CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 settembre 2021
Cassazione n. 20261/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità. udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 26 ottobre 2021, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, il Tribunale del riesame Lecce ha annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 28 settembre 2021 nella parte in cui è stata disposta la restituzione del denaro relativo al conto corrente acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] e al deposito di risparmio intestati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. ed ha ripristinato il sequestro preventivo sulle somme disposto in esecuzione del provvedimento genetico. In particolare, il Tribunale del riesame ha ritenuto che le somme di denaro, per quanto depositate sul conto corrente e sul libretto di deposito della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., fossero nella disponibilità dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti è stato disposto, con il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 3 settembre 2021, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto dei delitti ex artt. 5, 11 d.lgs. n. 74 del 2000 (capi 1 e 2) e 648-ter.1 cod. pen. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., il vizio il vizio di violazione di legge con riferimento alla declaratoria di inammissibilità del riesame del decreto genetico, affrontata incidentalmente nell'ordinanza impugnata; il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il riesame proposto dall'indagato, quanto ai beni della società, perché non si sarebbe avveduto che il proponente avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato difensore dell'indagato e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. ed avesse proposto il riesame in nome e per conto di entrambi e non solo di [OSCURATO:PERSONA]. Si rappresenta di aver proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità e si chiede che la Corte di cassazione annulli anche in questa sede, quanto meno incidentalmente, l'ordinanza impugnata su questo punto. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., l'omessa motivazione del decreto di sequestro genetico del Giudice per le indagini preliminari sulle asserite ragioni inerenti la sussistenza del periculum in mora giustificante l'anticipazione in sede cautelare degli effetti ablatori della confisca (che invece si manifesteranno all'esito del giudizio di merito), requisito indispensabile sulla scorta anche dei recenti arresti delle Sezioni Unite per poter validamente pronunciare un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca e la cui assenza costituisce un vizio rilevabile di ufficio ed eccepibile per la prima volta dinanzi alla Corte di cassazione. 2.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione apparente resa dal Tribunale del riesame con riferimento alle «spese per viaggi e convegni», ritenute riconducibili ad esigenze personali, sia pure di natura professionale, di [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Con il quarto motivo si deducono, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione apparente resa dal Tribunale del riesame con riferimento alla definizione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. quale società di piccole dimensioni sulla base soltanto del fatto che essa sarebbe titolare di un piccolo deposito di risparmio, inadeguato rispetto ad un'azienda di rango internazionale, laddove non sarebbe presente in atti alcun bilancio o qualsivoglia documento da cui poter evincere il reale volume d'affari dell'azienda - che invece si aggirerebbe a svariate centinaia di migliaia di euro l'anno - per poter poi validamente emettere un giudizio sulle sue dimensioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che con l'ordinanza del 3 settembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Legge ha applicato [OSCURATO:PERSONA] la misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriali e di ricoprire uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di 6 mesi ritenendo sussistente la gravità indiziaria dei reati ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, commessi quale titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], 11 d.lgs. n. 74 del 2000, 684-ter.1 cod. pen. 1.1. Con lo stesso provvedimento il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto dei reati a carico della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:SOCIETA]. quanto al reato ex art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, della somma di denaro di € 307772,50 nella disponibilità dell'indagato, quanto al reato di autoriciclaggio. In via subordinata, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. In esecuzione del decreto del Giudice per le indagini preliminari, sono stati sottoposti a sequestro anche un deposito a risparmio ed un conto corrente accesi presso la [OSCURATO:PERSONA] intestati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. ma ritenuti collegati a [OSCURATO:PERSONA], già legale rappresentante di tale società.1.3. La seguente procedura sorge dall'istanza di dissequestro, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., delle somme di denaro giacenti sul conto corrente e sul libretto di deposito intestato a tale società; istanza accolta dal Giudice per le indagini preliminari ma annullata dal Tribunale del riesame a seguito dell'impugnazione del Pubblico ministero. Ne consegue che la questione relativa all'inammissibilità del riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto genetico di sequestro preventivo è del tutto inammissibile, non essendo relativa al provvedimento impugnato, e non sussistendo alcun potere di annullamento incidentale dell'ordinanza impugnata. 1.4. Inoltre, il riesame fu proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con la seguente dicitura: «il sottoscritto avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lecce ... quale difensore di fiducia dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] ... indagato nel procedimento penale ...»; l'istanza di revoca del sequestro preventivo, da cui deriva la procedura incidentale in esame, risulta invece presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale «difensore di fiducia dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] ... indagato nel procedimento penale ...e, ove occorra, quale difensore di fiducia del nuovo Amministratore e legale rappresentante della soc. [OSCURATO:PERSONA] srls sig. [OSCURATO:PERSONA]». 2. Il secondo motivo, con cui si deduce la nullità del decreto genetico di sequestro preventivo perché assente la motivazione sul periculum in mora dei beni suscettibili di confisca, è manifestamente infondato. 2.1. La questione del vizio della motivazione del decreto genetico non può essere dedotta per la prima volta in Corte di cassazione a seguito di ricorso avverso ordinanza ex art. 322-bis cod. pen. L'eccezione di nullità del decreto genetico per il vizio della motivazione avrebbe dovuto essere eccepita con il riesame e se non dedotta la parte è decaduta dalla possibilità di proporre l'eccezione. 2.2. Inoltre, nella presente procedura il provvedimento impugnato non è quello genetico, bensì l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato l'originario sequestro. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. 3.1. La motivazione sulla disponibilità dell'indagato del conto corrente intestato alla società ricorrente si fonda sull'accertamento che esso fu destinato a soddisfare le esigenze personali dell'indagato; in particolare - cfr. pag. 20 - il Tribunale del riesame ha dato rilievo alla circostanza che risultano essere state effettuate spese in supermercati per generi alimentari, centri commerciali di articoli casalinghi, pasticcerie, negozi di nautica, cantine vinicole, vivai di pesca e gioiellerie. Da tali spese il Tribunale del riesame ha ritenuto l'estraneità all'attività societaria e l'uso dei conti correnti per finalità personali e non riconducibili all'attività societaria. 3.2. Va escluso che la motivazione sia apparente, tale cioè da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi, inidonei, a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Ne consegue che con il motivo si attacca esclusivamente la motivazione, al di fuori dei limiti ex art. 325 cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità dell'impugnazione sul punto. 3.3. Non è proponibile il vizio di contraddittorietà della motivazione, a cui fa riferimento il motivo a pag. 21, in base ad una decisione rimasta isolata. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, avverso le ordinanze emesse nella procedura di riesame delle misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge; è preclusa ogni censura relativa ai vizi della motivazione, salvi i casi della motivazione assolutamente mancante - che si risolve in una violazione di legge per la mancata osservanza dell'obbligo stabilito dall'art. 125 cod. proc. pen. - e della motivazione apparente, tale cioè da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi, inidonei, a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. In tema di ricorso avverso i provvedimenti cautelari reali costituiscono violazione di legge legittimante il ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen. sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può essere dedotto il vizio della illogicità manifesta della motivazione, che può essere denunciato, in sede di legittimità, soltanto mediante lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Cfr. Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296 - 01 4. Anche il quarto motivo è inammissibile ex artt. 325, 606, comma 3, cod. proc. pen.; la motivazione del Tribunale del riesame si fonda, come risulta chiaramente da pag. 21 dell'ordinanza impugnata, sulla visura camerale, da cui si è dedotta l'esistenza del capitale sociale di 100 euro, sottoscritto dall'unico socio, l'ottuagenario padre dell'indagato, e di 5 addetti. Le argomentazioni del motivo concernono la valutazione degli elementi di prova e consistono pertanto in deduzioni avverso la motivazione dell'ordinanza, inammissibili ex artt. 325, 606, comma 3, cod. proc. pen. 5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual