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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 marzo 2023

Cassazione n. 15008/2023

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9/2016 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 29069/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] di Previden za dei [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3581/2016 depositata i l 27/06/2016,R.G.N. 6675/2013;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G.29069/2016 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Roma, confermando la pronuncia del primo giudice, ha rigettato il gravame proposto dalla “[OSCURATO:PERSONA] di Giornalisti di Ravenna”, rivolto a sentir dichiarare non dovute le somme richieste dall’[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” (d’ora in avanti INPGI) a titolo di contributi, sanzioni civili e accessori relativi alle posizioni di alcuni giornalisti; la Corte territoriale ha dichiarato che dalle circostanze accertate nel verbale del 30.06.2011 dallo stesso istituto richiedente, nonché dalle prove testimoniali escusse in giudizio – fatte salve le dichiarazioni rese da testi inattendibili – era emersa la prova del vincolo di subordinazione dei giornalisti con la società, vincolo comprovato dalle mansioni svolte, dall’orario di lavoro e dallo stabile inserimento dei lavoratori nella redazione ed ha conseguentemente applicato agli stessi il CCNL del settore; la cassazione della sentenza è domandata dalla “[OSCURATO:PERSONA] di Giornalisti di Ravenna” sulla base di quattro motivi; l’[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” ha depositato tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., si contesta la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 cod. civ. e dell’art. 1, co. 4 e 45 della legge n. 69/1963, nonché degli artt. 5 e 36 del contratto collettivo giornalistico 1 gennaio 1959 (reso efficace erga omnes ex d.P.R. n. 153 del 16 gennaio 1961).

Violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali FIEG- FNSI 1 marzo 2001 e 1 aprile 2009 anche con riferimento a quanto previsto dagli artt. 1362, 1363 3 1367 cod. civ. – Co nnessa violazione e falsa applicazione degli artt.2679, 2730 e 2735 cod. civ.”; la censura contesta sostanzialmente la qualificazione dei rapporti come di subordinazione, deducendo che a norma della legge professionale tali possono essere considerati soltanto i redattori ma non i pubblicisti; che l’art. 36 del predetto c.c.n.l. che estende il trattamento dei professionisti ai pubblicisti che prestano attività quotidiana con orario massimo di 36 ore settimanali è norma eccezionale, la qualepresuppone l’accertamento che la prestazione giornalistica si sia svolta in via esclusiva, quotidiana e a tempo pieno; che tale ultima circostanza non ricorrevanella fattispecie in esame, in cui era stata accertata la non esclusività della prestazione giornalistica; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., si denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2126 cod. civ. con riferimento a quanto previsto dagli artt. 1 e 45 della legge n. 69 del 1963 nonché degli artt. 36 Cost. e 2099 cod. civ.”; la difesa della società afferma che ai collaboratori svolgenti attività di pubblicista in via non esclusiva la contribuzione avrebbe potuto essere applicata al più sui minimi retributivi; col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., si lamenta la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost. e 2099 cod. civ., con riferimento anche a quanto previsto dall’art. 39 Cost., nonché dell’art. 1, d.l. n. 388 del 1989 con riferimento al contratto collettivo nazionale USPI e CONFAPI.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, e 36 dei contratti FIEG – FNSI con riferimento a quanto previsto dagli artt. 1362, 1363 e 1367 cod. civ., in relazione anche alla erronea quantificazione delle pretese contributive e relative sanzioni richieste, perché calcolata sui minimali retributivi previsti da tale pattuizione collettiva per i redattori con più di trenta mesi di anzianità su orario part-time di 30 ore settimanali”; il motivo contiene due censure: la prima concerne l’asserita erronea selezione, da parte della Corte d’appello, del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentativo, individuato nel contratto nazionale sottoscritto da FIEG e FNSI, che prevede minimi superiori a quelli previsti dal contratto USPI –FNSI per il collaboratore redazionale; la seconda si appunta sull’errata qualificazione dei rapporti come di collaborazione redazionale fissa e quindi dell’individuazione del relativo trattamento quale parametro per il calcolo dei contributi; col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., si lamenta la “Nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 246 cod. proc. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.”; la difesa della società prospetta che la sentenza gravata sarebbe nulla per avere ritenuto l’inattendibilità delle testimonianze da ella indicate , a causa de i supposti legami soggettivi intercorrenti con i testi escussi e sostiene che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello, dal quadro istruttorio risultava comprovata la natura autonoma delle prestazioni; il primo motivo è inammissibile; la ricorrente, lungi dal prospettare una violazione di norme di legge, chiede , in realtàuna rivalutazione dei fatti di causa, inibita in sede di legittimità; va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa “…inammissibile il ricorso per cassazione con cuisi deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.” (Cass. n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017) il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati; quanto alla capacità di scelta della fonte collettiva ai fini della determinazione della misura dell’obbligo previdenziale, fra tutte quelle astrattamente applicabili (anche di diverso livello), essa non è devoluta all’autonomia datoriale, bensì è una scelta che il legislatore riserva a sé, escludendo la possibilità che la stessa possa essere oggetto dideroga da parte dei contraenti; il tema che emerge - diverso da quello dell’individuazione della fonte collettiva applicabile ai fini del trattamento retributivo - nella determinazione della misura dell’obbligo previdenziale, è quello per il quale il legislatore ha inteso far entrare in gioco la fonte contrattuale consentendo la traslazione, sul piano collettivo, della garanzia in capo ai lavoratori di conseguire quel trattamento pensionistico (obbligatorio) “adeguato” cui fa espresso riferimento l’art. 38 Cost.; in un settore nel quale le parti sociali hanno stipulato una pluralità di strumenti contrattuali, anche del medesimo livello, l’esigenza concreta che si pone ai fini contributivi, è quella di individuare, nella possibile giungla di trattamenti e di voci retributive, lo strumento trainante (definito, per ciò stesso “leader”), quale quello che meglio degli altri appare in grado di rappresentare le caratteristiche, anche soggettive dell’impresa nonché la storia contributiva dei lavoratori interessati alla definizione del minimale contributivo, per un verso, preservando le esigenze di eguaglianza e di solidarietà, per un altro verso, scongiurando un aumento incontrollato della spesa previdenziale pubblica;in proposito, la giurisprudenza di legittimità in tema d’imponibile contributivo ritiene pacificamente che, quando ci s’imbatte in una pluralità di fonti contrattuali, non è sufficiente indicare in modo generico la categoria derivante dal ramo d’azienda a cui il datore stipulante appartiene, dovendo accertarsi che il trattamento retributivo da porre a base del minimale sia quello e solo quello negoziato dalle organizzazioni e dalle associazioni comparativamente più rappresentative; tale orientamento è tributario al principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all’obbligazione retributiva, posto a fondamento si svariate pronunce della giurisprudenza di legittimità, relative a fattispecie anche sensibilmente diverse (in tema di orario di lavoro quale parametro della retribuzione contributiva, cfr. Cass. n. 4676 del 2021, per le peculiarità del settore dell’edilizia, oltre che, in generale, Cass.n. 16859 del 2020, Cass. n. 15120 del 2019, n. Cass. n. 4899 del 2017; in tema di irrilevanza della violazione della percentuale di lavoratori con contratto part time ai fini dell’applicazione del minimale contributivo, cfr., Cass. n. 16859 del 2020; cfr. anche Cass. n. 13650 del 2019; sull’estensione anche ai fini contributivi, della responsabilità solidale dell’impresa committente nei confronti dei lavoratori assunti in violazione del divieto di subappalto, cfr. Cass. n. 27382 del 2019, ove si afferma l’esistenza di una relazione immanente e necessaria tra retribuzione dovuta secondo la legge previdenziale e pretesa impositiva dell’ente preposto ad attuare la tutela previdenziale); in altri termini, anche alla luce della giurisprudenza richiamata, può affermarsi che la scelta “a monte” operata dal legislatore nell’individuazione della fonte collettiva ai fini della concreta determinazione della base contributiva imponibile, costituisca l’ulteriore conferma dell’autonomia dell’obbligazione contributiva da quella retributiva, in virtù delle esigenze diverse a cui esse si ispirano, e, maggiormente, all’esigenza di salvaguardia dell’ unitarietà e della tenuta del sistema previdenziale, sicché l’individuazione del contratto leader ai fini dell’imponibile contributivo, a norma del D.L. n. 338 del 1989, non necessariamente trova corrispondenza nella nozione giuslavoristica di contratto collettivo comparativamente più rappresentativo il quarto motivo è inammissibile; «In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n.83 de 2012, conv. con modif. dalla l. n.134 del 2012» (Cass. n. 23940 del 2017); nel caso in esame, risulta evidente dalla stessa prospettazione della censura che la società ricorrente non intende contestare una violazione di norme sostanziali o processuali, ma lamenta la mancata valutazione delle prove escusse dalla stessa società, da cui, a suo dire, sarebbe risultata la qualifica di pubblicista in via non esclusiva dei giornalisti, secondo la deduzione tipica del vizio di motivazione, ed entro i limiti normativi fissati dall’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ.; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la società al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’INPGI, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore import

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9/2016 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 29069/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] di Previden za dei [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3581/2016 depositata i l 27/06/2016,R.G.N. 6675/2013;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G.29069/2016 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Roma, confermando la pronuncia del primo giudice, ha rigettato il gravame proposto dalla “[OSCURATO:PERSONA] di Giornalisti di Ravenna”, rivolto a sentir dichiarare non dovute le somme richieste dall’[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” (d’ora in avanti INPGI) a titolo di contributi, sanzioni civili e accessori relativi alle posizioni di alcuni giornalisti; la Corte territoriale ha dichiarato che dalle circostanze accertate nel verbale del 30.06.2011 dallo stesso istituto richiedente, nonché dalle prove testimoniali escusse in giudizio – fatte salve le dichiarazioni rese da testi inattendibili – era emersa la prova del vincolo di subordinazione dei giornalisti con la società, vincolo comprovato dalle mansioni svolte, dall’orario di lavoro e dallo stabile inserimento dei lavoratori nella redazione ed ha conseguentemente applicato agli stessi il CCNL del settore; la cassazione della sentenza è domandata dalla “[OSCURATO:PERSONA] di Giornalisti di Ravenna” sulla base di quattro motivi; l’[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” ha depositato tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., si contesta la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 cod. civ. e dell’art. 1, co. 4 e 45 della legge n. 69/1963, nonché degli artt. 5 e 36 del contratto collettivo giornalistico 1 gennaio 1959 (reso efficace erga omnes ex d.P.R. n. 153 del 16 gennaio 1961). Violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali FIEG- FNSI 1 marzo 2001 e 1 aprile 2009 anche con riferimento a quanto previsto dagli artt. 1362, 1363 3 1367 cod. civ. – Co nnessa violazione e falsa applicazione degli artt.2679, 2730 e 2735 cod. civ.”; la censura contesta sostanzialmente la qualificazione dei rapporti come di subordinazione, deducendo che a norma della legge professionale tali possono essere considerati soltanto i redattori ma non i pubblicisti; che l’art. 36 del predetto c.c.n.l. che estende il trattamento dei professionisti ai pubblicisti che prestano attività quotidiana con orario massimo di 36 ore settimanali è norma eccezionale, la qualepresuppone l’accertamento che la prestazione giornalistica si sia svolta in via esclusiva, quotidiana e a tempo pieno; che tale ultima circostanza non ricorrevanella fattispecie in esame, in cui era stata accertata la non esclusività della prestazione giornalistica; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., si denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2126 cod. civ. con riferimento a quanto previsto dagli artt. 1 e 45 della legge n. 69 del 1963 nonché degli artt. 36 Cost. e 2099 cod. civ.”; la difesa della società afferma che ai collaboratori svolgenti attività di pubblicista in via non esclusiva la contribuzione avrebbe potuto essere applicata al più sui minimi retributivi; col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., si lamenta la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost. e 2099 cod. civ., con riferimento anche a quanto previsto dall’art. 39 Cost., nonché dell’art. 1, d.l. n. 388 del 1989 con riferimento al contratto collettivo nazionale USPI e CONFAPI. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, e 36 dei contratti FIEG – FNSI con riferimento a quanto previsto dagli artt. 1362, 1363 e 1367 cod. civ., in relazione anche alla erronea quantificazione delle pretese contributive e relative sanzioni richieste, perché calcolata sui minimali retributivi previsti da tale pattuizione collettiva per i redattori con più di trenta mesi di anzianità su orario part-time di 30 ore settimanali”; il motivo contiene due censure: la prima concerne l’asserita erronea selezione, da parte della Corte d’appello, del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentativo, individuato nel contratto nazionale sottoscritto da FIEG e FNSI, che prevede minimi superiori a quelli previsti dal contratto USPI –FNSI per il collaboratore redazionale; la seconda si appunta sull’errata qualificazione dei rapporti come di collaborazione redazionale fissa e quindi dell’individuazione del relativo trattamento quale parametro per il calcolo dei contributi; col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., si lamenta la “Nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 246 cod. proc. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.”; la difesa della società prospetta che la sentenza gravata sarebbe nulla per avere ritenuto l’inattendibilità delle testimonianze da ella indicate , a causa de i supposti legami soggettivi intercorrenti con i testi escussi e sostiene che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello, dal quadro istruttorio risultava comprovata la natura autonoma delle prestazioni; il primo motivo è inammissibile; la ricorrente, lungi dal prospettare una violazione di norme di legge, chiede , in realtàuna rivalutazione dei fatti di causa, inibita in sede di legittimità; va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa “…inammissibile il ricorso per cassazione con cuisi deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.” (Cass. n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017) il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati; quanto alla capacità di scelta della fonte collettiva ai fini della determinazione della misura dell’obbligo previdenziale, fra tutte quelle astrattamente applicabili (anche di diverso livello), essa non è devoluta all’autonomia datoriale, bensì è una scelta che il legislatore riserva a sé, escludendo la possibilità che la stessa possa essere oggetto dideroga da parte dei contraenti; il tema che emerge - diverso da quello dell’individuazione della fonte collettiva applicabile ai fini del trattamento retributivo - nella determinazione della misura dell’obbligo previdenziale, è quello per il quale il legislatore ha inteso far entrare in gioco la fonte contrattuale consentendo la traslazione, sul piano collettivo, della garanzia in capo ai lavoratori di conseguire quel trattamento pensionistico (obbligatorio) “adeguato” cui fa espresso riferimento l’art. 38 Cost.; in un settore nel quale le parti sociali hanno stipulato una pluralità di strumenti contrattuali, anche del medesimo livello, l’esigenza concreta che si pone ai fini contributivi, è quella di individuare, nella possibile giungla di trattamenti e di voci retributive, lo strumento trainante (definito, per ciò stesso “leader”), quale quello che meglio degli altri appare in grado di rappresentare le caratteristiche, anche soggettive dell’impresa nonché la storia contributiva dei lavoratori interessati alla definizione del minimale contributivo, per un verso, preservando le esigenze di eguaglianza e di solidarietà, per un altro verso, scongiurando un aumento incontrollato della spesa previdenziale pubblica;in proposito, la giurisprudenza di legittimità in tema d’imponibile contributivo ritiene pacificamente che, quando ci s’imbatte in una pluralità di fonti contrattuali, non è sufficiente indicare in modo generico la categoria derivante dal ramo d’azienda a cui il datore stipulante appartiene, dovendo accertarsi che il trattamento retributivo da porre a base del minimale sia quello e solo quello negoziato dalle organizzazioni e dalle associazioni comparativamente più rappresentative; tale orientamento è tributario al principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all’obbligazione retributiva, posto a fondamento si svariate pronunce della giurisprudenza di legittimità, relative a fattispecie anche sensibilmente diverse (in tema di orario di lavoro quale parametro della retribuzione contributiva, cfr. Cass. n. 4676 del 2021, per le peculiarità del settore dell’edilizia, oltre che, in generale, Cass.n. 16859 del 2020, Cass. n. 15120 del 2019, n. Cass. n. 4899 del 2017; in tema di irrilevanza della violazione della percentuale di lavoratori con contratto part time ai fini dell’applicazione del minimale contributivo, cfr., Cass. n. 16859 del 2020; cfr. anche Cass. n. 13650 del 2019; sull’estensione anche ai fini contributivi, della responsabilità solidale dell’impresa committente nei confronti dei lavoratori assunti in violazione del divieto di subappalto, cfr. Cass. n. 27382 del 2019, ove si afferma l’esistenza di una relazione immanente e necessaria tra retribuzione dovuta secondo la legge previdenziale e pretesa impositiva dell’ente preposto ad attuare la tutela previdenziale); in altri termini, anche alla luce della giurisprudenza richiamata, può affermarsi che la scelta “a monte” operata dal legislatore nell’individuazione della fonte collettiva ai fini della concreta determinazione della base contributiva imponibile, costituisca l’ulteriore conferma dell’autonomia dell’obbligazione contributiva da quella retributiva, in virtù delle esigenze diverse a cui esse si ispirano, e, maggiormente, all’esigenza di salvaguardia dell’ unitarietà e della tenuta del sistema previdenziale, sicché l’individuazione del contratto leader ai fini dell’imponibile contributivo, a norma del D.L. n. 338 del 1989, non necessariamente trova corrispondenza nella nozione giuslavoristica di contratto collettivo comparativamente più rappresentativo il quarto motivo è inammissibile; «In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n.83 de 2012, conv. con modif. dalla l. n.134 del 2012» (Cass. n. 23940 del 2017); nel caso in esame, risulta evidente dalla stessa prospettazione della censura che la società ricorrente non intende contestare una violazione di norme sostanziali o processuali, ma lamenta la mancata valutazione delle prove escusse dalla stessa società, da cui, a suo dire, sarebbe risultata la qualifica di pubblicista in via non esclusiva dei giornalisti, secondo la deduzione tipica del vizio di motivazione, ed entro i limiti normativi fissati dall’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ.; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’INPGI, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore import
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