Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 01990/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9752/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4312/2023depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA], 2 - Afragola, ha notificato decreto ingiuntivo alla condomina [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della somma di 42.358,85 quale quota a suo carico di lavori condominiali.

La condomina si è opposta ed ha spiegato due domande riconvenzionali: la prima per far dichiarare la nullità delle delibere in base alle quali il condominio ha agito; la seconda per imporre sempre al condominio la rimozionedi opere sulla sua proprietà esclusiva.

Nel corso di causa la domanda di riduzione in pristino è statamutata in quella di risarcimento per equivalente.

Il Tribunale ha accolto in parte la domanda riconvenzionale - con sentenza non definitiva aveva revocato il decreto ingiuntivopoiché in altro giudizio erano state annullate le delibere poste a base della ingiunzione - riconoscendo alla ricorrente una somma a ristoro dei danni da lei lamentati.

La ricorrente ha impugnato la decisione di primo grado, sostanzialmente per evidenziare che il giudice si era discostato immotivatamente dalle valutazioni del CTU, che aveva riconosciuto un danno maggiore causato dalle opere del condominio.

Ma la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] con due motivi, di cui chiede il rigetto il condominio, che ha anche depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo la ricorrente prospetta v iolazione dell’art. 132 co 1 n. 4 cpc;motivazione omessa e/o apparente in merito alla forte riduzione del valore del danno; Violazione degli artt. 115 e 116 cpc in relazione all’art. 360 co 1 n. 4 cpc – errore di percezione - Nullità della sentenza o del procedimento –Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione in relazione all’art. 360 co 1 n. 5 cpc.

La censura può ridursi a questo: che il CTU aveva fatto una certa stima del danno, anche sul presupposto che le opere realizzate dal condominio avevano inciso per più del 10% sul valore dell’immobile della ricorrente, diminuendolo corrispondentemente.

Invece il giudice di merito si era discostato da tale valutazione, ritenendo inferiore il danno subito, e il giudice di appello aveva ritenuto corretta tale decisione.

Secondo la ricorrente la consulenza affidata al perito era di tipo percipiente, ossia volta ad accertare anche i fatti, con la conseguenza che era necessario, per discostarsene, una adeguata motivazione, che il giudice non ha reso o che ha reso in modo sbagliato scambiando il danno al valore dell’immobile con il danno al decoro dell’edificio e ritenendo quest’ultimo rimesso al libero apprezzamento del giudice.

Il motivo è infondato.

E’ regola che Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU (Cass. 200/ 2021; Cass. 36368/2021).

Il sindacato di legittimità su tale discostamento non può riguardare il merito, ossia le ragioni di fatto che hanno indotto il giudice a disattendere – in questo caso solo in parte e sull’ammontare- la valutazione del perito .

Piuttosto il sindacato è limitato alla esistenza di una adeguata motivazione che giustifichi quel dissenso.

E qui la motivazione è evidentee non meramente apparente, come invece sostenuto dalla ricorrente.

Da pagina 9 in poi della sentenza impugnata i giudici di appello danno conto delle ragioni che hanno indotto il giudice di primo grado a dissentire in parte dalle conclusioni del CTU, e dunque la confermadi quelle ragioni non è motivata per relationem, ma attraverso il vaglio delle motivazioni del primo grado.

Inoltre, le censure veicolate con l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., sono inammissibili, ricorrendo nella specie l’ipotesi di cd. doppia conforme, il che è stato vanamente ed infondatamente contestato dalla ricorrente. 2.-Con il secondo motivo si denuncia vi olazione d egli articoli 112 e 115 comma1 ultimo periodo cpc, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 – e n ullità della sentenza o del procedimento per errore di percezione.

Secondo la ricorrente la valutazione del CTU non era stata contestata dal condominio: la quantificazione del danno da minusvalore formulata dal CTU (all. 3 pag. 25) non è stata contestata nella sede deputata delle osservazioni alla CTU dalla controparte .

Con la conseguenza che i Giudici officiati hanno pronunciato la propria decisione qui avversata sulla base di una circostanza rilevante (la valutazione del danno operata dal CTU) su cui la controparte non ha avuto alcuna confutazione da introdurre negli atti di causa.Per tale motivo, la valutazione del CTU è sottratta ad una diversa quantificazione da parte del Giudice perché, non essendo stata specificatamente contestata dall’altra parte, avrebbe dovuto essere posta a fondamento della decisione ai sensi dell’art. 115 cpc. (p.8).

Il motivo è infondato poiché attribuisce alla mancata contestazionedelle risultanze della CTU - peraltro non riportata nel motivo all’esame, almeno per quanto rileva in questa sede- il valore della mancata contestazione dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] di contestazione per la parte attiene alle circostanze di fatto e non anche alla loro componente valutativa, che è sottratta al principio di non contestazione, sicché non sussiste alcun onere di contestazione con riferimento alla valutazione svolta dal consulente tecnico d’ufficio. (Cass. 30744 / 2017).

Ove è invece evidente che la mancata contestazione delle valutazioni fatte dal CTU (quali poi non è detto), non priva il giudice del potere di disattendere comunque quella fonte di convincimento.

Inoltre, la censura, sia pure velata in questo motivo di ricorso, di omesso esame di un fatto (accertato dal CTU), deve ritenersi inammissibile a cagione della doppia conforme.

Il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna laricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3 . 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9752/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4312/2023depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA], 2 - Afragola, ha notificato decreto ingiuntivo alla condomina [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della somma di 42.358,85 quale quota a suo carico di lavori condominiali. La condomina si è opposta ed ha spiegato due domande riconvenzionali: la prima per far dichiarare la nullità delle delibere in base alle quali il condominio ha agito; la seconda per imporre sempre al condominio la rimozionedi opere sulla sua proprietà esclusiva. Nel corso di causa la domanda di riduzione in pristino è statamutata in quella di risarcimento per equivalente. Il Tribunale ha accolto in parte la domanda riconvenzionale - con sentenza non definitiva aveva revocato il decreto ingiuntivopoiché in altro giudizio erano state annullate le delibere poste a base della ingiunzione - riconoscendo alla ricorrente una somma a ristoro dei danni da lei lamentati. La ricorrente ha impugnato la decisione di primo grado, sostanzialmente per evidenziare che il giudice si era discostato immotivatamente dalle valutazioni del CTU, che aveva riconosciuto un danno maggiore causato dalle opere del condominio. Ma la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] con due motivi, di cui chiede il rigetto il condominio, che ha anche depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo la ricorrente prospetta v iolazione dell’art. 132 co 1 n. 4 cpc;motivazione omessa e/o apparente in merito alla forte riduzione del valore del danno; Violazione degli artt. 115 e 116 cpc in relazione all’art. 360 co 1 n. 4 cpc – errore di percezione - Nullità della sentenza o del procedimento –Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione in relazione all’art. 360 co 1 n. 5 cpc. La censura può ridursi a questo: che il CTU aveva fatto una certa stima del danno, anche sul presupposto che le opere realizzate dal condominio avevano inciso per più del 10% sul valore dell’immobile della ricorrente, diminuendolo corrispondentemente. Invece il giudice di merito si era discostato da tale valutazione, ritenendo inferiore il danno subito, e il giudice di appello aveva ritenuto corretta tale decisione. Secondo la ricorrente la consulenza affidata al perito era di tipo percipiente, ossia volta ad accertare anche i fatti, con la conseguenza che era necessario, per discostarsene, una adeguata motivazione, che il giudice non ha reso o che ha reso in modo sbagliato scambiando il danno al valore dell’immobile con il danno al decoro dell’edificio e ritenendo quest’ultimo rimesso al libero apprezzamento del giudice. Il motivo è infondato. E’ regola che Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU (Cass. 200/ 2021; Cass. 36368/2021). Il sindacato di legittimità su tale discostamento non può riguardare il merito, ossia le ragioni di fatto che hanno indotto il giudice a disattendere – in questo caso solo in parte e sull’ammontare- la valutazione del perito . Piuttosto il sindacato è limitato alla esistenza di una adeguata motivazione che giustifichi quel dissenso. E qui la motivazione è evidentee non meramente apparente, come invece sostenuto dalla ricorrente. Da pagina 9 in poi della sentenza impugnata i giudici di appello danno conto delle ragioni che hanno indotto il giudice di primo grado a dissentire in parte dalle conclusioni del CTU, e dunque la confermadi quelle ragioni non è motivata per relationem, ma attraverso il vaglio delle motivazioni del primo grado. Inoltre, le censure veicolate con l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., sono inammissibili, ricorrendo nella specie l’ipotesi di cd. doppia conforme, il che è stato vanamente ed infondatamente contestato dalla ricorrente. 2.-Con il secondo motivo si denuncia vi olazione d egli articoli 112 e 115 comma1 ultimo periodo cpc, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 – e n ullità della sentenza o del procedimento per errore di percezione. Secondo la ricorrente la valutazione del CTU non era stata contestata dal condominio: la quantificazione del danno da minusvalore formulata dal CTU (all. 3 pag. 25) non è stata contestata nella sede deputata delle osservazioni alla CTU dalla controparte . Con la conseguenza che i Giudici officiati hanno pronunciato la propria decisione qui avversata sulla base di una circostanza rilevante (la valutazione del danno operata dal CTU) su cui la controparte non ha avuto alcuna confutazione da introdurre negli atti di causa.Per tale motivo, la valutazione del CTU è sottratta ad una diversa quantificazione da parte del Giudice perché, non essendo stata specificatamente contestata dall’altra parte, avrebbe dovuto essere posta a fondamento della decisione ai sensi dell’art. 115 cpc. (p.8). Il motivo è infondato poiché attribuisce alla mancata contestazionedelle risultanze della CTU - peraltro non riportata nel motivo all’esame, almeno per quanto rileva in questa sede- il valore della mancata contestazione dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] di contestazione per la parte attiene alle circostanze di fatto e non anche alla loro componente valutativa, che è sottratta al principio di non contestazione, sicché non sussiste alcun onere di contestazione con riferimento alla valutazione svolta dal consulente tecnico d’ufficio. (Cass. 30744 / 2017). Ove è invece evidente che la mancata contestazione delle valutazioni fatte dal CTU (quali poi non è detto), non priva il giudice del potere di disattendere comunque quella fonte di convincimento. Inoltre, la censura, sia pure velata in questo motivo di ricorso, di omesso esame di un fatto (accertato dal CTU), deve ritenersi inammissibile a cagione della doppia conforme. Il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3 . 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
Decreto Cassazione n. 01990/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris