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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20100/2026

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la CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 29/03/2022 R.G.N. 494/2021;Numero registro generale 18643/2022Numero sezionale 352/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udieNnuzmaer od dei ral ccolta generale 20100/2026Data pubblicazione 16/06/202627/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per l'accoglimento delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocatiISIDE B. STORACE, [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di Bologna, in parziale accoglimentodell’appello principale di INPS ed in accoglimento dell’appelloincidentale sulla regolazione delle spese in favore della assistitaVigolo Enrica, già vittoriosa in primo grado sulla domanda voltaa conseguire un importo più elevato della NASpI liquidata in viaanticipata includendo nella retribuzione imponibile a finiprevidenziali quanto percepito a titolo di integrazione salariale,ha condannato INPS a liquidare la NASpI ex art. 8 d.lgs.22/2015 includendo nella retribuzione imponibile ex art. 4“quella non corrisposta per effetto della causa integrabile”.Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo che, ai fini dellaretribuzione imponibile, fosse necessario tener conto di quantopercepito a titolo di integrazione salariale, e che la novità eopinabilità della controversia giustificavano la compensazionedelle spese processuali.L’INPS impugnava in appello ritenendo che “non rilevava quantopercepito in ragione dell’intervento della predetta causaintegrabile, ma la retribuzione perduta a causa dellasospensione del rapporto o della riduzione delle ore lavorate”.L’assistita appellante incidentale sosteneva che “non rilevava ilcorrisposto a titolo di integrazione ma la retribuzione teorica cheNumero registro generale 18643/2022Numero sezionale 352/2026sarebbe stata competente”, e impugnava ancheN umesrou dlli ara ccolta generale 20100/2026Data pubblicazione 16/06/2026compensazione delle spese.La Corte territoriale ha affermato che, in linea con quantorimarcato dall’ente e non contestato dalla assicurata, rileva lacd.

“retribuzione perduta” che “unitamente a quella corrisposta,va a comporre la retribuzione imponibile, e quindi quella mensilerilevante media, calcolata nell’ambito del quadriennio diriferimento”; inoltre, “pur nella esattezza dei principi di dirittoesposti anche dalla parte odierna appellante in via principale”,ha rilevato una divergenza tra il prospetto riassuntivo prodottodall’Istituto e l’estratto contributivo prodotto dalla assicurata,“non essendo stata calcolata la retribuzione imponibile, inriferimento a tutti i periodi di intervento della causa integrabile”e senza che si possa distinguere “tra sospensione totale oparziale o corresponsione diretta o meno da parte dell’ente dellaprestazione assicurativa sostitutiva”.

Infine, la Corte territorialeha accolto l’appello incidentale sulle spese condannando INPS arifondere le spese del doppio grado.2.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione l’INPS con duemotivi, a cui l’assistita resiste con controricorso.

Entrambe leparti depositano memorie illustrative in prossimità di udienza.3.

L’ufficio della Procura Generale ha depositato conclusioniscritte chiedendo l’accoglimento del ricorso.4.

All’udienza del 27 gennaio 2026, svolta la relazione delConsigliere relatore, udita la requisitoria del ProcuratoreGenerale e sentiti i difensori delle parti costituite, la Corte si èriservata di decidere.MOTIVI DELLA DECISIONENumero registro generale 18643/2022Numero sezionale 352/20261.

L’INPS impugna la sentenza ritenendo che la retribNuumzeiroo ndi era ccolta generale 20100/2026Data pubblicazione 16/06/2026imponibile ai fini previdenziali di cui all’art. 4 d.lgs. 22/2015 nonsia data dall’importo di quanto percepito dal datore unitamentea quanto percepito dall’INPS quale somma integrativa a titolo diCIGS, ma dalla retribuzione persa dal lavoratore a seguitodell’evento, intendendo per tale non l’importo dell’eventualeindennità economica anticipata per conto dell’Istituto, mal’ammontare della retribuzione che sarebbe stata assoggettataa contribuzione se il lavoratore avesse prestato la normaleSecondo l’INPS ciò che occorre considerare, nel determinare laretribuzione imponibile ai fini previdenziali, è la “retribuzionepersa” dal lavoratore durante la CIG, ovvero la retribuzione cheavrebbe percepito ove avesse effettivamente lavorato.Impugna, quindi, per due motivi la sentenza che ha ritenutoinclusa, nella retribuzione imponibile a fini previdenziali, laretribuzione corrisposta unitamente alla retribuzione perduta:- con il primo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.4c.p.c., la violazione e falsa applicazione art. 420 co.1 c.p.c. pernon essersi avveduta la Corte d’appello della circostanza che,all’accoglimento dell’appello incidentale della assistita siopponeva una pregiudiziale ragione di inammissibilità delladomanda avversaria, connotata da una palese e inammissibilemutatio libelli.

Lamenta che nella memoria integrativa delricorso la Vigolo aveva proposto una domanda nuova edulteriore -modifica non autorizzata-, ossia chiedeva l’inclusionenella retribuzione imponibile “anche per i periodi in cui, a partiredal 4/10/2014, parte ricorrente aveva percepito l’integrazionesalariale, della retribuzione nel suo valore pieno”, rispetto alladomanda iniziale diretta ad ottenere l’inclusione, nellaNumero registro generale 18643/2022Numero sezionale 352/2026retribuzione parametro, di quanto percepito a titNoumloer o ddi rai ccolta generale 20100/2026Data pubblicazione 16/06/2026prestazione previdenziale di integrazione salariale CIGS;- con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.3c.p.c., la violazione del combinato disposto degli artt. 4 e 8,primo comma, del d.lgs. 22/2015, con riferimento all’art. 12L.153/69, come sostituito da art. 6 co.1 d.lgs. 314/97, ed agliartt. 49 e 51 (già 46 e 48) del DPR 917/86 -TUIR-, nonchédell’art. 12 disp. prel. al cod. civ., perché, con riferimento allamodalità di calcolo della misura di indennità NASpI, ossia perl’individuazione della retribuzione-parametro per determinare laprestazione richiesta, la questione riguardava se dovesseroessere considerati i redditi di lavoro dipendente effettivamentee concretamente maturati e percepiti, ovvero anche quelli persinel medesimo periodo in conseguenza di sospensionidell’attività lavorativa con ammissione al beneficio deltrattamento di integrazione salariale.

Lamenta l’istitutoricorrente che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenutocomputabile nella retribuzione parametro per il calcolo dellaindennità NASpI anche la retribuzione persa che l’assicuratoavrebbe percepito nel periodo di riferimento se non fosse statosospeso con attribuzione del trattamento di integrazionesalariale.

L’istituto ricorrente, pur consapevole di aver sostenutonei gradi di merito che la retribuzione imponibile ai finiprevidenziali rilevante ai fini di causa sarebbe costituita anchedalla retribuzione persa dal lavoratore in conseguenzadell’evento, intendendo per tale non l’importo della eventualeindennità economica anticipata per conto dell’Istituto mal’ammontare della retribuzione che sarebbe stata assoggettataa contribuzione se il lavoratore avesse prestato la normaleNumero registro generale 18643/2022Numero sezionale 352/2026sola riduzione di orario, propone la questione sotto il prNoumfielroo ddi rai ccolta generale 20100/2026Data pubblicazione 16/06/2026diritto.

Richiamate le norme del d.lgs. 22/2015 in materia diNaspi anticipata e del TUIR in materia di determinazione deiredditi da lavoro dipendente ai fini contributivi, osserva che laretribuzione di riferimento è il reddito mensile, il complesso diemolumenti retributivi effettivamente maturati e percepiti nelperiodo di temporale stabilito dalle norme, non già laretribuzione persa, ossia meramente teorica e non percepita,persa per effetto della sospensione del rapporto di lavoro esostituita dal trattamento di integrazione salariale.

Conclude,quindi, per l’accoglimento del ricorso.2.

Nel controricorso l’assistita ha rilevato che in primo gradoaveva chiesto di includere nella retribuzione imponibile anche iltrattamento CIGS, poi in replica alla memoria difensivadell’INPS, aveva precisato che dovesse tenersi conto, anche neiperiodi in cui aveva percepito l’integrazione salariale dal4/10/14, della retribuzione nel suo valore pieno, e nel ricorsoincidentale aveva chiesto la retribuzione persa dal lavoratoredurante la CIG ossia quella che avrebbe percepito se avesseeffettivamente lavorato: in sostanza, la domanda aveva sempread oggetto l’indennità ex art. 8 d.lgs. 22/2015, avendone solospecificato il periodo e l’inclusione delle CIGS a zero ore.

LaCorte d’appello, ricostruito il contenuto degli atti processuali,aveva verificato l’ampiezza della formulazione della originariadomanda riferibile a tutti i periodi di cassa integrazioneguadagni, senza distinzione tra periodi di lavoro a orario ridottocon trattamento anticipato dal datore di lavoro, e quelli a zeroore con trattamento erogato direttamente dall’INPS; non siriscontrava, quindi, il dedotto superamento dei confini delladomanda originariamente proposta.

Con riferimento al secondoNumero registro generale 18643/2022Numero sezionale 352/2026motivo di ricorso, la parte privata lamenta la novitNàu mderoe dlli ara ccolta generale 20100/2026Data pubblicazione 16/06/2026questione introdotta dal ricorrente che intendeva ampliare lamateria del contendere, volta ad escludere dal calcolo diincentivo all’autoimprenditorialità tutte le retribuzioni perse pereffetto della sospensione del rapporto di lavoro, sia in caso diorario ridotto che a zero ore, prospettazione non coltivata nelgiudizio di merito.

E la Corte d’appello aveva anche omesso diconsiderare le modifiche ex lege 314/97 laddove all’art. 6 sicomprende che ai fini contributivi i redditi da lavoro dipendentesono quelli maturati, non i redditi percepiti, dal che si intendeche il presupposto della obbligazione contributiva non è lapercezione delle somme spettanti ma la loro maturazione.3.

Il Procuratore Generale, sul primo motivo, esclude che si versiin un mutamento di causa petendi o petitum, laddove la parteassicurata, attraverso la precisazione della domanda, abbiainteso far valere un’altra prospettazione in diritto, diversa daquella dei gradi di merito.

Sul secondo motivo, la questione serientrino nella retribuzione-parametro solo i redditi maturati epercepiti o anche quelli persi in conseguenza della sospensione,andrebbe superata la censura di inammissibilità percontraddizione con l’impostazione difensiva sostenuta da INPSnelle fasi di merito, escludendo che il motivo di ricorso immuti ilthema decidendum della causa; e se affermava l’ammissibilitàe la fondatezza, in quanto il riferimento alla “retribuzioneimponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni”, di cuiall’art. 4 co. 1 d.lgs. 22/2015, va inteso come retribuzione anchesolo maturata a prescindere dal fatto che sia stataconcretamente percepita, ma ciò non consente di ritenerviinclusa né la retribuzione perduta in ragione della collocazionein cassa integrazione, a zero ore o ad orario ridotto, in quantoNumero registro generale 18643/2022Numero sezionale 352/2026non è una retribuzione maturata, né l’indennità diN umcearos dsi ara ccolta generale 20100/2026Data pubblicazione 16/06/2026integrazione, erogata in conseguenza del venir meno del dirittoalla retribuzione.

Inoltre, dall’art. 12 L.153/1969, in tema dideterminazione del reddito da lavoro dipendente ai finicontributivi, risulta che siano escluse dalla base imponibile, aisensi del comma 4 lett. d, le somme poste a carico di gestioniassistenziali e previdenziali obbligatorie per legge (come èl’indennità di cassa integrazione), e ai sensi del successivocomma 10 la retribuzione imponibile (che per quanto detto noncomprenderebbe l’indennità di cassa integrazione) è presa ariferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestionidi previdenza e di assistenza sociale interessate.4.

Da ultimo, nelle memorie in prossimità di udienza, l’INPS,considerata la preclusione in giudizio di cassazione dellaprospettazione di nuove questioni di diritto che postulanoindagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice dimerito, ritiene che il proprio il ricorso rientri nei limiti dellapronuncia di appello, inerente l’inclusione o meno dellaretribuzione perduta nell’ambito della retribuzione imponibile,per tutti i periodi (entro il quadriennio ex art. 4) oggetto diintervento della causa integrabile (senza distinguere trasospensione totale o parziale); e va distinta la retribuzionepersa, teorica, da quella “maturata” (argomento introdotto dallacontroricorrente); rileva poi, che dalla pronuncia Cass. ord.n.10953/23 si evince che ai fini della individuazione della baseimponibile per il calcolo dei contributi previdenziali occorre farriferimento alla retribuzione dovuta per legge o contrattocollettivo o individuale, e non a quella effettivamente erogata,dovendosi intendere in “tutto ciò che il lavoratore riceve daldatore di lavoro” nel senso di “tutto ciò che ha diritto diNumero registro generale 18643/2022Numero sezionale 352/2026ricevere”; non vi rientrano, dunque, i trattamenti previdNuemnerzoi dai lrai ccolta generale 20100/2026Data pubblicazione 16/06/2026a carico dell’Istituto e le retribuzioni non dovute, ossia teoricheo perdute per effetto della sospensione dell’attività lavorativa.Insiste quindi per l’accoglimento del ricorso.4.1 -La controricorrente nelle sue memorie ribadisce correttezzae ammissibilità della domanda non affetta dal vizio di mutatiolibelli, essendo rimasta inalterata la prestazione richiesta,oggetto di giudizio; e sul secondo motivo invoca lainammissibilità del ricorso giacché la tesi dell’INPS di escluderedal calcolo tutte le retribuzioni perse per effetto dellasospensione del rapporto, totale o parziale, costituisce unaquestione nuova, altresì infondata perché la ricostruzionenormativa fatta da INPS non contempla le modifiche introdottedalla L. 314/97 che ha sostituito il criterio della percezione conquello della maturazione del reddito, dovendosi includere nelcomputo delle prestazioni sostitutive della retribuzione, itrattamenti di integrazione salariale.5.

All’esito della discussione e della disamina degli atti, ritienela Corte che il ricorso è inammissibile.6.

Sul primo motivo, va precisato che ricorre un’ipotesi diemendatio e non di mutatio quando la modifica della domandainiziale incide sulla "causa petendi" unicamente nel senso di unadiversa interpretazione o qualificazione giuridica del fattocostitutivo del diritto e sul "petitum”.

Questa Corte ha ritenuto(sez.

Lav. sent. n. 21017/2007) che la "mutatio libelli" nonconsentita dall'art. 420 c.p.c. è solo quella che si traduce in unapretesa obiettivamente diversa da quella originaria,introducendo nel processo un tema di indagine completamentenuovo, in modo da determinare uno spostamento dei terminiNumero registro generale 18643/2022Numero sezionale 352/2026della contestazione, con la conseguenza di disorientare laNu dmeifroe dsi ara ccolta generale 20100/2026Data pubblicazione 16/06/2026predisposta dalla controparte, e, quindi, di alterare il regolaresvolgimento del processo.6.1 - Il discrimen involge l'indicazione in sede di gravame dinuove e ulteriori circostanze, idonee a determinare non unamera specificazione del tema controverso, ma un sostanzialeampliamento dello stesso (si veda Cass., sez. lav. sent. n.17457/2009.

Ed ancora, si ha "mutatio libelli" quando la parteimmuti l'oggetto della pretesa ovvero quando introduca nelprocesso, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti afondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisionecompletamente nuovo, fondato su presupposti totalmentediversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale dadisorientare la difesa della controparte e da alterare il regolaresvolgimento del contraddittorio (Cass. Sez. 2, sent. n.1585/2015); è stato anche osservato che esorbita dai limiti diuna consentita "emendatio libelli" il mutamento della "causapetendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatticostitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurrenel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perchéfondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'attointroduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesadiversa da quella precedente (Cass. Sez.2 sent. 32146/2018).6.2 - Ciò posto, premesso che nella impugnata sentenza non sievince ictu oculi il lamentato mutamento di domanda e che ilricorrente non pone un raffronto chiaro tra la domanda azionatain primo grado e quanto oggetto di impugnazione nell’appelloincidentale, va rilevato che la tematica sollevata dal ricorrenteistituto riguarda l’ampiezza quantitativa e qualitativa delle vociincluse nella “retribuzione imponibile ai fini previdenziali” di cuiNumero registro generale 18643/2022Numero sezionale 352/2026all’art. 4 d.lgs. 22/2015, involgendo l’ambito oggettNivumoe rod dei ral ccolta generale 20100/2026Data pubblicazione 16/06/2026parametro di base per il calcolo e misura del trattamentoindennitario NASpI.

L’originaria ricorrente non ha mutatol’oggetto del giudizio o le ragioni della sua pretesa di ricalcolodella indennità ex art. 8 in liquidazione anticipata, ma ha intesoprecisare il contenuto della retribuzione-parametro,comprensiva della retribuzione “nel suo valore pieno”, cioèquella che sarebbe spettata se il richiedente avesse lavoratosenza alcuna sospensione.

Non si assiste ad una modifica di fatticostitutivi del diritto ma ad una qualificazione contenutisticadella retribuzione imponibile, secondo criteri determinatividiscendenti da interpretazione ed applicazione di norme didisciplina in materia previdenziale e reddituale.

E si osserva chetale precisazione del tema controverso si collega alla ragione diappello principale dell’INPS che intendeva delimitare la rilevanzadella retribuzione imponibile alla “retribuzione perduta” a causadella sospensione del rapporto o della riduzione di ore lavorate.7.

Si introduce, a tal riguardo, il tema del secondo motivo diricorso, attinente proprio alla modalità di calcolo della misuradella indennità NASpI, che vorrebbe censurare la computabilità,nella retribuzione parametro per il calcolo della indennità NASpI,anche della “retribuzione persa” che l’assicurato avrebbepercepito nel periodo di riferimento ove non fosse stato sospesocon attribuzione del trattamento di integrazione salariale.L’argomento si pone in antitesi con le difese spiegate nelgiudizio di merito, palesata già nella impugnata sentenza(ultimo capoverso di pag. 3) e non rinnegata nello stesso attodi ricorso per cassazione (ultimo capoverso di pag. 12).7.1 - Invero, dagli atti di causa (ricorso, alle pagine 4 e 7, nelleparti riproduttive del tenore della memoria di costituzione nelNumero registro generale 18643/2022giudizio di primo grado e dell’atto di appello dell’Inps, contenentiN umero sezionale 352/2026Numero di raccolta generale 20100/2026richiamo al documento n. 4 prodotto nel giudizio di primo gradoData pubblicazione 16/06/2026dall’Istituto), si evince che nelle fasi di merito l’Inps hasostanzialmente ammesso la fondatezza della pretesa fattavalere in giudizio, limitatamente all’entità da porre a base delcomputo della prestazione, parametrata alla retribuzione piena,per i periodi di collocamento del richiedente in cassa integrazionea orario ridotto.7.2 - Ne consegue che – anche ai fini della valutazione deglieffetti di una simile parziale ammissione, in presenza di mutatodel ricorso per cassazione avrebbe richiesto, nel rispetto deicanoni di specificità imposti dall’art. 366 cod. proc civ., a frontedell’integrale accoglimento della pretesa in sede di merito,l’indicazione puntuale da parte del ricorrente della retribuzionevirtuale ritenuta utile, in relazione ai periodi di integrazionesalariale a orario ridotto o a zero ore, ai fini della determinazionedella base di calcolo della prestazione richiesta.8.

L’onere in questione non è stato rispettato, sicché il ricorso,privo dei necessari connotati di specificità e determinatezza, nonsupera il vaglio d’ammissibilità.

Va rilevato in proposito (ex multisCass. n. 16618 del 21/06/2025) che “nel ricorso per cassazioneè essenziale il requisito, prescritto dall'art. 366 n. 3 c.p.c.,dell'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali dellavicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con laconseguenza che la relativa mancanza determinal’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizionefunzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verificadell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censureproposte. (omissis) Con particolare riferimento al requisito della«esposizione sommaria dei fatti della causa» (art. 366 n. 3 cod.Numero registro generale 18643/2022Numero sezionale 352/2026proc. civ.), che deve avere ad oggetto sia i fatti sostanziaNulim ecrho dei rai ccolta generale 20100/2026Data pubblicazione 16/06/2026fatti processuali necessari alla comprensione dei motivi, vaosservato che tale requisito è posto, nell’ambito del modellolegale del ricorso, non tanto nell'interesse della controparte,quanto in funzione del sindacato che la Corte di cassazione èchiamata ad esercitare e, quindi, della verifica della fondatezzadelle censure proposte. (omissis) In altri termini, secondo il"modello legale" apprestato dall'art. 366 cod. proc. civ., la Cortedi cassazione, prima di esaminare i motivi, dev'essere posta ingrado, attraverso una riassuntiva esposizione dei fatti, di averecontezza sia del rapporto giuridico sostanziale originario da cui èscaturita la controversia, sia dello sviluppo della vicendaprocessuale nei vari gradi di giudizio di merito, in modo da poterprocedere poi allo scrutinio dei motivi di ricorso munita delleconoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili epertinenti”.9.

Non manca di rilevare, infine, che a fronte dell’accoglimentodell’appello principale sul tema della inclusione della retribuzioneperduta che, unitamente a quella corrisposta, è stata ritenutaidonea a comporre la retribuzione imponibile, la parte ricorrente-che sul punto specifico non è soccombente- non illustra lospecifico pregiudizio subìto.10.

Le segnalate carenze inerenti al rapporto dicomplementarietà tra il requisito della esposizione sommaria deifatti di causa e quello della esposizione di motivi per i quali sichiede la cassazione, funzionale per rendere intellegibili i motividi ricorso, hanno diretta incidenza sul profilo di inammissibilità,che va dunque dichiarata in questa sede con le conseguentistatuizioni in materia di spese processuali e di contributounificato.Numero registro generale 18643/2022 P.Q.MNumero di raccolta generale 20100/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Data pubblicazione 16/06/2026Condanna la parte ricorrente al pagamento delle speseprocessuali che si liquidano in € 2.000,00 oltre accessori.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’udienza del 27 gennaio 2026.Il consigliere estensore La PresidenteAttilio [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 29/03/2022 R.G.N. 494/2021;Numero registro generale 18643/2022Numero sezionale 352/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udieNnuzmaer od dei ral ccolta generale 20100/2026Data pubblicazione 16/06/202627/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per l'accoglimento delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocatiISIDE B. STORACE, [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Bologna, in parziale accoglimentodell’appello principale di INPS ed in accoglimento dell’appelloincidentale sulla regolazione delle spese in favore della assistitaVigolo Enrica, già vittoriosa in primo grado sulla domanda voltaa conseguire un importo più elevato della NASpI liquidata in viaanticipata includendo nella retribuzione imponibile a finiprevidenziali quanto percepito a titolo di integrazione salariale,ha condannato INPS a liquidare la NASpI ex art. 8 d.lgs.22/2015 includendo nella retribuzione imponibile ex art. 4“quella non corrisposta per effetto della causa integrabile”.Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo che, ai fini dellaretribuzione imponibile, fosse necessario tener conto di quantopercepito a titolo di integrazione salariale, e che la novità eopinabilità della controversia giustificavano la compensazionedelle spese processuali.L’INPS impugnava in appello ritenendo che “non rilevava quantopercepito in ragione dell’intervento della predetta causaintegrabile, ma la retribuzione perduta a causa dellasospensione del rapporto o della riduzione delle ore lavorate”.L’assistita appellante incidentale sosteneva che “non rilevava ilcorrisposto a titolo di integrazione ma la retribuzione teorica cheNumero registro generale 18643/2022Numero sezionale 352/2026sarebbe stata competente”, e impugnava ancheN umesrou dlli ara ccolta generale 20100/2026Data pubblicazione 16/06/2026compensazione delle spese.La Corte territoriale ha affermato che, in linea con quantorimarcato dall’ente e non contestato dalla assicurata, rileva lacd. “retribuzione perduta” che “unitamente a quella corrisposta,va a comporre la retribuzione imponibile, e quindi quella mensilerilevante media, calcolata nell’ambito del quadriennio diriferimento”; inoltre, “pur nella esattezza dei principi di dirittoesposti anche dalla parte odierna appellante in via principale”,ha rilevato una divergenza tra il prospetto riassuntivo prodottodall’Istituto e l’estratto contributivo prodotto dalla assicurata,“non essendo stata calcolata la retribuzione imponibile, inriferimento a tutti i periodi di intervento della causa integrabile”e senza che si possa distinguere “tra sospensione totale oparziale o corresponsione diretta o meno da parte dell’ente dellaprestazione assicurativa sostitutiva”. Infine, la Corte territorialeha accolto l’appello incidentale sulle spese condannando INPS arifondere le spese del doppio grado.2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione l’INPS con duemotivi, a cui l’assistita resiste con controricorso. Entrambe leparti depositano memorie illustrative in prossimità di udienza.3. L’ufficio della Procura Generale ha depositato conclusioniscritte chiedendo l’accoglimento del ricorso.4. All’udienza del 27 gennaio 2026, svolta la relazione delConsigliere relatore, udita la requisitoria del ProcuratoreGenerale e sentiti i difensori delle parti costituite, la Corte si èriservata di decidere.MOTIVI DELLA DECISIONENumero registro generale 18643/2022Numero sezionale 352/20261. L’INPS impugna la sentenza ritenendo che la retribNuumzeiroo ndi era ccolta generale 20100/2026Data pubblicazione 16/06/2026imponibile ai fini previdenziali di cui all’art. 4 d.lgs. 22/2015 nonsia data dall’importo di quanto percepito dal datore unitamentea quanto percepito dall’INPS quale somma integrativa a titolo diCIGS, ma dalla retribuzione persa dal lavoratore a seguitodell’evento, intendendo per tale non l’importo dell’eventualeindennità economica anticipata per conto dell’Istituto, mal’ammontare della retribuzione che sarebbe stata assoggettataa contribuzione se il lavoratore avesse prestato la normaleSecondo l’INPS ciò che occorre considerare, nel determinare laretribuzione imponibile ai fini previdenziali, è la “retribuzionepersa” dal lavoratore durante la CIG, ovvero la retribuzione cheavrebbe percepito ove avesse effettivamente lavorato.Impugna, quindi, per due motivi la sentenza che ha ritenutoinclusa, nella retribuzione imponibile a fini previdenziali, laretribuzione corrisposta unitamente alla retribuzione perduta:- con il primo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.4c.p.c., la violazione e falsa applicazione art. 420 co.1 c.p.c. pernon essersi avveduta la Corte d’appello della circostanza che,all’accoglimento dell’appello incidentale della assistita siopponeva una pregiudiziale ragione di inammissibilità delladomanda avversaria, connotata da una palese e inammissibilemutatio libelli. Lamenta che nella memoria integrativa delricorso la Vigolo aveva proposto una domanda nuova edulteriore -modifica non autorizzata-, ossia chiedeva l’inclusionenella retribuzione imponibile “anche per i periodi in cui, a partiredal 4/10/2014, parte ricorrente aveva percepito l’integrazionesalariale, della retribuzione nel suo valore pieno”, rispetto alladomanda iniziale diretta ad ottenere l’inclusione, nellaNumero registro generale 18643/2022Numero sezionale 352/2026retribuzione parametro, di quanto percepito a titNoumloer o ddi rai ccolta generale 20100/2026Data pubblicazione 16/06/2026prestazione previdenziale di integrazione salariale CIGS;- con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.3c.p.c., la violazione del combinato disposto degli artt. 4 e 8,primo comma, del d.lgs. 22/2015, con riferimento all’art. 12L.153/69, come sostituito da art. 6 co.1 d.lgs. 314/97, ed agliartt. 49 e 51 (già 46 e 48) del DPR 917/86 -TUIR-, nonchédell’art. 12 disp. prel. al cod. civ., perché, con riferimento allamodalità di calcolo della misura di indennità NASpI, ossia perl’individuazione della retribuzione-parametro per determinare laprestazione richiesta, la questione riguardava se dovesseroessere considerati i redditi di lavoro dipendente effettivamentee concretamente maturati e percepiti, ovvero anche quelli persinel medesimo periodo in conseguenza di sospensionidell’attività lavorativa con ammissione al beneficio deltrattamento di integrazione salariale. Lamenta l’istitutoricorrente che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenutocomputabile nella retribuzione parametro per il calcolo dellaindennità NASpI anche la retribuzione persa che l’assicuratoavrebbe percepito nel periodo di riferimento se non fosse statosospeso con attribuzione del trattamento di integrazionesalariale. L’istituto ricorrente, pur consapevole di aver sostenutonei gradi di merito che la retribuzione imponibile ai finiprevidenziali rilevante ai fini di causa sarebbe costituita anchedalla retribuzione persa dal lavoratore in conseguenzadell’evento, intendendo per tale non l’importo della eventualeindennità economica anticipata per conto dell’Istituto mal’ammontare della retribuzione che sarebbe stata assoggettataa contribuzione se il lavoratore avesse prestato la normaleNumero registro generale 18643/2022Numero sezionale 352/2026sola riduzione di orario, propone la questione sotto il prNoumfielroo ddi rai ccolta generale 20100/2026Data pubblicazione 16/06/2026diritto. Richiamate le norme del d.lgs. 22/2015 in materia diNaspi anticipata e del TUIR in materia di determinazione deiredditi da lavoro dipendente ai fini contributivi, osserva che laretribuzione di riferimento è il reddito mensile, il complesso diemolumenti retributivi effettivamente maturati e percepiti nelperiodo di temporale stabilito dalle norme, non già laretribuzione persa, ossia meramente teorica e non percepita,persa per effetto della sospensione del rapporto di lavoro esostituita dal trattamento di integrazione salariale. Conclude,quindi, per l’accoglimento del ricorso.2. Nel controricorso l’assistita ha rilevato che in primo gradoaveva chiesto di includere nella retribuzione imponibile anche iltrattamento CIGS, poi in replica alla memoria difensivadell’INPS, aveva precisato che dovesse tenersi conto, anche neiperiodi in cui aveva percepito l’integrazione salariale dal4/10/14, della retribuzione nel suo valore pieno, e nel ricorsoincidentale aveva chiesto la retribuzione persa dal lavoratoredurante la CIG ossia quella che avrebbe percepito se avesseeffettivamente lavorato: in sostanza, la domanda aveva sempread oggetto l’indennità ex art. 8 d.lgs. 22/2015, avendone solospecificato il periodo e l’inclusione delle CIGS a zero ore. LaCorte d’appello, ricostruito il contenuto degli atti processuali,aveva verificato l’ampiezza della formulazione della originariadomanda riferibile a tutti i periodi di cassa integrazioneguadagni, senza distinzione tra periodi di lavoro a orario ridottocon trattamento anticipato dal datore di lavoro, e quelli a zeroore con trattamento erogato direttamente dall’INPS; non siriscontrava, quindi, il dedotto superamento dei confini delladomanda originariamente proposta. Con riferimento al secondoNumero registro generale 18643/2022Numero sezionale 352/2026motivo di ricorso, la parte privata lamenta la novitNàu mderoe dlli ara ccolta generale 20100/2026Data pubblicazione 16/06/2026questione introdotta dal ricorrente che intendeva ampliare lamateria del contendere, volta ad escludere dal calcolo diincentivo all’autoimprenditorialità tutte le retribuzioni perse pereffetto della sospensione del rapporto di lavoro, sia in caso diorario ridotto che a zero ore, prospettazione non coltivata nelgiudizio di merito. E la Corte d’appello aveva anche omesso diconsiderare le modifiche ex lege 314/97 laddove all’art. 6 sicomprende che ai fini contributivi i redditi da lavoro dipendentesono quelli maturati, non i redditi percepiti, dal che si intendeche il presupposto della obbligazione contributiva non è lapercezione delle somme spettanti ma la loro maturazione.3. Il Procuratore Generale, sul primo motivo, esclude che si versiin un mutamento di causa petendi o petitum, laddove la parteassicurata, attraverso la precisazione della domanda, abbiainteso far valere un’altra prospettazione in diritto, diversa daquella dei gradi di merito. Sul secondo motivo, la questione serientrino nella retribuzione-parametro solo i redditi maturati epercepiti o anche quelli persi in conseguenza della sospensione,andrebbe superata la censura di inammissibilità percontraddizione con l’impostazione difensiva sostenuta da INPSnelle fasi di merito, escludendo che il motivo di ricorso immuti ilthema decidendum della causa; e se affermava l’ammissibilitàe la fondatezza, in quanto il riferimento alla “retribuzioneimponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni”, di cuiall’art. 4 co. 1 d.lgs. 22/2015, va inteso come retribuzione anchesolo maturata a prescindere dal fatto che sia stataconcretamente percepita, ma ciò non consente di ritenerviinclusa né la retribuzione perduta in ragione della collocazionein cassa integrazione, a zero ore o ad orario ridotto, in quantoNumero registro generale 18643/2022Numero sezionale 352/2026non è una retribuzione maturata, né l’indennità diN umcearos dsi ara ccolta generale 20100/2026Data pubblicazione 16/06/2026integrazione, erogata in conseguenza del venir meno del dirittoalla retribuzione. Inoltre, dall’art. 12 L.153/1969, in tema dideterminazione del reddito da lavoro dipendente ai finicontributivi, risulta che siano escluse dalla base imponibile, aisensi del comma 4 lett. d, le somme poste a carico di gestioniassistenziali e previdenziali obbligatorie per legge (come èl’indennità di cassa integrazione), e ai sensi del successivocomma 10 la retribuzione imponibile (che per quanto detto noncomprenderebbe l’indennità di cassa integrazione) è presa ariferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestionidi previdenza e di assistenza sociale interessate.4. Da ultimo, nelle memorie in prossimità di udienza, l’INPS,considerata la preclusione in giudizio di cassazione dellaprospettazione di nuove questioni di diritto che postulanoindagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice dimerito, ritiene che il proprio il ricorso rientri nei limiti dellapronuncia di appello, inerente l’inclusione o meno dellaretribuzione perduta nell’ambito della retribuzione imponibile,per tutti i periodi (entro il quadriennio ex art. 4) oggetto diintervento della causa integrabile (senza distinguere trasospensione totale o parziale); e va distinta la retribuzionepersa, teorica, da quella “maturata” (argomento introdotto dallacontroricorrente); rileva poi, che dalla pronuncia Cass. ord.n.10953/23 si evince che ai fini della individuazione della baseimponibile per il calcolo dei contributi previdenziali occorre farriferimento alla retribuzione dovuta per legge o contrattocollettivo o individuale, e non a quella effettivamente erogata,dovendosi intendere in “tutto ciò che il lavoratore riceve daldatore di lavoro” nel senso di “tutto ciò che ha diritto diNumero registro generale 18643/2022Numero sezionale 352/2026ricevere”; non vi rientrano, dunque, i trattamenti previdNuemnerzoi dai lrai ccolta generale 20100/2026Data pubblicazione 16/06/2026a carico dell’Istituto e le retribuzioni non dovute, ossia teoricheo perdute per effetto della sospensione dell’attività lavorativa.Insiste quindi per l’accoglimento del ricorso.4.1 -La controricorrente nelle sue memorie ribadisce correttezzae ammissibilità della domanda non affetta dal vizio di mutatiolibelli, essendo rimasta inalterata la prestazione richiesta,oggetto di giudizio; e sul secondo motivo invoca lainammissibilità del ricorso giacché la tesi dell’INPS di escluderedal calcolo tutte le retribuzioni perse per effetto dellasospensione del rapporto, totale o parziale, costituisce unaquestione nuova, altresì infondata perché la ricostruzionenormativa fatta da INPS non contempla le modifiche introdottedalla L. 314/97 che ha sostituito il criterio della percezione conquello della maturazione del reddito, dovendosi includere nelcomputo delle prestazioni sostitutive della retribuzione, itrattamenti di integrazione salariale.5. All’esito della discussione e della disamina degli atti, ritienela Corte che il ricorso è inammissibile.6. Sul primo motivo, va precisato che ricorre un’ipotesi diemendatio e non di mutatio quando la modifica della domandainiziale incide sulla "causa petendi" unicamente nel senso di unadiversa interpretazione o qualificazione giuridica del fattocostitutivo del diritto e sul "petitum”. Questa Corte ha ritenuto(sez. Lav. sent. n. 21017/2007) che la "mutatio libelli" nonconsentita dall'art. 420 c.p.c. è solo quella che si traduce in unapretesa obiettivamente diversa da quella originaria,introducendo nel processo un tema di indagine completamentenuovo, in modo da determinare uno spostamento dei terminiNumero registro generale 18643/2022Numero sezionale 352/2026della contestazione, con la conseguenza di disorientare laNu dmeifroe dsi ara ccolta generale 20100/2026Data pubblicazione 16/06/2026predisposta dalla controparte, e, quindi, di alterare il regolaresvolgimento del processo.6.1 - Il discrimen involge l'indicazione in sede di gravame dinuove e ulteriori circostanze, idonee a determinare non unamera specificazione del tema controverso, ma un sostanzialeampliamento dello stesso (si veda Cass., sez. lav. sent. n.17457/2009. Ed ancora, si ha "mutatio libelli" quando la parteimmuti l'oggetto della pretesa ovvero quando introduca nelprocesso, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti afondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisionecompletamente nuovo, fondato su presupposti totalmentediversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale dadisorientare la difesa della controparte e da alterare il regolaresvolgimento del contraddittorio (Cass. Sez. 2, sent. n.1585/2015); è stato anche osservato che esorbita dai limiti diuna consentita "emendatio libelli" il mutamento della "causapetendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatticostitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurrenel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perchéfondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'attointroduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesadiversa da quella precedente (Cass. Sez.2 sent. 32146/2018).6.2 - Ciò posto, premesso che nella impugnata sentenza non sievince ictu oculi il lamentato mutamento di domanda e che ilricorrente non pone un raffronto chiaro tra la domanda azionatain primo grado e quanto oggetto di impugnazione nell’appelloincidentale, va rilevato che la tematica sollevata dal ricorrenteistituto riguarda l’ampiezza quantitativa e qualitativa delle vociincluse nella “retribuzione imponibile ai fini previdenziali” di cuiNumero registro generale 18643/2022Numero sezionale 352/2026all’art. 4 d.lgs. 22/2015, involgendo l’ambito oggettNivumoe rod dei ral ccolta generale 20100/2026Data pubblicazione 16/06/2026parametro di base per il calcolo e misura del trattamentoindennitario NASpI. L’originaria ricorrente non ha mutatol’oggetto del giudizio o le ragioni della sua pretesa di ricalcolodella indennità ex art. 8 in liquidazione anticipata, ma ha intesoprecisare il contenuto della retribuzione-parametro,comprensiva della retribuzione “nel suo valore pieno”, cioèquella che sarebbe spettata se il richiedente avesse lavoratosenza alcuna sospensione. Non si assiste ad una modifica di fatticostitutivi del diritto ma ad una qualificazione contenutisticadella retribuzione imponibile, secondo criteri determinatividiscendenti da interpretazione ed applicazione di norme didisciplina in materia previdenziale e reddituale. E si osserva chetale precisazione del tema controverso si collega alla ragione diappello principale dell’INPS che intendeva delimitare la rilevanzadella retribuzione imponibile alla “retribuzione perduta” a causadella sospensione del rapporto o della riduzione di ore lavorate.7. Si introduce, a tal riguardo, il tema del secondo motivo diricorso, attinente proprio alla modalità di calcolo della misuradella indennità NASpI, che vorrebbe censurare la computabilità,nella retribuzione parametro per il calcolo della indennità NASpI,anche della “retribuzione persa” che l’assicurato avrebbepercepito nel periodo di riferimento ove non fosse stato sospesocon attribuzione del trattamento di integrazione salariale.L’argomento si pone in antitesi con le difese spiegate nelgiudizio di merito, palesata già nella impugnata sentenza(ultimo capoverso di pag. 3) e non rinnegata nello stesso attodi ricorso per cassazione (ultimo capoverso di pag. 12).7.1 - Invero, dagli atti di causa (ricorso, alle pagine 4 e 7, nelleparti riproduttive del tenore della memoria di costituzione nelNumero registro generale 18643/2022giudizio di primo grado e dell’atto di appello dell’Inps, contenentiN umero sezionale 352/2026Numero di raccolta generale 20100/2026richiamo al documento n. 4 prodotto nel giudizio di primo gradoData pubblicazione 16/06/2026dall’Istituto), si evince che nelle fasi di merito l’Inps hasostanzialmente ammesso la fondatezza della pretesa fattavalere in giudizio, limitatamente all’entità da porre a base delcomputo della prestazione, parametrata alla retribuzione piena,per i periodi di collocamento del richiedente in cassa integrazionea orario ridotto.7.2 - Ne consegue che – anche ai fini della valutazione deglieffetti di una simile parziale ammissione, in presenza di mutatodel ricorso per cassazione avrebbe richiesto, nel rispetto deicanoni di specificità imposti dall’art. 366 cod. proc civ., a frontedell’integrale accoglimento della pretesa in sede di merito,l’indicazione puntuale da parte del ricorrente della retribuzionevirtuale ritenuta utile, in relazione ai periodi di integrazionesalariale a orario ridotto o a zero ore, ai fini della determinazionedella base di calcolo della prestazione richiesta.8. L’onere in questione non è stato rispettato, sicché il ricorso,privo dei necessari connotati di specificità e determinatezza, nonsupera il vaglio d’ammissibilità. Va rilevato in proposito (ex multisCass. n. 16618 del 21/06/2025) che “nel ricorso per cassazioneè essenziale il requisito, prescritto dall'art. 366 n. 3 c.p.c.,dell'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali dellavicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con laconseguenza che la relativa mancanza determinal’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizionefunzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verificadell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censureproposte. (omissis) Con particolare riferimento al requisito della«esposizione sommaria dei fatti della causa» (art. 366 n. 3 cod.Numero registro generale 18643/2022Numero sezionale 352/2026proc. civ.), che deve avere ad oggetto sia i fatti sostanziaNulim ecrho dei rai ccolta generale 20100/2026Data pubblicazione 16/06/2026fatti processuali necessari alla comprensione dei motivi, vaosservato che tale requisito è posto, nell’ambito del modellolegale del ricorso, non tanto nell'interesse della controparte,quanto in funzione del sindacato che la Corte di cassazione èchiamata ad esercitare e, quindi, della verifica della fondatezzadelle censure proposte. (omissis) In altri termini, secondo il"modello legale" apprestato dall'art. 366 cod. proc. civ., la Cortedi cassazione, prima di esaminare i motivi, dev'essere posta ingrado, attraverso una riassuntiva esposizione dei fatti, di averecontezza sia del rapporto giuridico sostanziale originario da cui èscaturita la controversia, sia dello sviluppo della vicendaprocessuale nei vari gradi di giudizio di merito, in modo da poterprocedere poi allo scrutinio dei motivi di ricorso munita delleconoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili epertinenti”.9. Non manca di rilevare, infine, che a fronte dell’accoglimentodell’appello principale sul tema della inclusione della retribuzioneperduta che, unitamente a quella corrisposta, è stata ritenutaidonea a comporre la retribuzione imponibile, la parte ricorrente-che sul punto specifico non è soccombente- non illustra lospecifico pregiudizio subìto.10. Le segnalate carenze inerenti al rapporto dicomplementarietà tra il requisito della esposizione sommaria deifatti di causa e quello della esposizione di motivi per i quali sichiede la cassazione, funzionale per rendere intellegibili i motividi ricorso, hanno diretta incidenza sul profilo di inammissibilità,che va dunque dichiarata in questa sede con le conseguentistatuizioni in materia di spese processuali e di contributounificato.Numero registro generale 18643/2022 P.Q.MNumero di raccolta generale 20100/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Data pubblicazione 16/06/2026Condanna la parte ricorrente al pagamento delle speseprocessuali che si liquidano in € 2.000,00 oltre accessori.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’udienza del 27 gennaio 2026.Il consigliere estensore La PresidenteAttilio [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20100/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris