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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 febbraio 2024

Cassazione n. 08788/2024

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15065-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 40, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i da gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e FRANCESCO P. LUISO -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edomiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CODURI MASSIMOe [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 1 92 9 / 20 18 de l la CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 20/12/2018; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 5.11.2003 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Massa, invocando l’accertamento dell’usucapione di una servitù di passaggio a favore del loro fondo, a carico della proprietà dei convenuti, con condanna di questi ultimi al ripristino ed alla cessazione delle turbative al suo esercizio, o in difetto la costituzione del predetto diritto reale in via coattiva, a fronte dell’interclusione del fondo dominante.

Si costituiva, per resistere alla domanda attrice, [OSCURATO:PERSONA], mentre gli altri convenuti rimanevano contumaci.

A seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA] si costituiva il suo erede, [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale dichiarava nulla la notificazione della citazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deceduti, ordinando la rinnovazione della stessa ai loro eredi.

Con separati procedimenti, promossi dagli odierni ricorrenti, veniva accertata la scomparsa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con nomina di un curatore speciale, il quale costituendosi in giudizio evidenziava la presenza di eredi di [OSCURATO:PERSONA].

Parte attrice, odierna ricorrente, pur rilevando la non coincidenza tra il [OSCURATO:PERSONA] destinatario della citazione introduttiva del giudizio e quello indicato dal curatore speciale nominato dal Tribunale, integrava il contraddittorio nei confronti degli eredi del secondo soggetto, alcuni dei quali si costituivano in giudizio protestando la loro estraneità allo stesso.

Gli altri eredi destinatari dell’integrazione del contraddittorio, invece, venivano dichiarati contumaci.

Con sentenza n. 518/2016 il Tribunale dichiarava estinto il giudizio, rilevando la mancata ottemperanza degli attori, odierni ricorrenti, all’ordine di rinnovare la notificazione della citazione introduttiva dello stesso nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con la sentenza impugnata, n. 1929/2018, la Corte di Appello di Genova rigettava il gravame interposto dagli originari attori avverso la decisione di prima istanza, confermandola.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., con istanza in data 9 . 10 .2023 il solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA] , ha chiesto la decisione del ricorso, depositando nuova procura.

Per l’altro ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è stata invece depositata nuova procura soltanto con atto datato 27.2.2024, e dunque tardivamente.

In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, va rilevata la tardività, e quindi l’inammissibilità, della memoria della parte controricorrente, perché depositata il 29.2.2024e quindi oltre il termin e previst o dall’art. 380 - bis.1 c.p.c.

Sempre in via preliminare, va rilevata l’estinzione del giudizio di legittimità limitatamente alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], poiché l’istanza di decisione, formalmente presentata per entrambi i ricorrenti, ma corredata della sola procura del Tognarelli, va ritenuta tamquam non esset per il predetto Figaroli, appunto in assenza della nuova procura prevista dall’art. 380-bis c.p.c.

La procura depositata solo il 26 febbraio 2024 è ovviamente da ritenersi tardiva a prescindere dalla data apposta in calce a penna La richiesta di decisione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] è tempestiva (depositata il 9.10.2023) ed anche regolare perché accompagnata da nuova procuraspeciale (che, seppur priva di data, contienecomunque la richiesta di decisione “della causa pendente in cassazione” il che dimostra il suo rilascio in momento successivo alla proposta di definizione).

Passando all’esame dell’unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA](accompagnato da procura ad esso materialmente congiunta e quindi rispondente al requisito di specialità: v.

SSUU sentenza 36057/2022 e SSUU sentenza n. 2075/2024 nonché Cass. ord. n.4618/2024), con esso la parte rico rrente lamenta la nullità della sentenza e la violazione dell’art. 307 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente confermato l’estinzione del giudizio, già disposta dal Tribunale, senza considerare che l’ordine, emesso dal giudice di primo grado, di rinnovare la notificazione dell’atto dicitazione introduttivo del giudizio nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era da ritenere nullo, in quanto riguardava soggetti diversi da quelli evocati in giudizio dagli attori.

La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. è di inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c., perchè l a Corte di Appello ha confermato la statuizione di estinzione del giudizio, già disposta dal Tribunale, sul presupposto che gli odierni ricorrenti, contravvenendo ad un preciso ordine del giudice di primo grado, che aveva richiesto la rinnovazione della notificazione della citazione introduttiva del giudizio nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevano provveduto alla notifica nei confronti del curatore speciale di detti soggetti.

Quest’ultimo, secondo il giudice di secondo grado, non rappresenta gli eredi, ma le persone scomparse, e dunque l’ordine del Tribunale, di provvedere alla notificazione della citazione agli eredi dei predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] entro il termine del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (espressamente indicato a pag. 8 del ricorso) era rimasto inadempiuto.

La statuizione è coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “Ilcuratore, nominato dal tribunale per la rappresentanza in giudizio di una personascomparsa, è legittimato a tutelarne gli interessi anche quando siano decorsi due anni dall'ultima notizia e non sia stato promosso il procedimento per la dichiarazione di assenza: dopo tale dichiarazione la rappresentanza spetta ai presunti successori mortis causa dell'assente che vengono immessi nel possesso temporaneo dei beni”(Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 2247 del 06/07/1972 , Rv.359560).

Il curatore, dunque, rappresenta solo lo scomparso, e non i suoi eredi, onde la notifica nei suoi confronti non può sostituire quella, omessa, agli eredi, che nel caso di specie era stata espressamente ordinata dal Tribunale.

E’ opportuno precisare che non si applica alla fattispecie l’ulteriore principio affermato da questa Corte, secondo cui, nel caso di giudizio promosso direttamente nei confronti delcuratore dello scomparso, “…è da ritenere valida la notifica eseguita nei suoi confronti anche qualora venga successivamente accertato che la morte delloscomparso è avvenuta in epoca antecedente alla notifica della citazione, essendo onere del notificante eseguire la notificazione nei confronti del soggetto legittimato a riceverla”(Cass. Sez. 2 , Ordinanza n.11182 del 28/04/2021 , Rv. 661131; conf.

Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 1353 del 04/05/1972 , Rv. 357911).

Tale principio, infatti, si applica nella specifica ipotesi in cui venga accertato, dopo la notifica eseguita al curatore dello scomparso, che quest’ultimo era deceduto anche prima dell’instaurazione del giudizio.

Nel caso di specie, invece, il Tribunale aveva già accertato l’intervenuto decesso del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], dichiarando nulla, nei loro riguardi, la notificazione della citazione introduttiva del giudizio ed ordinandone la rinnovazione nei confronti dei loro eredi, prima che venisse nominato il curatore dei predetti soggetti, sul presupposto della loro scomparsa.

Tanto è vero che l’ordine disposto dal Tribunale è stato assunto all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. pag. 7 del ricorso) mentre i due procedimenti per la nomina del curatore degli scomparsi, distinti dai numeri R.G. 444/14 e 445/14, sono stati promossi dagli odierni ricorrenti in data 27.5.2014 (cfr. pag. 8 del ricorso) e dunque in un momento successivo rispetto all’ordine rimasto poi inadempiuto.

Ciò posto, va altresì rilevato che la censura in esame non si confronta adeguatamente con la ratio della decisione, poiché essa si riferisce alla notificazione dell’atto introduttivo eseguita nei confronti di soggetti estranei al giudizio, in quanto eredi di un [OSCURATO:PERSONA] diverso, e non coincidente, con il soggetto originariamente evocato in giudizio dagli odierni ricorrenti.

Tale notificazione, tuttavia, è stata eseguita dagli originari attori a seguito di un ordine del Tribunale assunto in esito all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dunque successivo, e diverso, rispetto a quello che fissava la prima scadenza del 31.7.2014, il cui inadempimento –che a questo punto non risulta neppure contestato dai ricorrenti– costituisce la vera ed unica ragione della statuizione assunta dal giudice di merito.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna di entrambi i ricorrenti, risultati soccombent i , in solido tra loro, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

Poiché il ricorsodel Tognarelli è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno altresì applicati –come previsto dalterzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.– il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.,nei confronti del suddetto, con conseguente condanna di quest’ultimo al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della Cassa delle Ammende.Con riferimento all’applicazione dell’art. 96 c.p.c. va data continuità al principio secondo cui “In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) –che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.–codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente” (Cass. Sez.

U , Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023,Rv. 668909) .

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Tognarellidi un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte dichiara estinto il ricors o proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed i nammiss ibile quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] condanna ambedue i predetti ricorrent i, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi,liquidati in € 200 ,00 con accessori tutti come per legge .

Condanna altresì il solo ricorrente[OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, (€. 3.000,00) nonché al pagamento della somma di € 3.000,00in favore della Cassa delle Ammende.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15065-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 40, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i da gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e FRANCESCO P. LUISO -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edomiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CODURI MASSIMOe [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 1 92 9 / 20 18 de l la CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 20/12/2018; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 5.11.2003 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Massa, invocando l’accertamento dell’usucapione di una servitù di passaggio a favore del loro fondo, a carico della proprietà dei convenuti, con condanna di questi ultimi al ripristino ed alla cessazione delle turbative al suo esercizio, o in difetto la costituzione del predetto diritto reale in via coattiva, a fronte dell’interclusione del fondo dominante. Si costituiva, per resistere alla domanda attrice, [OSCURATO:PERSONA], mentre gli altri convenuti rimanevano contumaci. A seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA] si costituiva il suo erede, [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale dichiarava nulla la notificazione della citazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deceduti, ordinando la rinnovazione della stessa ai loro eredi. Con separati procedimenti, promossi dagli odierni ricorrenti, veniva accertata la scomparsa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con nomina di un curatore speciale, il quale costituendosi in giudizio evidenziava la presenza di eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Parte attrice, odierna ricorrente, pur rilevando la non coincidenza tra il [OSCURATO:PERSONA] destinatario della citazione introduttiva del giudizio e quello indicato dal curatore speciale nominato dal Tribunale, integrava il contraddittorio nei confronti degli eredi del secondo soggetto, alcuni dei quali si costituivano in giudizio protestando la loro estraneità allo stesso. Gli altri eredi destinatari dell’integrazione del contraddittorio, invece, venivano dichiarati contumaci. Con sentenza n. 518/2016 il Tribunale dichiarava estinto il giudizio, rilevando la mancata ottemperanza degli attori, odierni ricorrenti, all’ordine di rinnovare la notificazione della citazione introduttiva dello stesso nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza impugnata, n. 1929/2018, la Corte di Appello di Genova rigettava il gravame interposto dagli originari attori avverso la decisione di prima istanza, confermandola. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., con istanza in data 9 . 10 .2023 il solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA] , ha chiesto la decisione del ricorso, depositando nuova procura. Per l’altro ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è stata invece depositata nuova procura soltanto con atto datato 27.2.2024, e dunque tardivamente. In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, va rilevata la tardività, e quindi l’inammissibilità, della memoria della parte controricorrente, perché depositata il 29.2.2024e quindi oltre il termin e previst o dall’art. 380 - bis.1 c.p.c. Sempre in via preliminare, va rilevata l’estinzione del giudizio di legittimità limitatamente alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], poiché l’istanza di decisione, formalmente presentata per entrambi i ricorrenti, ma corredata della sola procura del Tognarelli, va ritenuta tamquam non esset per il predetto Figaroli, appunto in assenza della nuova procura prevista dall’art. 380-bis c.p.c. La procura depositata solo il 26 febbraio 2024 è ovviamente da ritenersi tardiva a prescindere dalla data apposta in calce a penna La richiesta di decisione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] è tempestiva (depositata il 9.10.2023) ed anche regolare perché accompagnata da nuova procuraspeciale (che, seppur priva di data, contienecomunque la richiesta di decisione “della causa pendente in cassazione” il che dimostra il suo rilascio in momento successivo alla proposta di definizione). Passando all’esame dell’unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA](accompagnato da procura ad esso materialmente congiunta e quindi rispondente al requisito di specialità: v. SSUU sentenza 36057/2022 e SSUU sentenza n. 2075/2024 nonché Cass. ord. n.4618/2024), con esso la parte rico rrente lamenta la nullità della sentenza e la violazione dell’art. 307 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente confermato l’estinzione del giudizio, già disposta dal Tribunale, senza considerare che l’ordine, emesso dal giudice di primo grado, di rinnovare la notificazione dell’atto dicitazione introduttivo del giudizio nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era da ritenere nullo, in quanto riguardava soggetti diversi da quelli evocati in giudizio dagli attori. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. è di inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c., perchè l a Corte di Appello ha confermato la statuizione di estinzione del giudizio, già disposta dal Tribunale, sul presupposto che gli odierni ricorrenti, contravvenendo ad un preciso ordine del giudice di primo grado, che aveva richiesto la rinnovazione della notificazione della citazione introduttiva del giudizio nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevano provveduto alla notifica nei confronti del curatore speciale di detti soggetti. Quest’ultimo, secondo il giudice di secondo grado, non rappresenta gli eredi, ma le persone scomparse, e dunque l’ordine del Tribunale, di provvedere alla notificazione della citazione agli eredi dei predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] entro il termine del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (espressamente indicato a pag. 8 del ricorso) era rimasto inadempiuto. La statuizione è coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “Ilcuratore, nominato dal tribunale per la rappresentanza in giudizio di una personascomparsa, è legittimato a tutelarne gli interessi anche quando siano decorsi due anni dall'ultima notizia e non sia stato promosso il procedimento per la dichiarazione di assenza: dopo tale dichiarazione la rappresentanza spetta ai presunti successori mortis causa dell'assente che vengono immessi nel possesso temporaneo dei beni”(Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 2247 del 06/07/1972 , Rv.359560). Il curatore, dunque, rappresenta solo lo scomparso, e non i suoi eredi, onde la notifica nei suoi confronti non può sostituire quella, omessa, agli eredi, che nel caso di specie era stata espressamente ordinata dal Tribunale. E’ opportuno precisare che non si applica alla fattispecie l’ulteriore principio affermato da questa Corte, secondo cui, nel caso di giudizio promosso direttamente nei confronti delcuratore dello scomparso, “…è da ritenere valida la notifica eseguita nei suoi confronti anche qualora venga successivamente accertato che la morte delloscomparso è avvenuta in epoca antecedente alla notifica della citazione, essendo onere del notificante eseguire la notificazione nei confronti del soggetto legittimato a riceverla”(Cass. Sez. 2 , Ordinanza n.11182 del 28/04/2021 , Rv. 661131; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 1353 del 04/05/1972 , Rv. 357911). Tale principio, infatti, si applica nella specifica ipotesi in cui venga accertato, dopo la notifica eseguita al curatore dello scomparso, che quest’ultimo era deceduto anche prima dell’instaurazione del giudizio. Nel caso di specie, invece, il Tribunale aveva già accertato l’intervenuto decesso del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], dichiarando nulla, nei loro riguardi, la notificazione della citazione introduttiva del giudizio ed ordinandone la rinnovazione nei confronti dei loro eredi, prima che venisse nominato il curatore dei predetti soggetti, sul presupposto della loro scomparsa. Tanto è vero che l’ordine disposto dal Tribunale è stato assunto all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. pag. 7 del ricorso) mentre i due procedimenti per la nomina del curatore degli scomparsi, distinti dai numeri R.G. 444/14 e 445/14, sono stati promossi dagli odierni ricorrenti in data 27.5.2014 (cfr. pag. 8 del ricorso) e dunque in un momento successivo rispetto all’ordine rimasto poi inadempiuto. Ciò posto, va altresì rilevato che la censura in esame non si confronta adeguatamente con la ratio della decisione, poiché essa si riferisce alla notificazione dell’atto introduttivo eseguita nei confronti di soggetti estranei al giudizio, in quanto eredi di un [OSCURATO:PERSONA] diverso, e non coincidente, con il soggetto originariamente evocato in giudizio dagli odierni ricorrenti. Tale notificazione, tuttavia, è stata eseguita dagli originari attori a seguito di un ordine del Tribunale assunto in esito all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dunque successivo, e diverso, rispetto a quello che fissava la prima scadenza del 31.7.2014, il cui inadempimento –che a questo punto non risulta neppure contestato dai ricorrenti– costituisce la vera ed unica ragione della statuizione assunta dal giudice di merito. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna di entrambi i ricorrenti, risultati soccombent i , in solido tra loro, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Poiché il ricorsodel Tognarelli è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno altresì applicati –come previsto dalterzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.– il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.,nei confronti del suddetto, con conseguente condanna di quest’ultimo al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della Cassa delle Ammende.Con riferimento all’applicazione dell’art. 96 c.p.c. va data continuità al principio secondo cui “In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) –che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.–codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente” (Cass. Sez. U , Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023,Rv. 668909) . Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Tognarellidi un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara estinto il ricors o proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed i nammiss ibile quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] condanna ambedue i predetti ricorrent i, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi,liquidati in € 200 ,00 con accessori tutti come per legge . Condanna altresì il solo ricorrente[OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, (€. 3.000,00) nonché al pagamento della somma di € 3.000,00in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08788/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris