CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23319/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 24774/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) Oggetto: sentenza. motivazione apparente Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 1454/21/19 depositata in data 14/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso l’estratto di ruolo dal quale aveva appreso l’esistenza di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA che assumeva non esser mai stato notificatogli e che quindi pure impugnava quale atto presupposto; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall’ente impositore; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte l’ Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi di ricorso; il contribuente resiste con controricorso e deposita memoria ex art. 380 bis c.p.c.; Considerato che: - il primo motivo di ricorso si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 26 n. 4 del d. Lgs. n. 546 del 1992 con riferimento agli artt. 140 c.p.c., 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione al vizio previsto dall’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR reso motivazione apparente; - il motivo è fondato; - invero, la CTR si è limitata ad affermare che “l’ente impositore afferma apoditticamente di aver prodotto agli atti la documentazione tesa a dimostrare la regolarità del procedimento di notifica, ma in realtà ha allegato, sia in primo che in secondo grado, documenti che sono privi di attitudine probatoria in questo senso e che, in ogni caso, non dimostrano Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] che l’Ufficio ha scrupolosamente seguito tutti i passaggi del procedimento previso dall’art. 140 c.p.c.”; - è evidente l’apparenza della motivazio ne che non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.: da un lato la CTR afferma esser apodittico il ragionamento dell’Ufficio, dall’altro dà atto della documentazione prodotta a sostegno di tal argomentare; ancora, la CTR ritiene che la documentazione prodotta e trascritta in ricorso per cassazione alle pagg. da 12 a 15 sia priva di attitudine probatoria, senza minimamente illustrare il perché di tal inidoneità (che difatti non sussiste, trattandosi degli atti ex lege previsti); - ulteriormente, non è dato comprendere in alcun modo, poiché la CTR non spende una parola sul punto, da dove si sia desunta la mancata dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio (acquisizione della certificazione di residenza anagrafica in Mondragone alla data del 19 febbraio 2015, in loc. Fievo; accesso a tal località da parte del messo in tal data alle ore 11,30 senza esito stante l’assenza del contribuente; perfezionamento della spedizione in data 20 febbraio 2015 della raccomandata informativa relativa al plico n. 655 indicato in relata, raccomandata avente esito di compiuta giacenza); - questa Corte costantemente afferma (Cass . Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; in precedenza anche Cass. Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 ) che ricorre il vizio dimotivazione appare nte della sentenza, quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture; - all’esito della decisione sul motivo che precede, il secondo motivo è assorbito; - la sentenza è pertanto cassata con rinvio al gi udice dell’appello per nuovo esame, dovendosi in quella sede verificare la regolarità o meno del perfezionamento del procedimento notificatorio a seguito di approfondito accertamento in fatto da parte della CTR. p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizione che statuirà anche quanto a