CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 29848/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso25773-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1498/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 28/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte ricorrente, la quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per parte controricorrente, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 19.6.2007 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola, invocando la dichiarazione della loro proprietà esclusiva di una striscia di terreno, che i convenuti avevano arbitrariamente recintato, annettendola al fondo di loro proprietà; in subordine, gli attori chiedevano l’accertamento di un diritto di servitù di passaggio sulla striscia di terreno di cui anzidetto, in favore del fondo dei convenuti, con determinazione delle modalità di esercizio in guisa da recare minor disagio possibile al fondo servente. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e spiegando, in via subordinata, eccezione di usucapione breve della porzione controversa, sulla base dell’assunto che essa era stata indicata nel loro titolo di acquisto. Sempre in via riconvenzionale, invocavano l’accertamento dei confini e la condanna degli attori alla ricostruzione della recinzione che era stata posta in opera dai convenuti e che i predetti attori avevano abusivamente eliminato. Con sentenza n. 347/2012 il Tribunale rigettava tanto la domanda principale che quella riconvenzionale di accertamento del confine, qualificando entrambi come azioni a contenuto revindicatorio e ritenendo che le parti non avessero assolto al relativo onere probatorio; dichiarava inoltre assorbita l’eccezione riconvenzionale di usucapione. Interponevano appello avverso detta decisione gli originari attori e si costituivano in seconde cure gli originari convenuti, resistendo al gravame e riproponendo, nelle forme di cui all’art.346 c.p.c., l’eccezione riconvenzionale di usucapione dichiarata assorbita dal primo giudice, nonché spiegando impugnazione incidentale in relazione alla domanda di regolamento dei confini rigettata dal Tribunale. Con la sentenza impugnata, n. 1498/2017, la Corte di Appello di Catania accoglieva il gravame principale e dichiarava che la striscia di terreno oggetto di causa era di proprietà degli appellanti Coletta e Romano, condannando gli appellati alle spese del doppio grado di giudizio. Propongono ricorso per la cassazione di detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso, chiamato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità della quale la parte controricorrente aveva depositato memoria, è stato rinviato a nuovo ruolo, perchè fosse trattato in udienza pubblica, con ordinanza interlocutoria n. 14134/2022. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso In data 16.7.2022 la parte ricorrente ha depositato istanza per la discussione orale del ricorso, all’esito dellaquale ha concluso per l’accoglimento dello stesso. La parte controricorrente ha invece concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe accolto la domanda di rivendicazione proposta dagli originari attori sulla sola base del rigetto dell’eccezione riconvenzionale di usucapione proposta dagli odierni ricorrenti, senza considerare che quest’ultima era stata sollevata in via subordinata. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 948 e 2697 c.c. e l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., poiché la Corte distrettuale avrebbe operato una illegittima inversione dell’onere della prova, accogliendo la domanda di rivendicazione non perché gli attori avessero dimostrato –come avrebbero dovuto fare– un acquisito a titolo originario del bene rivendicato, ma perché i convenuti non avevano dimostrato i presupposti per l’usucapione, che era stata in realtà eccepita in via meramente subordinata. Le due censure sono parzialmente fondate. Dalla lettura del ricorso emerge che il Petrolito e la Messina avevano dedotto di aver acquistato la loro proprietà con rogito del 23.9.1987 (cfr. pag. 3 del ricorso). La Corte di Appello dà atto che essi avevano addotto di aver iniziato a possedere la striscia di terreno controversa dal 3.7.1987 (data del contratto preliminare) e dunque successivamente al momento in cui gli attori in rivendicazione, con rogito dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], avevano a loro volta acquistato il loro immobile (cfr. pag. 7 della sentenza). Tale accertamento sulle date di inizio del possesso e di acquisito della proprietà da parte di Coletta e Romano, attori in rivendicazione, non sono attinte dai due motivi in esame. Ciò, tuttavia, non implica un automatico riconoscimento, da parte degli odierni ricorrenti, del diritto di proprietà in capo aicontroricorrenti. La proposizione della domanda, o eccezione, di usucapione, infatti, comporta l’affievolimento della cd. probation diabolica che grava sull’attore in rivendicazione soltanto quando il convenuto, che agisce o eccepisce in via riconvenzionale l’usucapione del bene controverso, non disconosca l’originaria provenienza del fondo controverso dallo stesso avente causa della parte che ha agito in rivendicazione. Infatti “Il rigore della regola secondo cui chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, non riceve attenuazione per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio possideo quia possideo, anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa) posizione di possessore. (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 17/05/2007, Rv. 597719; conf. Cass. Sez.2, Sentenza n. del 03/03/2009, Rv. 606937 e Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. del 07/06/2018 , Rv. 649050). Ciò perché, come è stato chiarito da altra recente pronuncia di questa stessa sezione, “Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 19/10/2021 , Rv. 662516). Il precedente da ultimo richiamato, al quale il Collegio intende dare continuità, muove dalla considerazione che legittimato passivo dell’azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., qualunque sia il titolo di acquisto invocato dall'attore, è chiunque di fatto possegga o detenga il bene rivendicato e sia, quindi, in grado di restituirlo (cfr. Cass. Sez.2, Sentenza n. del 10/10/1997 , Rv. 508714 e Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 16/06/2006 , Rv. 594164). L'attore, oltre agli altri elementi previsti dall’art. 948 c.c., è tenuto anche a fornire la prova del possesso del bene rivendicato il capo al convenuto (cfr. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 5398 del 06/11/1985, Rv.442634; Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 2501 del 09/08/1962, Rv. 253738). Il quale, da parte s ua, ove neghi la propria qualità di possessore, non propone una eccezione in senso stretto, ma una semplice difesa (cfr. sul punto Cass. Sez. U , Sentenza n. del 16/02/2016 , Rv. 638372, secondo cui “ Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti”). Tale difesa, in quanto tale, non esime l’attore dall’onere di dimostrare che sussiste, in capo al convenuto, la legittimazione passiva rispetto alla domanda di rivendicazione, e dunque la sua condizione attuale di possessore o detentore del bene rivendicato. Ciò posto, costituisce ius receptum che nel giudizio di rivendicazione l'attore debba provare di essere divenuto proprietario della res risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando di avere egli stesso, da solo o unitamente ad alcuno dei suoi danti causa, posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Non è, dunque, sufficiente l’esibizione di un titolo di acquisto derivativo, perché esso non prova con certezza l’acquisto della proprietà in capo all’attore che agisce in rivendicazione, il quale potrebbe, in ultima analisi, avere anche acquistato a non domino . Di conseguenza il rivendicante, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare: 1) di essere fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso appena precisato, cioè di legittimo titolare della proprietà del bene, per averlo acquistato a titolo originario; 2) oppure di vantare egli stesso un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione, da solo ovvero unitamente ai propri danti causa, sommando il proprio possesso a quello esercitato dai predetti soggetti (cfr. sul punto Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 2325 del 18/08/1964, Rv.303490; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 01/03/1995, Rv.490811; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 14444 del 22/12/1999, Rv.532467; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 04/12/2014, Rv.633752; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 18/01/2017, Rv.642466; Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. del 10/09/2018, Rv. 650080; nonché Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 1930 del16/07/1966, Rv. 323747, sulla insufficienza della produzione di ”… un atto di divisione, che, per il suo carattere dichiarativo e non costitutivo di diritti, non ha di per se solo forza probante nei confronti dei terzi del diritto di proprieta attribuito ai condividenti, occorrendo dimostrare il titolo di acquisto della comunione,in base al quale il bene e stato attribuito in sede di divisione”; sull’ultimo profilo, cfr. anche Cass. Sez.2, Ordinanza n. del 19/07/2022,Rv. 665252 ). La prima indagine che il giudice del merito deve compiere, dunque, concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della sua pretesa. Tale accertamento va condotto a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacchéla dimostrazione del titolo, investendo uno degli elementi costitutivi della domanda, dev’essere fornita dall'attore (cfr. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 991 del 11/03/1977 , Rv. 384616 ; Cass. Sez.2, Sentenza n. 4704 del 19/09/1985 , Rv. 442144 ; Cass. Sez.2, Sentenza n. del 03/03/2009, Rv. 606938 ). Proprio trattandosi di elemento costitutivo della domanda, l’eventuale insussistenza del titolo vantato dall’attore in rivendicazione va rilevata dal giudice anche d'ufficio, al pari dell’identità del bene rivendicato con quello descritto nel titolo sul quale la domanda si fonda, anche in assenza di specifiche eccezioni del convenuto sul punto (cfr. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 857 del 20/03/1972 , Rv. 357063). L'onere di allegazione, e dimostrazione, di un titolo valido costituisce dunque un presupposto fondamentale dell’azione di rivendicazione, in difetto della cui prova la domanda va rigettata, anche se la difesa del convenuto si sia limitata ad affermare, senza dimostrarla, l’esistenza di un proprio diritto di proprietà prevalente su quello dedotto dall’attore (cfr. Cass. Sez.2, Sentenza n. 726 del 31/03/1967, Rv.326773). Ne discende che il convenuto in rivendicazione non è obbligato a fornire alcuna prova e può scegliere di difendersi eccependo semplicemente il possideo quia possideo. Tuttavia, se egli adduce qualche prova o eccepisce l’esistenza di un suo diritto sulla cosa, ciò non può tornare a suo pregiudizio, non implicando tale condotta processuale, di per sè, alcuna intenzione di rinunciare alla posizione vantaggiosa derivante dal possesso del bene e, soprattutto, non esonerando l'attore dalla prova a suo carico (cfr. Cass. Sez.2, Sentenza n. 1034 del 15/05/1962 , Rv. 251731; Cass. Sez.2, Se ntenza n. del 12/04/2001 , Rv. 545874 ; Cass. Sez.2, Sentenza n. del 17/05/2007 , Rv. 597719 ; Cass. Sez.3, Ordinanza n. del 07/06/2018 , Rv. 649050 ). Di conseguenza, alla proposizione dell'eccezione, o domanda riconvenzionale, di usucapione, anche laddove essa sia rigettata, non può conseguire la prova, per via indiretta, della titolarità del rivendicante (cfr. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 1738 del 06/07/1962, Rv. 252767 ; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 1909 del 15/07/1966 , Rv. 323708; Cass. Sez. 2 , Senten za n. 2239 del 02/10/1967, Rv. 329427; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 2169 del 19/06/1969 , Rv. 341478; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 496 del 27/02/1970 , Rv. 345509; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 568 del 06/03/1970 , Rv. 345662; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 1245 del 28/04/1971 , Rv. 351408; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 1282 del 22/04/1972, Rv. 357801; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 5394 del 12/12/1977, Rv. 389058; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 09/01/1979, Rv. 396175; Cass. Sez.2, Sentenza n. 6163 del 24/11/1979 , Rv. 402881). Il rigore probatorio a carico dell’attore in rivendicazione può, naturalmente, subire attenuazioni in ragione della linea difensiva adottata dal convenuto (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 305 del 11/02/1964, Rv.300378; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 4822 del 14/07/1983, Rv.429709; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 518 del 26/01/1982, Rv.418223; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 1873 del 07/03/1985, Rv.439792; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 6592 del 11/11/1986, Rv.448743; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 18/08/1990, Rv. 468911; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 25/03/1995, Rv.491413; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 26/06/1997, Rv. 505476 ; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 22/07/2005, Rv.582710; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 17/10/2007, Rv.599243). Ne deriva che la cd. probatio diabolica – cioè la dimostrazione dell'acquisto legittimo dei propri danti causa sino ad un acquisto a titolo originario– non è dunque sem pre necessaria per il rivendicante, il quale è tenuto a fornire la prova del proprio diritto sino al limite di quanto necessario a superare le allegazioni contrarie del convenuto. Il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione trova infatti temperamento nelle ipotesi in cui il convenuto ammetta, in tutto od in parte, il diritto di proprietà del rivendicante, riconoscendo l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto, poiché in tal caso è inutile risalire nel tempo al periodo occorrente per l'usucapione, ovvero ad un acquisto a titolo originario, se il titolo di uno dei danti causa dell'attore sia stato riconosciuto come valido ed efficace dal convenuto in revindica. A titolo esemplificativo, l’attenuazione del rigore probatorio è stata ravvisata nelle seguenti ipotesi: 1)quando il convenuto ammetta, in modo non equivoco, che, almeno fino a un certo momento, il bene conteso era di proprietà dell'attore o dei suoi danti causa (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 1200 del 0 4/09/1970, Rv. 346828 ), nel qual caso l'attore in revindica deve solo provare la continuità dei passaggi di proprietà sino a quello in suo favore; 2) quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 1182 del 11/ 06/1965 , Rv.312260); 3)quando il convenuto ammette che il bene conteso appartenga all'attore ed oppone un titolo di acquisto successivo, che derivi la sua efficacia da quello dedotto dal rivendicante (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 2420 del 29/11/1965, Rv. 31451 1). In tale ipotesi manca la contestazione sul diritto di proprietà dell’attore e la controversia si risolve attraverso la verifica della validità dell'atto di acquisto a favore dell'uno o dell'altro dei due contendenti; il rivendicante, quindi, non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto (Cass. Sez.2, Sentenza n. 7081 del 25/11/1983, Rv. 431703 e Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 439del 28/01/1985, Rv. 438649); 4)quando le affermazioni del convenuto, volte ad ottenere il riconoscimento a suo favore della proprietà della res, si basano su asserzioni che presuppongano l'originaria sussistenza del titolo su cui si fonda la domanda dell'attore e ne deducano la sopravvenuta caducazione (Cass. Sez.2, Sentenzan. del 22/01/2000 , Rv. 533068 ); 5)quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa o ad uno dei danti causa dell'attore (Cass. Sez.2, Sentenza n. 2311 del 15/07/1971, Rv. 353175; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 5669 del 21/12/1977 , Rv. 389199; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 518del 26/01/1982 , Rv. 418223; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 11/03/2004, Rv. 570986 e Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 17/04/2009 , Rv. 608112 ) e contrapponga l'esistenza di un suo titolo derivativo che abbia per presupposto l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dal rivendicante, bastando, in tal caso, al rivendicante dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo d'acquisto, poiché la controversia si risolve sulla base della prevalenza di un titolo prevalente rispetto all’altro (Cass. Sez.2, Sentenza n. del 22/07/2005, Rv. 582710 ; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 17/10/2007 , Rv. 599243; Cass. Sez.2, Sentenza n. del 11/03/2004 , Rv. 570986 ; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 05/11/2010, Rv. 614824); 6)quando l’attore, che sia nel possesso del bene, proponga un'azione di accertamento della proprietà, poiché in tal caso egli non agisce in rivendicazione, per ottenere la modifica dello stato di fatto relativo alla disponibilità della res, ma mira ad eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui egli è già investito (Cass. Sez.2, Sentenza n. del 09/06/2000 , Rv.537457). L'attenuazione del rigore probatorio non si verifica, invece, qualora il convenuto si limiti a proporre una domanda, o eccezione, riconvenzionale di usucapione, dovendosi ribadire il principio per cui la mancata prova del titolo della proprietà da parte del convenuto nell'azione di rivendicazione non può costituire motivo per l'inversione dell'onere della prova medesima, che incombe sempre sul rivendicante (Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 5285 del 06/12/1977, Rv.388951; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 4931 del 18/08/1981, Rv.415690). In definitiva, può ribadirsi (come affermato nella già richiamata Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 19/10/2021 , Rv. 662516) che: - l’attore in rivendicazione deve fornire la prova rigorosa della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può trincerarsi ad eccepire possideo quia possideo; - l'acquisto a titolo derivativo dimostra solo che c'è stato un atto di trasmissione del diritto di cui era titolare il dante causa; ciò tuttavia, in base al principio per cui nemo plus iuris potest transferre quam se ipse habet, non implica la prova della proprietà in capo al rivendicante, ma prova soltanto che costui ha ricevuto la legittimazione a possedere che era vantata in precedenza dal suo dante causa; - nel difetto della prova rigorosa della proprietà, l'attore in rivendicazione soccombe, anche se il convenuto non dimostri la sua proprietà del bene controverso; il quadro non cambia anche se il convenuto abbia invocato l’accertamento di un proprio diritto sulla cosa, la cui prova sia tuttavia fallita, poiché la scelta difensiva del convenuto non può tornare a suo pregiudizio e non implica, di per sè, alcuna rinuncia alla posizione di vantaggio derivantegli dalla condizione di possessore della res; - il rigoreprobatorio si attenua soltanto qualora il convenuto abbia fatto delle ammissioni, o impostato la propria linea difensiva, in termini tali da presupporre necessariamente il riconoscimento della proprietà in capo all’attore; per esempio, quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti, ovvero quando il convenuto deduca di aver avuto causa dallo stesso attore, o da un comune dante causa, o ancora riconosca che il bene era di proprietà di uno dei danti causa dell'attore; in tal caso, si configura un limite logico alla prova a carico dell’attore, non essendo necessario dimostrare fatti non controversi tra le parti; - l’invocazione da parte del convenuto in rivendicazione, in via di eccezione o domanda riconvenzionali, dell'usucapione del bene controverso, non presuppone alcun riconoscimento del diritto di proprietà in capo all’attore, poiché l’usucapione è un titolo d'acquisto a carattere originario, e non derivativo; - solo nel caso in cui l’usucapione sia dedotta in termini tali da non essere in contrasto con la proprietà della cosa in capo all'attore o ad uno dei suoi danti causa (Cass. Sez.2, Sentenza n. del 10/1 2/1994 , Rv. 489123 ; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 02/03/1996, Rv. 496100; Sez. 2 , Sentenza n. del 17/04/2002 , Rv. 553771; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 26/09/2003, Rv.567184; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 16/03/2006 , Rv. 586336; Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. del 23/09/2021, Rv. 662260), ovverosia quando il convenuto riconosca che il rivendicante, o uno dei danti causa di questi, era proprietario del bene all'epoca in cui egli assume di avere iniziato a possedere (Cass. Sez. 2 , Sentenzan. del 29/08/1997, Rv. 507340 ; Cass. Sez.2, Sentenza n. 12545 del 12/11/1999 , Rv. 531056; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 04/02/2000 , Rv. 533492; Cass.Sez. 2 , Sentenza n. del 12/05/2003, Rv. 562923 ; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 26/09/2003, Rv.567184; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 16/03/2006 , Rv. 586336 ), si verifica l’attenuazione dell’onere della prova in capo all’attore, fermo restando che, a tal fine, non basta il solo dato temporale, consistente nella deduzione di un possesso successivo all’acquisto dell’attore. Non è dunque rinvenibile, nella giurisprudenza di questa Corte, un principio in base al quale la domanda o l'eccezione di usucapione comporta, in ogni caso, il riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore o dei suoi aventi causa, con conseguente attenuazione del rigore dell'onere probatorio posto, di regola, a carico del rivendicante. Nè rileva, ai fini dell’attenuazione di cui anzidetto, il semplice fatto che il convenuto in rivendicazione abbia allegato, a fondamento della sua eccezione, o domanda, riconvenzionale di usucapione, un possesso iniziato dopo il titolo derivative dal quale l’attore trae la propria legittimazione ad agire. Ciò, infatti, non implica, in assenza degli altri elementi indicati nei precedenti sin qui richiamati, alcuna modifica del regime probatorio che caratterizza la domanda di rivendicazione. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano il difetto di motivazione e il travisamento della prova su un fatto decisivo, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che la proprietà della striscia contesa appartenesse agli odierni controricorrenti, nonostante le contrarie risultanze della C.T.U. che era esperita nel corso del giudizio di merito. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano infine l’omesso esame dell’appello incidentale, che aveva ad oggetto la domanda di regolamento dei confini che i ricorrenti avevano proposto, in via riconvenzionale, in prime cure. Le due censure sono assorbite dall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso. Il giudice del rinvio dovrà infatti procedere ad una nuova valutazione del fatto e del compendio istruttorio acquisito agli atti del giudizio, sulla base dei principi enunciati in motivazione, al fine di verificare se i convenuti in rivendicazione, oltre ad aver proposto in via riconvenzionale eccezione di usucapione, allegando un possesso iniziato in epoca successiva all’acquisto in capo agli attori, abbiano anche, espressamente o implicitamente, riconosciuto la proprietà della resin capo agli attori medesimi, o ad un loro dante causa, con conseguente attenuazione dell’onere probatorio rigoroso ordinariamente gravante sull’attore in rivendicazione. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Catania, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimit