CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 gennaio 2021
Cassazione n. 42532/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore Generale, L. Tampieri che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa ad [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza di condanna n. 95 emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale il 23 maggio 2019 e alla condanna pronunciata dal medesimo giudice con sentenza n. 3 del 21 gennaio 2021. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha osservato che con sentenza del Tribunale di Foggia del 11 dicembre 2018, divenuta irrevocabile il 27 aprile 2019, Scircoli era stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione. Sicché la sospensione condizionale della pena non poteva essere concessa con le due sentenze indicate perché la disposta sospensione era stata concessa in violazione dell'art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen., per essere stato l'imputato condannato per delitto commesso precedentemente. 2. Avverso il provvedimento descritto propone ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. G. Giordani, deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 168, terzo comma, e 164 cod. pen., nonché vizio di motivazione. 2.1. Rileva che il giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato, non dà conto di aver svolto il controllo diretto a verificare se, effettivamente, dal fascicolo processuale i precedenti ostativi già risultassero, documentalmente, al giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio. Si tratta, a parere della difesa, di revoca per violazione dell'art. 164, quarto comma, disposta ai sensi dell'art. 168, terzo comma, cod. pen. Si richiama in proposito la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 37345 del 23 aprile 2015, Longo (Rv. 264381) che impone il descritto controllo ex actis al giudice dell'esecuzione investito, su richiesta del pubblico ministero, di istanza di revoca della sospensione condizionale della pena, controllo cui il giudice deve procedere anche d'ufficio. 3. Il S. Procuratore generale presso questa Corte, L. Tampieri, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il giudice dell'esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative solo se tali cause non erano documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/4/2015, Longo, Rv. 264381). Al medesimo principio di diritto si ispira il precedente richiamato dal Procuratore generale, nella requisitoria scritta. Diverso è il caso di specie, nel quale il beneficio è stato concesso in presenza di causa ostativa rappresentata da precedente condanna a pena detentiva per delitto, per pena non sospesa, che supera i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. Dunque, la revoca non è stata disposta, in applicazione della disciplina prevista dall'art. 168, terzo comma, e dall'art. 164 cod. pen., per aver reiterato il beneficio in presenza di precedente condanna a pena che, cumulata a quella da infliggere anche per delitto, non superi i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. 1.1. In ogni caso, si rileva che l'obbligo, per il giudice dell'esecuzione, una volta acclarata la causa di revoca, di effettuare il controllo richiesto dalla difesa e dall'ormai consolidata elaborazione ermeneutica, deve reputarsi estensibile anche al caso, come quello in esame, in cui la revoca del beneficio non è avvenuta per la violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. (reiterazione del beneficio), ma per l'indicata causa ostativa di cui all'art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen. (concessione della pena sospesa a fronte di precedente condanna a pena detentiva, non condizionalmente sospesa, per delitto superiore, come entità, al limite di cui all'art. 163 cod. pen.). 1.2. Va specificato che l'orientamento affermato da questa Corte per il caso di cui all'art. 164, quarto comma, cod. pen. fa riferimento, quale criterio rilevante in senso ostativo alla possibilità di revoca — non alla mera conoscibilità della causa impediente, bensì — alla conoscenza concreta, come risultante dagli atti. Si è, infatti, precisato che il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., della sospensione condizionale della esecuzione della pena, è onerato, in via preliminare e necessaria, del compito di accertare se i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione della sospensione condizionale: in tale caso, invero, dovendo esercitare, anche di ufficio, i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., provvedendo all'acquisizione, in originale o in copia, del fascicolo processuale del giudizio deciso con la sentenza di concessione del beneficio oggetto della richiesta di revoca (Sez. 1, n. 23746 del 15/7/2020, Cannata, non massimata). 2.1 principi esposti vanno estesi al caso in esame in cui si chiede, comunque, al giudice dell'esecuzione di rimediare a un errore commesso dal giudice della cognizione, al quale compete, comunque, la verifica dell'esistenza di cause ostative alla concessione del beneficio, ex art. 163 cod. pen. Avendo, invece, quest'ultimo giudice riconosciuto il beneficio, esso non sarebbe più revocabile senza impugnazione della sentenza da parte del Pubblico ministero, secondo la citata pronuncia delle Sezioni Unite n. 37345 del 2015, sempre che le cause ostative fossero conosciute dal giudice della cognizione sulla base del fascicolo a sua disposizione al tempo della pronuncia, come da accertamento necessario. A tal fine il giudice dell'esecuzione deve acquisire, dunque, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio.2.1. Sicché rilevato che la causa di revoca applicata nel caso al vaglio, è la violazione dell'art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen. che si correla, comunque, all'esistenza di una precedente condanna a pena detentiva per delitto, questa fonda su un requisito la cui preesistenza richiede il positivo accertamento che essa non fosse già documentalmente nota al giudice della cognizione, altrimenti risolvendosi in un errore emendabile soltanto con gli ordinari mezzi di impugnazione, senza possibilità di rimedio in sede esecutiva una volta raggiunta l'irrevocabilità della sentenza. 3. Orbene non emergendo dall'impugnato provvedimento se tale necessaria verifica sia stata effettuata, consegue l'annullamento del provvedimento impugnato per nuovo esame, onde vagliare la possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di emendare l'errore incolpevole dei giudici della cognizione dei procedimenti conclusi con le due condanne a pena sospesa. 3.1. Per tali ragioni, l'impugnata ordinanza deve essere annullata, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Gip d