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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00155/2023

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el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19247/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso da se stesso; elettivamente domiciliato presso il suo S tudio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 22. -ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] MAISTI e Gianni MAISTI ; figli ed eredi di [OSCURATO:PERSONA] ; elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 116 , presso lo S tudio dell’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrenti - nonchédi [OSCURATO:PERSONA] MELE, Achille MELE, [OSCURATO:PERSONA] MELE, quali figli ed eredi di [OSCURATO:PERSONA] ; Christian PINCI e Mariangela PINCI, figli ed eredi di [OSCURATO:PERSONA], figlia premorta diGuglielmo Mele ; C.C.22.11.2022 N. R.G.19247/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. -intimati - avverso la sentenza n. 2244/2020 della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il 7 maggio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 7 maggio 2020 la Corte d ’ appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale d i Velletri che , nell’ambito di un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo introdotto, anteriormente alla riforma del 2012, da [OSCURATO:PERSONA], aveva accertato l’insussistenza della obbligazione del terzo pignorato, [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del debitore esecutato, [OSCURATO:PERSONA], in ragione della pregressa estinzione del debito in data anteriore al pignoramento.

La Corte territoriale, adìta con appello del creditore procedente, [OSCURATO:PERSONA], da un lato, ha dichiarato la sua impugnazione inammissibile in quanto generica e non rispondente ai requisiti «attualmente» previsti dall’art.342 cod. proc. civ., ai sensi del quale, «per effetto della riforma del 2012 » (pag .5 della decisione, recante, peraltro, pagine non numerate), venendo in considerazione un mezzo di gravame a critica vincolata , l’ appellante sarebbe tenuto ad individuare,nella sentenza impugnata, l a specifica violazione di legge o lo specifico e r rore nella ricostruzione del fatto, dimostrando la fondatezza delle singole censure mosse alle singole st atuizioni della gravata pronuncia; dall’altro lato , ha r itenuto la medesima impugnazione infondata , sul rilievo che risultasse provato il pagamento della somma di complessiviEuro 10.536,03, effettuato da [OSCURATO:PERSONA] in favore di FrancoMaisti prima del pignoramento.

La Corte territoriale ha quindi condannato l’appellante al rimborso delle spese del grado in favore degli appellati costituiti , Franco M aisti C.C.22.11.2022 N. R.G.19247/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. e [OSCURATO:PERSONA], figlia ed erede di [OSCURATO:PERSONA] e , liquidandole in Euro 5.532,00.

Avverso la sentenza della Corte romana propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sullabase di due motivi.

Rispondono con controricorso Gianni M aisti ed [OSCURATO:PERSONA], figli ed eredi di [OSCURATO:PERSONA].

Non svolgono invece difese gli intimati [OSCURATO:PERSONA], A chille Mele, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Mariangela P inci , eredi di [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni scritte.

Le partinon hanno depositato memori e . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il p r i mo motivo viene denunciata violazione dell’art. 132, secondo comma, n.4, cod. proc. civ. per nullità della sentenza d’appello, in quanto corredata da motivazione solo apparente.

Il motivosi articola in due distinte doglianze.

La prima doglianza concerne la declaratoria di inammissibilità dell’appello: il ricorrente critica l’indebita applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. nella formulazione introdotta dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del decreto - legge 22 giugno 2012, n. 83; osserva, alriguardo, che tale novella si applica ai giudizi d ’ appello introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della citata legge di conversione, mentre, nel caso di speci e, l’atto di citazionein appello era stato notificato il 29 febbraio 2012.

La seconda doglianza investe la decisione di rigetto dell’impugnazione: il ricorrente deduce la totale mancanza o la mera apparenza della motivazione sul punto, in quanto il generico rilievo secondo cui risulterebbe provato il pagamento della somma di Euro 10.536,03, sarebbe stato formulato per relationem all a sentenza di C.C.22.11.2022 N. R.G.19247/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. primo grado, senza riesaminare le argomentazioni svolte dal primo giudice allaluce dei motivi d’appello. 1.1.Questa seconda doglianza è inammissibile, mentre la prima è fondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno già in epoca ormai risalentestatuito – e più volte successivamente ribadito – che , ove in una sentenza, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), siano state impropriamente inserite argomentazioni sul merito della controversia , la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle, poiché tali ulteriori statuizioni sono state emesse dal giudice dopo essersi spogliato della “potestas iudicandi”.

Pertanto, nell’ipotesi di gravame avverso la sentenza,le doglianze con le quali si pretenda un sindacatoanche in ordine alla motivazione sul merito restano inammissibili, per difetto di interesse, mentre sono invece ammissibili quelle che investono la statuizione sulla questione pregiudiziale di rito, la pronuncia sul la quale ha privato di efficacia quellasuccessiva sul merito, emessa dal giudice senza avere il poter e di farlo ( C ass. , Sez.

U. , 20/02/2007, n. 3840; Cass. , Sez.

U. , 17/06/2013, n. 15122; Cass., Sez.

U., 01/02/2021, n. 2155).

Ciò posto, escluso che, nel caso di specie, la decisione di rigetto dell’impugnazione – emessa dal giudice spogliatosi della “ potestas iudicandi” per av ere previamente dichiarato l’inammissibilità della stessa – abbia prodotto effetti giuridici, deve ritenersi fondata la doglianza con la quale il ricorrentecensura la sta tuizione pregiudiziale di rito.

È del tutto evidente, infatti , che la Corte di merito ha f a tto applicazione di una disposizione processuale – l’art. 342 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dall’art. 54, comma 1, del decreto - legge 22giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – inapplicabile all’impugnazione che era stata chiamata a C.C.22.11.2022 N. R.G.19247/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. decidere, poiché, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012 , essa trova operatività con riguardo ai giudizi d’appello introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello dell’entrata in vigore della legge di conversione (dun qu e, dal giorno 11 settembre 2012), mentre, nel caso di specie, non è controverso che l’appello sia stato introdotto con atto notificato nel febbraio 2012.

Entro questi limiti, il primo motivo di ricorso deve dunque essere accolto per quanto di ragione.

2. C o n il s econdo motivo viene denunciata violazione dell’art.91 cod. proc. civ. e del d.m. n. 53 ( recte :55) del 2014, per avere la sentenza impugnata erroneamente liquidato, a titolo di spese del giudizio d’appello, la somma di Euro 5.532,00, oltre accessori, anzichéla minor somma di Euro 1.830,00, oltre accessori. 2.1.Il motivo deve ritenersi assorbito alla luce del l’accoglimento, per quanto di ragione, della doglianza precedente , atteso che la cassazione della sentenza impugnata , in dipendenza d i esso accoglimento, travolge pure ogni statuizione sulle spese, il cui regolamento dovrà essere rinnovato dal giudice del merito in considerazione dell’esito finale della lite.

3. in definitiva, deve essere accolto, per qu a nto di ragione, il primomotivo del ricorso , con assorbimento del secondo.

La sentenza impugnata deve esser e cassata in relazione al motivo accolto con rinvio allaCorte d’appello di Roma , in diversa composizione, la quale , avuto riguardo agli enunciati principi, valuterà l’ammissibilità dell’appello alla luce dell’art. 342 cod. proc. civ. , nella formulazione antecedente allanovella introdotta dal decreto-legge n.83 del 2012 e, nell’ipotesi in cui lo avràreputato ammissibile, rinnoverà il giudizio di merito sullo stesso, in dipendenza dell’inefficacia della statuizione precedentemente resa.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).

C.C.22.11.2022 N. R.G.19247/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

P. Q. M. La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19247/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso da se stesso; elettivamente domiciliato presso il suo S tudio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 22. -ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] MAISTI e Gianni MAISTI ; figli ed eredi di [OSCURATO:PERSONA] ; elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 116 , presso lo S tudio dell’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrenti - nonchédi [OSCURATO:PERSONA] MELE, Achille MELE, [OSCURATO:PERSONA] MELE, quali figli ed eredi di [OSCURATO:PERSONA] ; Christian PINCI e Mariangela PINCI, figli ed eredi di [OSCURATO:PERSONA], figlia premorta diGuglielmo Mele ; C.C.22.11.2022 N. R.G.19247/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. -intimati - avverso la sentenza n. 2244/2020 della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il 7 maggio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 7 maggio 2020 la Corte d ’ appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale d i Velletri che , nell’ambito di un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo introdotto, anteriormente alla riforma del 2012, da [OSCURATO:PERSONA], aveva accertato l’insussistenza della obbligazione del terzo pignorato, [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del debitore esecutato, [OSCURATO:PERSONA], in ragione della pregressa estinzione del debito in data anteriore al pignoramento. La Corte territoriale, adìta con appello del creditore procedente, [OSCURATO:PERSONA], da un lato, ha dichiarato la sua impugnazione inammissibile in quanto generica e non rispondente ai requisiti «attualmente» previsti dall’art.342 cod. proc. civ., ai sensi del quale, «per effetto della riforma del 2012 » (pag .5 della decisione, recante, peraltro, pagine non numerate), venendo in considerazione un mezzo di gravame a critica vincolata , l’ appellante sarebbe tenuto ad individuare,nella sentenza impugnata, l a specifica violazione di legge o lo specifico e r rore nella ricostruzione del fatto, dimostrando la fondatezza delle singole censure mosse alle singole st atuizioni della gravata pronuncia; dall’altro lato , ha r itenuto la medesima impugnazione infondata , sul rilievo che risultasse provato il pagamento della somma di complessiviEuro 10.536,03, effettuato da [OSCURATO:PERSONA] in favore di FrancoMaisti prima del pignoramento. La Corte territoriale ha quindi condannato l’appellante al rimborso delle spese del grado in favore degli appellati costituiti , Franco M aisti C.C.22.11.2022 N. R.G.19247/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. e [OSCURATO:PERSONA], figlia ed erede di [OSCURATO:PERSONA] e , liquidandole in Euro 5.532,00. Avverso la sentenza della Corte romana propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sullabase di due motivi. Rispondono con controricorso Gianni M aisti ed [OSCURATO:PERSONA], figli ed eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Non svolgono invece difese gli intimati [OSCURATO:PERSONA], A chille Mele, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Mariangela P inci , eredi di [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni scritte. Le partinon hanno depositato memori e . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il p r i mo motivo viene denunciata violazione dell’art. 132, secondo comma, n.4, cod. proc. civ. per nullità della sentenza d’appello, in quanto corredata da motivazione solo apparente. Il motivosi articola in due distinte doglianze. La prima doglianza concerne la declaratoria di inammissibilità dell’appello: il ricorrente critica l’indebita applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. nella formulazione introdotta dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del decreto - legge 22 giugno 2012, n. 83; osserva, alriguardo, che tale novella si applica ai giudizi d ’ appello introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della citata legge di conversione, mentre, nel caso di speci e, l’atto di citazionein appello era stato notificato il 29 febbraio 2012. La seconda doglianza investe la decisione di rigetto dell’impugnazione: il ricorrente deduce la totale mancanza o la mera apparenza della motivazione sul punto, in quanto il generico rilievo secondo cui risulterebbe provato il pagamento della somma di Euro 10.536,03, sarebbe stato formulato per relationem all a sentenza di C.C.22.11.2022 N. R.G.19247/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. primo grado, senza riesaminare le argomentazioni svolte dal primo giudice allaluce dei motivi d’appello. 1.1.Questa seconda doglianza è inammissibile, mentre la prima è fondata. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno già in epoca ormai risalentestatuito – e più volte successivamente ribadito – che , ove in una sentenza, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), siano state impropriamente inserite argomentazioni sul merito della controversia , la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle, poiché tali ulteriori statuizioni sono state emesse dal giudice dopo essersi spogliato della “potestas iudicandi”. Pertanto, nell’ipotesi di gravame avverso la sentenza,le doglianze con le quali si pretenda un sindacatoanche in ordine alla motivazione sul merito restano inammissibili, per difetto di interesse, mentre sono invece ammissibili quelle che investono la statuizione sulla questione pregiudiziale di rito, la pronuncia sul la quale ha privato di efficacia quellasuccessiva sul merito, emessa dal giudice senza avere il poter e di farlo ( C ass. , Sez. U. , 20/02/2007, n. 3840; Cass. , Sez. U. , 17/06/2013, n. 15122; Cass., Sez. U., 01/02/2021, n. 2155). Ciò posto, escluso che, nel caso di specie, la decisione di rigetto dell’impugnazione – emessa dal giudice spogliatosi della “ potestas iudicandi” per av ere previamente dichiarato l’inammissibilità della stessa – abbia prodotto effetti giuridici, deve ritenersi fondata la doglianza con la quale il ricorrentecensura la sta tuizione pregiudiziale di rito. È del tutto evidente, infatti , che la Corte di merito ha f a tto applicazione di una disposizione processuale – l’art. 342 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dall’art. 54, comma 1, del decreto - legge 22giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – inapplicabile all’impugnazione che era stata chiamata a C.C.22.11.2022 N. R.G.19247/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. decidere, poiché, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012 , essa trova operatività con riguardo ai giudizi d’appello introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello dell’entrata in vigore della legge di conversione (dun qu e, dal giorno 11 settembre 2012), mentre, nel caso di specie, non è controverso che l’appello sia stato introdotto con atto notificato nel febbraio 2012. Entro questi limiti, il primo motivo di ricorso deve dunque essere accolto per quanto di ragione. 2. C o n il s econdo motivo viene denunciata violazione dell’art.91 cod. proc. civ. e del d.m. n. 53 ( recte :55) del 2014, per avere la sentenza impugnata erroneamente liquidato, a titolo di spese del giudizio d’appello, la somma di Euro 5.532,00, oltre accessori, anzichéla minor somma di Euro 1.830,00, oltre accessori. 2.1.Il motivo deve ritenersi assorbito alla luce del l’accoglimento, per quanto di ragione, della doglianza precedente , atteso che la cassazione della sentenza impugnata , in dipendenza d i esso accoglimento, travolge pure ogni statuizione sulle spese, il cui regolamento dovrà essere rinnovato dal giudice del merito in considerazione dell’esito finale della lite. 3. in definitiva, deve essere accolto, per qu a nto di ragione, il primomotivo del ricorso , con assorbimento del secondo. La sentenza impugnata deve esser e cassata in relazione al motivo accolto con rinvio allaCorte d’appello di Roma , in diversa composizione, la quale , avuto riguardo agli enunciati principi, valuterà l’ammissibilità dell’appello alla luce dell’art. 342 cod. proc. civ. , nella formulazione antecedente allanovella introdotta dal decreto-legge n.83 del 2012 e, nell’ipotesi in cui lo avràreputato ammissibile, rinnoverà il giudizio di merito sullo stesso, in dipendenza dell’inefficacia della statuizione precedentemente resa. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.). C.C.22.11.2022 N. R.G.19247/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. P. Q. M. La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in di
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