CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18756/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Birritteri, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio dell'indulto concesso a [OSCURATO:PERSONA], nella misura di anni tre di reclusione ed euro 830 di multa, con provvedimento di cumulo del 23 luglio 2020, emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello in sede, relativamente alle sentenze di cui ai punti a), b), c), d) ed e) indicati a pag. 1 del provvedimento. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che il condannato aveva commesso, tra il mese di giugno 2005 e il mese di ottobre dell'anno 2007, il reato di cui agli artt. 110, 81, 644, primo comma n. 1 e 4, 99, primo comma, cod. pen. per il quale aveva riportato condanna, divenuta irrevocabile il 15 febbraio 2022, così essendosi verificata una condizione di revoca di diritto rispetto al beneficio concesso. La Corte territoriale ha sottolineato l'intervenuta commissione del fatto, sopra descritto, nel quinquennio dall'entrata in vigore della legge n. 241 del 2006. 2.Ricorre tempestivamente, avverso la descritta ordinanza il condannato, per il tramite del difensore, avv. T. Ceccarelli, denunciando erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione Si deduce che la pena irrogata, con la sentenza divenuta irrevocabile, non riguarda un singolo reato, ma una pluralità di condotte ritenute avvinte dal vincolo della continuazione. Quindi, si richiama giurisprudenza di questa Corte che, ai fini di individuare la causa di diritto di revoca dell'indulto (condanna a pena detentiva superiore ad anni due per delitto non colposo), evidenzia la necessità che si tenga conto non della pena complessiva irrogata ma del singolo reato (Sez. 1, n. 49986 del 24 novembre 2009). Nel caso in esame, secondo il ricorrente la pena finale irrogata per il fatto commesso nel quinquennio dall'entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, sarebbe stata di anni tre di reclusione, ma a tale misura si era giunti riconoscendo il vincolo della continuazione tra più episodi. Invece, la pena base, per il più grave reato commesso nel 2005, era stata quella di anni uno e mesi sei di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante e considerata la riduzione per il rito abbreviato. 2.1.Con separato ricorso, proposto dall'avv. M. Giuliano, si deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e violazione degli artt. 3 legge n. 241 del 2006 e 81 e 644 cod. pen.I pagamenti effettuati in esecuzione del patto usurario corrispondono al momento consumativo del reato di usura. Rileva, però, il ricorrente che quando si verifica il rinnovo del patto, le successive dazioni non sono esecuzione di un unico patto iniziale e, quindi, si configura l'ipotesi di usura continuata, come sarebbe avvenuto nel caso in esame. Dunque, avrebbe errato il giudice dell'esecuzione a considerare la pena unitariamente irrogata, peraltro non avendo la Corte territoriale, nel rideterminare la sanzione, individuato quella irrogata per il reato ritenuto più grave. In definitiva, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto individuare il reato più grave che, per la difesa, sarebbe quello commesso nel 2005, tenuto conto dell'entità della dazione e respingere la richiesta di revoca perché antecedente all'entrata in vigore della legge n. 241 del 2006. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, L Birritteri, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1.1. Va premesso che il Collegio aderisce al principio di diritto, cui intende dare continuità, secondo il quale in tema di revoca del beneficio dell'indulto, in caso di reati uniti nel vincolo della continuazione, alcuni dei quali siano stati commessi entro il termine fissato per la fruizione del beneficio ed altri successivamente, la pena rilevante ai fini della revoca dell'indulto va individuata, con riguardo ai reati-satellite, nell'aumento di pena in concreto irrogato, a titolo di continuazione, per ciascuno di essi (Sez. 1, n. 3986 del 28/11/2013, dep. 2014, Soriano, Rv. 259139). A tal fine, ove la sentenza non abbia specificato la pena applicata per ciascun reato, spetta al giudice dell'esecuzione interpretare il giudicato effettuando la relativa scissione (Sez. U, n. 21501 del 23/04/2009, Astone, Rv. 243380). 1.2.Nel caso al vaglio, si osserva che il giudice dell'esecuzione, pur facendo riferimento al citato principio, non ha assolto il proprio incombente, limitandosi ad una qualificazione, in generale, del reato di usura per il quale è in corso l'esecuzione, come reato a consumazione prolungata, rispetto al quale i pagamenti o comportamenti successivi, compiuti in esecuzione dell'originario patto usuraio, non costituiscono post factum non punibile, ma momenety) consumativo del reato, richiamando precedente in termini (Sez. 2, n. 35878 del 23/09/2020, rv. 280313). 1.3. L'esame della sentenza della Corte di appello di Roma, del 10 maggio 2021, però, impone di giungere a diversa soluzione, posto che il reato in contestazione è quello previsto dagli artt. 110, 81, 644, comma primo e quinto n. 4 cod. pen., commesso tra il giugno 2005 e l'ottobre del 2007 e, nel corpo della motivazione, si fa riferimento ad una pluralità di prestiti frutto di diversi accordi (cfr. pag. 5) cui aveva dato luogo il concorrente nel reato [OSCURATO:PERSONA], condotta ascritta anche al ricorrente, perché intervenuto, quale terzo estraneo agli accordi, al momento delle consegne di danaro per importi superiori ai prestiti originari, nonché nel successivo sviluppo delle vicende che avevano condotto ad elevare, anche a suo carico, la contestazione per reati di estorsione, poi dichiarati estinti per prescrizione da parte del Giudice di secondo grado. Peraltro, l'esame della sentenza di appello non consente di individuare se la condotta sia stata ritenuta o meno continuata nemmeno dall'entità della pena irrogata che è indicata, complessivamente, come pari ad anni tre di reclusione. Neppure dall'esame della sentenza di primo grado, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino, può ricavarsi diversa conclusione, posto che, in quella sede, uno dei reati di estorsione, poi dichiarati estinti per prescrizione dal giudice di appello, era stato posto a base della pena irrogata, in quanto ritenuto reato più grave e l'aumento, a titolo di continuazione, era stato unico (per i reati satellite di usura e l'altro delitto di estorsione). 1.4.A ciò si aggiunga che la prima sentenza di secondo grado, emessa dalla Corte di appello di Roma, in data 4 novembre 2015, oggetto di annullamento con rinvio per ragioni processuali, nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], con pronuncia n. 38527 — 2017 della sezione Seconda penale di questa Corte di cassazione, aveva pronunciato la declaratoria di prescrizione parziale del reato di usura contestato al capo A) della rubrica, limitatamente agli episodi consumati sino al novembre del 2005, dunque non considerando quale dies ad quem quello dell'ottobre 2007, scindendo le condotte collegate al patto usurario intervenuto tra le parti nel 2005. 1.5. Infine, si rileva che nemmeno dall'esame dell'ordinanza pronunciata dalla sezione Settima penale, di inammissibilità del ricorso proposto avverso la seconda sentenza di appeilo, può ricavarsi la sussistenza o meno di continuazione interna, riconosciuta rispetto al reato di usura sub A), considerato che, con memoria difensiva, era stata dedotta la mancata individuazione, nell'ambito della continuazione, del reato più grave sul quale stabilire la pena base, questione sulla quale la Corte non ha deciso perché ritenuta tardivamente posta, concludendo nel senso dell'inammissibilità del ricorso.1.6.Da ultimo, si deve osservare che questa Corte (Sez. 6, n. 1601 del 27/04/1998, Rv. 213410) ha ribadito che, in tema di usura, quando tra le stesse persone le dazioni di denaro, successive alla scadenza delle precedenti, non costituiscono l'esecuzione della iniziale promessa, ma del rinnovo del patto usurario con la rifissazione del capitale, in diverso importo e dei conseguenti interessi, trattandosi della conclusione di patti successivi, anche se occasionalmente promananti dalla scadenza dei precedenti, si è in presenza di un reato continuato di usura. Orbene dalla più diffusa sentenza di primo grado, sembra ricavarsi che vi sono stati, tra le stesse parti, plurimi rapporti e la richiesta, da parte della persona offesa, di più prestiti, peraltro successivamente connessi, quanto alla restituzione delle somme, a due contratti di appalto, uno del 2005 e il successivo del 2007. 2.L'ordinanza deve, pertanto, essere annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione affinché, ai fini della verifica della sussistenza della causa di revoca del beneficio dell'indulto, determini il quantum di pena attribuibile a reati che risultino commessi oltre il termine temporale fissato dalla L. n. 241 del 2006, art. 1, verificando se è stato riconosciuto, dal giudice di merito, il contestato vincolo della continuazione interna, in relazione al reato di cui al capo A) e, conseguentemente, se, per taluno degli episodi criminosi, ove ritenuti unificati nella continuazione, sia stata irrogata o meno una pena non inferiore ad anni due di reclusione, comportante la revoca di diritto dell'indulto a norma del citato art. 1, comma 3. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugn