CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 dicembre 2021
Cassazione n. 07608/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3292/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro FALLIMENTO M G [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di ALESSANDRIA n. 1631/2021 depositatoil 22/12/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. – lo [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo avverso il decreto, indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Alessandria ha respinto la sua opposizione ex art. 98 l.fall. contro l’ammissione del credito di euro 22 9. 793 ,40 allo stato passivo del Fallimento M G Finanziaria s.p.a. solo in via chirografaria, con esclusione del privilegio invocato ex art. 2751-bis n. 2 c.c.; 2. –il Fallimento intimato ha resistito con controricorso, illustrato da memoria; Considerato che: 3. –risponde a consolidato orientamento di questa Corte che «la domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione professionale» (Cass. 20746/2023, 14829/2022, 10977/2021, 9927/2018, 14321/2019, 5656/2019, 5248/2019, 9927/2018, 6285/2016), in forza, ad esempio, «di un accordo tra gli associati che preveda la cessione all'associazione del credito al compenso per la prestazione professionale» (Cass. 7898/2020; cfr. Cass. 11502/2012, 18455/2011, 448/2015, per cui sarebbe questa la «sola ipotesi in cui anche lo studio associato sarà legittimato a far valere il diritto al privilegio»). 4. – il Collegio ritiene che sulla questione circa il senso da dare alla tralatizia affermazione per cui il credito debba (anche) essere «di pertinenza dello stesso professionista» ricorrano gli estremi per la trattazione in pubblica udienza; P.Q.M. Rimette la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile e rinvia a nuo