CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2025
Cassazione n. 25297/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Bologna ha riformato sole quanto al trattamento sanzionatorio, la pronuncia del locale 4> • t' Tribunale di Veron. che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90. 2. L'imputato ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'Appello, per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, evocando in maniera promiscua e priva di coerente enunciato 1 vizi di violazione di legge processuale e sostanziale, nella sostanza richiede una palese rivalutazione delle risultanze istruttorie richiamate in modo congruo e del tutto logico a pagina 2 della sentenza impugnata. 4.11 ricorso in definitiva deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 10 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] a est. [OSCURATO:PERSONA]