CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34433/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34544/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Covino; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia - Romagna n. 2002 /201 8 depositata in data 23 /0 7 /201 8 , non notificata; udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 5 dicembre 2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Costi-operazioni oggettivamente inesistenti 1. Con sentenza n. 2002/2018 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna accolse in parte l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Forlì che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento THF03E602154 per Ires,Irap e Iva dell’anno di imposta 2008. 2. Contro tale sentenza la società propone ricorso per cassazione in base a un motivo, mentre l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del5 dicembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 109 t.u.i.r., degli artt. 2727 e 2729 c.c. pe r errata presunzione di inesistenza dei costi in relazione al contratto con [OSCURATO:SOCIETA] la cui certezza è stata confermata da altre sentenze di merito e in assenza di qualsiasi salto d’imposta. La ricorrente deduce una violazione degli oneri probatoriin quanto la CTR non ha valutato correttamente il valore probante della documentazione contabile della società, con motivazione insufficiente e in violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.; la pacifica esistenza del progetto edilizio, poi bloccatosi, rendeva inerenti i costi deducibili; la CTR avrebbe trascurato la ragione per cui la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto incassare fatture per operazioni inesistenti dal momento che non risultano omessi versamenti diimposta a suo carico evitando qualsiasi salto di imposta; evidenzia inoltre che altro collegio della CTR (con sentenza n. 2503/2017) aveva confermato la infondatezza delle contestazioni sollevate dalla Agenzia per l’inesistenza dele prestazioni [OSCURATO:SOCIETA] per il 2007, ritenendo irrilevante che il contratto scritto fosse stato stipulato nel 2008, anno in esame, il che dovrebbe confermare la fondatezza della contestazione per tale anno; censura ancor la incongruenza delle motivazioni in merito all’assolvimento dell’onere probatorio in capo all’amministrazione che non avrebbe provato l’inesistenza delle operazioni. 2. Il motivo è in larga parte inammissibile e in altra parte manifestamente infondato. Occorre premettere che dal tenore delle doglianze esso appare volto a censurare solo la parte della sentenza della CTR con cui i giudici d’appello hanno confermato i rilievi per due fatture (nn. 22 e 25 del 2008) emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e non attieneinvece ad altri rilievi. I giudici di primo grado confermavano l‘accertamento evidenziando, secondo quanto indicato nello stesso ricorso, plurimi elementi a sostegno della inesistenzadell e operazioni (la grafica delle fatture, la mancanzadi elementi necessari ai fini della individuazione della natura, qualità, quantità dei beni oggetto dell’operazione, l’omessa contabilizzazione delle note di accredito a storno delle fatture e la scrittura privata di risoluzione). I giudici di appello confermavano l’inesistenza delle operazioni sottostanti evidenziando che il contratto e il pagamento delle fatture erano avvenuti ancor prima di disporre di un progetto realizzabile e quindi per prestazioni non erogate e per un progetto privo di autorizzazioni. A fronte di tale quadro probatorio emerso e valorizzato nei due gradi di giudizio la doglianza appare configurare una generica censura motivazionale alla decisione, dolendosi della insufficienza della motivazione (pagina 8)o della incongruenza delle motivazioni (pagina 13), censure non ammissibili in sede di legittimità (Cass. S.U. n. 8053/2014). Apparealtresì inammissibile il generico riferimento al contenuto di altre sentenze rese tra le stesse parti, in mancanza di una chiara descrizione dei rilievi esaminati e in assenza di un giudicato, neanche dedotto (giova anzi sul punto precisare che la invocata sentenza n. 2503/2017 della CTR dell’Emilia-Romagna, è stata oggetto di cassazione con rinvio da parte di questa Corte, con ordinanza n. 6061/2024 depositata in data 6/03/2024, su ricorso dell’Agenzia delle entrate). Altrettanto inammissibili appaiono i profili censori dedotti in termini di inerenza dei costi, posto che la sentenza ha ritenuto la inesistenza delle operazioni. Ancora, appare manifestamente infondata la censura relativa al riparto degli oneri probatori in tema di operazioni inesistenti. Sul punto, è costante orientamento di questa Corteche, in tema di deduzione di costi, l’onere della prova è a carico del contribuente (Cass.n. 5079/2017; Cass. n. 16461/2013) e «ove il contribuente assolva l'onere, a suo carico, di provare il fatto costitutivo del diritto alla deduzione dei costi o alla detrazione dell'IVA mediante la produzione delle fatture, l'Amministrazione finanziaria ne può dimostrare l'inattendibilità anche mediante presunzioni, sicché il giudice di merito deve prendere in considerazione il complessivo quadro probatorio al fine di verificare l'esistenza o meno delle operazioni fatturate, ivi compresi i fatti secondari indicati» (Cass. n. 2935/2015; Cass. n. 26802/2020). Inoltre, come evidenziato da Cass. n. 23384/2017 e da Cass. n. 37208/2021, con ampi richiami agli orientamenti della Corte di giustizia UE, nell'esaminare le condizioni formali di esercizio del diritto di detrazione dell'Iva, la normativa unionale prescrive l'obbligatorietà dell'indicazione dell'entità e della natura dei servizi forniti (art. 226, punto 6 della direttiva n. 2006/112, di contenuto analogo all'omologa norma della sesta direttiva), nonché della specificazione della data (art. 226, punto 7) in cui è effettuata o ultimata la prestazione di servizi; ciò al fine di consentire alle amministrazioni finanziarie di controllare l'assolvimento dell'imposta dovuta e, se del caso, la sussistenza del diritto alla detrazione dell'Iva. Senz'altro, ha aggiunto la Corte, l'amministrazione finanziaria non si può limitare all'esame della sola fattura, ma deve tener conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, come emerge, d'altronde, dall'art. 219 della direttiva 2006/112, che assimila a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale. Incombe, tuttavia, su colui che chiede la detrazione dell'Iva l'onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, per conseguenza, di fornire elementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l'amministrazione ritiene necessari per valutare se si debba riconoscere, o no, la detrazione richiesta. In sintesi, in tema di attività d'impresa, ai fini del disconoscimento della deducibilità dei costi risultanti da una fattura emessa per operazioni oggettivamente inesistenti, incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, attraverso prove dirette o indiziarie, la fittizietà dell'operazione, spettando viceversa al contribuente di fornire la rigorosa prova del contrario, la quale non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché facilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia(Cass. n. 10336/2025). A tali principi in tema di riparto degli oneri probatori la CTR si è attenuta, configurando nel resto la censura una inammissibile richiesta di riesame nel merito delle risultanze istruttorie. Appaionoinfine del tutto inammissibili sia la deduzione secondo cui la sentenza avrebbe trascurato la ragione per cui la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto incassare fatture per operazioni inesistenti dal momento che non risultano versamenti di imposte omessi, sia la deduzione secondo cui i costi troverebbero giustificazione nei maggiori ricavi, non solo perché appaiono generiche censure al percorso logico motivazionale della CTR ma anche poiché di tali question i di fatto non vi è alcun riferimento nella sentenza impugnata e la parte non indica dove e come essesiano stat e dedott e e provat e nel giudizio di merito. 3. Concludendo, il ricorso va respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate. P.Q.M rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro 7.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribut