CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 42302/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 10/2/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna del predetto pronunciata dal Tribunale di Como il 25/7/2019 per il reato Palermo il 12/7/2019 per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto incentrato sul tema della particolare tenuità del fatto, non dedotto nel giudizio di appello e comunque in questa sede assertivamente prospettato, senza alcun confronto con la concreta ricostruzione operata dai Giudici di merito. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]