CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 09031/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 22.12.2020 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Napoli ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di otto mesi di reclusione ed C 1.376,00 di multa in quanto responsabile di un episodio di cessione, qualificato ai sensi dell'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990, di poco più di tre grammi di hashish. 2. Avverso il suddetto provvedimento Virrt- utato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. coci.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge processuale riferito agli artt. 169 e 171 cod. proc. pen., la mancata notifica all'imputato del decreto di fissazione di udienza innanzi alla Corte di appello, rilevando che, pur avendo egli eletto domicilio in Cervino loc. Messercola via [OSCURATO:PERSONA] 78, nessuna notifica era stata neppure tentata presso il suddetto indirizzo e che pertanto, non essendovi alcuna prova di un'impossibilità al riguardo la notifica non avrebbe potuto essere eseguita presso il difensore ex art. 161 cod. proc. pen. così come disposto dalla Corte di appello, fermo restando che neppure a quest'ultimo era stata effettuata alcuna notifica per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'uopo fissata. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione del diritto di difesa per avere la Corte di Appello disposto con ordinanza del 29.12.2020, successiva alla pronuncia finale, disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza precisando che la discussione si era svolta oralmente e non nelle forme del contraddittorio cartolare e che la motivazione era stata resa contestualmente senza che trovasse applicazione il termine di 90 giorni per il deposito indicato, anch'esso per errore, nel dispositivo [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo deve ritenersi inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle doglianze. Risulta dagli atti di causa cui questa Corte ha necessariamente accesso in ragione della natura processuale della dispiegata eccezione, che l'imputato avesse dichiarato domicilio sin dalla convalida del suo arresto nel Comune di Cervino, loc. Massercola, in via [OSCURATO:PERSONA] n.78, ma che a tale indirizzo fossero già state tentate le notifiche sia del provvedimento del Tribunale del Riesame, eseguita a mezzo posta, con attestazione di irreperibilità sul plico relativo alla spedizione della relativa raccomandata, sia del provvedimento di rigetto dell'appello cautelare con l'attestazione da parte dell'ufficiale giudiziario procedente di impossibilità di esecuzione della notifica. Essendo stata acquisita al momento della notifica del decreto di fissazione di udienza innanzi alla Corte di appello di Napoli da parte della locale stazione dei Carabinieri l'ulteriore informazione resa dalla sorella dell'imputato che il fratello si era trasferito in Francia per motivi di lavoro sin dal maggio 2020 (cfr. attestazione del Comandante della Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] a Cancello del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), del tutto rituale deve ritenersi la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello destinata all'imputato presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato suo difensore di fiducia sin dalla fase iniziale del procedimento, a norma dell'art. 161, quarto comma cod. proc. pen..Invero, la precedente irreperibilità al domicilio eletto accertata non solo dall'agente postale, ma altresì dall'ufficiale giudiziario con attivazione della notifica nelle modalità ordinarie deve ritenersi integrata dalla successiva acquisizione, in epoca coeva alla notifica del decreto di citazione in appello, dalla notizia dell'intervenuto trasferimento all'estero dell'imputato, onde ben può ritenersi accertata l'impossibilità della notifica al destinatario presso il domicilio eletto. Le acquisite risultanze consentono, infatti, di ritenere accertata non già la "temporanea assenza" del destinatario che pure un orientamento giurisprudenziale reputa sufficiente per sostenere la legittimità della notifica sostitutiva al difensore, bensì l'impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato, a fronte del suo avvenuto trasferimento all'estero, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo - ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico - quale quello di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all'avvio della vicenda processuale (Sez. 5, n. 13051 del 19/12/2013 - dep. 20/03/2014, Barra e altro, Rv. 262540; Sez. 3, n. 12909 del 20/01/2016 - dep. 31/03/2016, Pinto, Rv. 268158; Sez. 6, n. 52174 del 06/10/2017 - dep. 15/11/2017, Martinuzzi, Rv. 271560). 2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per il secondo motivo. Del tutto legittima deve ritenersi l'adozione del procedimento di correzione di errore materiale della pronunciata sentenza da parte della Corte territoriale atteso che né l'indicazione delle modalità di svolgimento dell'udienza, avvenuta cioè con discussione orale alla presenza delle parti e non già nelle forme del contraddittorio cartolare, né il deposito contestuale della sentenza-documento alla data della pronuncia della decisione in luogo del termine differito per il deposito della motivazione incidono sulla sostanza del contenuto del decisum, rispetto alla quale non è stata effettuata alcuna modifica. Peraltro la doglianza è inammissibile anche sotto l'ulteriore profilo della mancanza di interesse in capo all'imputato, in difetto di alcuna esplicitazione da parte della difesa del vantaggio pratico perseguito con la richiesta di annullamento della sentenza, tenuto conto che l'interesse ad impugnare sussiste allorquando sussista un effettivo e reale pregiudizio per il ricorrente che si intende evitare con il raggiungimento di un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. 5, Sentenza n. 22610 del 28/01/2010 - dep. 11/06/2010, Marano, Rv. 247470). Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo 3 Jr P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in data 1.3.2022 [OSCURATO:PERSONA]