbondante materiale fotografico versati nel procedimento evidenzia, invece, opere di notevole importanza, realizzate mediante l’impiego di particolari mezzi meccanici», alle quali fu riservata attenzione anche dall’[OSCURATO:PERSONA] comunale, con la richiesta di ogni utile certificazione anche in ordine all’impatto ambientale; ha soggiunto che, peraltro, secondo quanto accertato dal c.t.u., «l’opera, di consistenti dimensioni, circa 3 metri in altezza e oltre 30 metriin lunghezza, ricadeva anche in un territorio, quello del Comune di Marliana, ricompreso, all’epoca, in zona sismica», ciò rappresentando una ulteriore ragione per escludere la competenza dell’appellante; stante l’esposta ricognizione della fattispecie concreta, la qualificazione che, in iure, la Corte fiorentina ne fa si appalesa, come detto,conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che afferma, con orientamento consolidato, che il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta ─ e quindi se la sua progettazionerientri nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell'art. 16, lett. m), del r.d. n. 274 del 1929 ─ consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle e a tale fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato, assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica,con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativadi cui alla legge n. 64 del 1974, la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri (v. ex plurimis , Cass. 8/4/2009 n. 8543 ; 2/9/2011 , n. 18038 ; 8/3/2017,n. 5871; 8/1/2021, n. 100 ) ; per converso, lungi dal confrontarsi con la ricognizione fattuale esposta in sentenza, il ricorrente ad essa ne contrappone, in termini meramente oppositivi, una diversa, volta in particolare a supportare la diversa valutazione (che si colloca sul piano del fatto e non del diritto) del carattere modesto dell’opera, sulla base di questa costruendo inammissibilmente la censura di error in iudicando;non è dato in particolare ricavare dalla sentenza l’affermazione (che invece ad essa attribuisce il ricorrente in apertura della illustrazione del primo motivo) secondo cui la competenza del geometra va esclusa per qualsiasi caso in cui si debbano eseguire “strutture in cemento armato”, indipendentemente dalle caratteristiche e dalle dimensioni della costruzione; in tal modo il ricorrente , lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, delle fattispecie astratte recate dalle norme di legge richiamate, allega un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Cass. 26/3/2010, n. 7394, Rv. 612745; 30 /12/2015, n. 26110, Rv. 638171 ; 13/10/ 2017, n. 24155, Rv. 645538; 13/3/ 2018, n. 6035, Rv. 648414; 23/10/2018, n. 26770; 13/6/2019, n. 15865 ) , neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente il Maddaloni nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; al di là, dunque,del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe dei motivi d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dall'odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisitie dei fatti di causa; il terzo motivo è inammissibile;si lamenta con esso un vizio di omessa pronuncia in cui sarebbe incorso, prima ancora che il giudice di appello, già quello di primo grado, ma neppure si dice se e in che termini un tale vizio sarebbe stato dedotto come motivo d’appello; in ogni caso il ricorrente, in violazione dell’onere imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., omette di compiutamente riportare nel ricorsoil motivo d’appello che di tanto si doleva, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano "nuove" e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte (v. Cass. 20/8/2015 , n. 17049), né può valere al riguardo il generico riferimento a «tutti i propri scritti difensivi» di cui a p. 9 del ricorso; omette altresì di precisare ─ come pure deve ritenersi necessario, a pena di inammissibilità (v. Cass. 3/3/2010, n. 5087 ) ─ che il motivo è stat o mantenuto nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni; il quarto motivo è, a fortiori, inammissibile; esso presuppone che la Corte d’appello si sia pronunciata sulla pretesa relativa ai compensi per le attività diverse da quelle di progettazione e direzione dei lavori di costruzione del muro, escludendone la fondatezza, il che non risulta dalla sentenza, che invece di tale questione non si occupa, tanto che lo stesso ricorrente, come visto,con il terzo motivo ha sul punto dedotto vizio di omessa pronuncia; la memoria che, come detto, è stata depositata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi; per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve essere in definitiva dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif