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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17584/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 021VWAO ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 n. 39026/24 Sequeiros OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, afferente al vizio di motivazione della sentenza impugnata, che ha dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità, è manifestamente infondato, dal momento che il giudizio reso dalla decisione gravata non merita censure là dove rileva come con il motivo d'appello il ricorrente si fosse limitato a censurare in modo meramente assertivo l'eccessività del trattamento sanzionatorio e ad invocare la concessione delle circostanze attenuanti generiche senza indicare alcun elemento a tal fine valorizzabile, non confrontandosi peraltro con la puntuale esposizione da parte del giudice di primo grado dei criteri adottati ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio (la personalità alla luce del precedente specifico, nonché le modalità del fatto); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 021VWAO ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 n. 39026/24 Sequeiros OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, afferente al vizio di motivazione della sentenza impugnata, che ha dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità, è manifestamente infondato, dal momento che il giudizio reso dalla decisione gravata non merita censure là dove rileva come con il motivo d'appello il ricorrente si fosse limitato a censurare in modo meramente assertivo l'eccessività del trattamento sanzionatorio e ad invocare la concessione delle circostanze attenuanti generiche senza indicare alcun elemento a tal fine valorizzabile, non confrontandosi peraltro con la puntuale esposizione da parte del giudice di primo grado dei criteri adottati ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio (la personalità alla luce del precedente specifico, nonché le modalità del fatto); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i