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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24865/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 10935/25 Megna OSSERVA Visti gli atti e la ordinanza impugnata (declaratoria inammissibilità appello in relazione a condanna per il reato di cui all' art. 387-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, deducendone la violazione di legge e il vizio di motivazione perché -a suo avviso- la sanzione di inammissibilità in ragione del mancato riferimento a una elezione di domicilio resa in precedenza si risolve in una "limitazione al diritto di accesso alla giurisdizione superiore"; che il motivo è manifestamente infondato, atteso che, come si evince dall'atto di appello, non è contenuto riferimento alcuno a una elezione di domicilio precedentemente resa, essendo l'imputato libero al momento della proposizione del gravame (ed essendo stata la sentenza di promo grado emessa il 9 ottobre 2023); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 10935/25 Megna OSSERVA Visti gli atti e la ordinanza impugnata (declaratoria inammissibilità appello in relazione a condanna per il reato di cui all' art. 387-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, deducendone la violazione di legge e il vizio di motivazione perché -a suo avviso- la sanzione di inammissibilità in ragione del mancato riferimento a una elezione di domicilio resa in precedenza si risolve in una "limitazione al diritto di accesso alla giurisdizione superiore"; che il motivo è manifestamente infondato, atteso che, come si evince dall'atto di appello, non è contenuto riferimento alcuno a una elezione di domicilio precedentemente resa, essendo l'imputato libero al momento della proposizione del gravame (ed essendo stata la sentenza di promo grado emessa il 9 ottobre 2023); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 24865/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris