CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11239/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Andrea VENEGONI, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo fondato il primo motivo; per l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che, in replica alle conclusioni del Procuratore Generale, insiste nei motivi e conclude per l'accoglimento del ricorso. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che si associa alle conclusioni del Procuratore generale quanto al capo 1, e insiste per l'accoglimento del ricorso anche relativamente al secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale - che aveva dichiarato i ricorrenti colpevoli del delitto a ciascuno contestato (lesioni aggravate dall'uso di un tenaglia in ferro, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (capo a); favoreggiamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ( capo b), e [OSCURATO:PERSONA] ( capo c) - ha rideterminato per tutti la pena (anni uno per [OSCURATO:PERSONA] e mesi sei di reclusione per gli altri due imputati), condizionalmente sospesa, e riconoscendo anche il beneficio della non menzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] svolge un unico motivo, denunciando violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ricostruzione di attendibilità della persona offesa relativamente alle circostanze delle lesioni. Lamenta che, pur in presenza di una situazione di dubbio -proveniente anche dall'esame del perito - circa la ricostruzione della dinamica dei fatti, non potendo escludersi il gesto autolesionistico riferito dai due coimputati, la Corte di appello ha giustificato solo in modo apparente, e comunque illogico, la decisione con cui ha ritenuto sussistente la contestata aggravante che, invece, se esclusa, avrebbe portato alla improcedibilità, stante la remissione di querela ritualmente accettata dall'imputato. 3. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], svolge, con separati atti, due motivi di ricorso, che possono essere sintetizzati cumulativamente in quanto fondati su analoghe doglianze. 3.1. Con un primo motivo, denuncia violazione di legge e correlati vizi di motivazione con riguardo all'eccepita nullità/inutilizzabilità dell'incidente probatorio avente a oggetto perizia medico-legale nei confronti della persona offesa, in quanto svoltasi senza darne avviso agli imputati, pur essendo stato conferito al perito l'incarico di accertare la natura delle lesioni patite dalla persona onde stabilirne la compatibilità con il narrato della querelante, ovvero con la versione resa da Kodri, di un gesto autolesionistico. Invero, dallo stesso quesito peritale emergeva, con chiarezza - sostiene la Difesa ricorrente - la sussistenza di indizi a carico dei due ricorrenti, che avevano reso alla polizia giudiziaria una versione incompatibile con quella della persona offesa; tant'è che, dopo la perizia, essi si trasformarono da testimoni a indagati. 3.2. Con un secondo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 546 co. 1 lett. e cod. proc. pen., in relazione all'art. 378 cod. pen., e correlati vizi della motivazione, avendo la Corte di appello illogicamente ravvisato la responsabilità dei ricorrenti senza tenere conto delle deduzioni difensive circa la insussistenza degli elementi strutturali del delitto di favoreggiamento, in ragione della concreta impossibilità per gli imputati di un accordo preventivo per rendere una conforme versione dei fatti, essi, piuttosto, essendosi limitati a riferire i fatti a cui avevano assistito, senza che ciò possa integrare il reato contestato. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi risultano tutti inammissibili.1.11 ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], oltre a propugnare, inammissibilmente, una rilettura dei fatti, è comunque manifestamente infondato. La sentenza ha, infatti, indicato gli elementi in base ai quali - pur non essendo stato possibile accertare con le indagini scientifiche chi abbia impugnato l'arma con la quale la parte lesa è stata colpita - il giudice di appello è giunto a ritenere provata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'imputato e a rigettare l'appello, confermando la sentenza di primo grado di condanna. Ci si è fondati, infatti, sull'attendibilità della parte lesa, riscontrata dalle lesioni riportate, oltre che sulle conclusioni peritali, avendo l'esperto affermato che gli accertamenti tecnici evidenzino come "molto più probabile" che le lesioni siano state causate da un gesto di terzi anziché da un'azione autolesionistica, oltre che sulla evidente assenza di volontà calunniatoria, per come emergente dal ritiro della querela e dalla revoca della costituzione di parte civile. Inoltre, la sentenza impugnata ha sottolineato come gli altri due coimputati abbiano, almeno in parte, confermato lo svolgimento dei fatti riferito dalla persona offesa, quantomeno con riguardo alle circostanze della sua presenza presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] e del disappunto di quest'ultimo imputato per la discussione che la p.o. aveva fatto sorgere sul contratto di affitto. Sulla base di tali congruenti elementi, sinergicamente e logicamente valutati, la Corte di appello è giunta a riconoscere la responsabilità dell'imputato con un percorso logico e una motivazione che non evidenziano i vizi di tenuta argomentativa denunciati. 1.1. Posto, quindi, che l'affermazione di responsabilità, nel caso di specie, non si fonda in maniera esclusiva sulle dichiarazioni della parte lesa, essendo queste ultime state supportate dagli esiti degli accertamenti medico legali compiuti in sede di incidente probatorio, giova sottolineare come la Corte di appello abbia fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale che ha, da tempo, chiarito che le regole dettate dall'art. 192 comma terzo cod.proc.pen , relativamente alla necessità dei riscontri esterni, non si estendono alle dichiarazioni della persona offesa, le quali ben possono, legittimamente, essere poste da sole alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, valutazione che, comunque, deve essere, in tal caso, più penetrante e rigoroso rispetto a quello che involge normalmente il propalato del semplice testimone ( Sez. U. n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Conf. Sez. 5 n. 1666 del 08/07/2014, Rv. 261730), mentre, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante (sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312 - 01). 2.Parimenti inammissibili ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] . 2.1. Il primo motivo risulta manifestamente infondato. Come premesso, i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per omesso avviso dell'incidente probatorio, con violazione del diritto di difesa, non avendo essi, né il difensore, partecipato all'incidente probatorio. Come ha correttamente osservato la Corte di appello, tuttavia, nel momento in cui venne disposto l'incidente probatorio nessuno dei due ricorrenti risultava indagato; d'altro canto, del pari correttamente, la Corte di appello ha osservato come, per l'affermazione di responsabilità, sarebbe stato sufficiente riferirsi alle attendibili dichiarazioni della persona offesa. Infine, nella sentenza impugnata, si è sottolineato come gli accertamenti svolti dal perito durante l'incidente probatorio siano divenuti oggetto anche di prova dichiarativa in dibattimento, e come le dichiarazioni rese dal perito sono pienamente utilizzabili, alla stregua di quelle di un testimone, e che, lo si ripete, la Corte di appello ha valutato in sinergia con altri elementi, e, soprattutto, con le dichiarazioni, sorrette da un giudizio di piena attendibilità, della persona offesa. 2.2. Anche il secondo motivo, che attinge la sussistenza del delitto di favoreggiamento, è manifestamente infondato. Premesso che l'attendibilità della persona offesa è stata congruamente scrutinata dalla Corte di appello, come si è già ricordato a proposito del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], non coglie nel segno la deduzione difensiva che fa leva sull'effettivo sviamento delle indagini in virtù delle dichiarazioni dell'imputato, che oblitera il principio di diritto affermato da questa Corte, a tenore del quale "ai fini della configurabilità del delitto di favoreggiamento personale non rileva l'effettività dello sviamento delle indagini nel caso concreto, essendo sufficiente che la condotta dell'agente abbia l'attitudine, sia pure astratta, ad intralciare il corso della giustizia" (sez. 1, n. 21956 del 14/04/2010, Rv.247405) trattandosi di reato di pericolo (sez. 6, n. 13143 del 01/03/2022, Rv. 283109). 3. Giova rilevare che il reato di cui al capo A) - lesioni aggravate dall'uso di un'arma - è procedibile di ufficio anche a seguito dell'entrata in vigore dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] della riforma di cui al D.L.vo n. 150/2022. Cosicchè, resta del tutto irrilevante, ai fini della procedibilità, la circostanza che la persona offesa abbia rimesso la querela, e revocato la costituzione di parte civile. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in