CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06987/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. presso il Tribunale di Palmi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il G.i.p del Tribunale di Palmi convalidava il fermo di [OSCURATO:PERSONA] intervenuto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per il reato allo stesso contestato ai sensi degli art. 61 n. 11-quater, 416, comma primo, secondo, terzo e quinto cod. pen., perché si associava con altri allo scopo di commettere una serie indeterminata di reati fiscali, di usura, di corruzione di pubblici ufficiali quale promotore e organizzatore della nascita del sodalizio, dirigendone il funzionamento, gestendone le strategie finanziarie e commerciali generali, disponendo con LL direttive specifiche dell'operato degli altri associati, occupandosi personalmente di alcune fasi di monetizzazione, avvalendosi della forza intimidatrice derivanti dalla sua amicizia e storico legame con esponenti della 'ndrangheta. 2. Ha proposto ricorso avverso il provvedimento del G.i.p. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un solo motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il motivo di ricorso ha dedotto violazione di legge e inosservanza di norme processuali ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. per aver il G.i.p. ritenuto insussistente il pericolo di fuga ex art. 384 cod. proc. pen., attesa la necessità di desumere il pericolo di fuga da circostanze concrete non ricorrenti nel caso in esame. Il G.i.p. di Palmi ha scritto una sorta di sentenza di merito senza constatare i presupposti del fermo, atteso che i fatti sono limitati al 2020 e la condotta tenuta dal Gentile è stata illogicamente e scorrettamente valutata. Il dato della partenza del Gentile è stato erroneamente valutato, senza alcuna considerazione della versione fornita dall'imputato, che si imbarcava in aereo con il proprio nominativo per festeggiare il compleanno nella propria zona di origine e festeggiare anche la scarcerazione del fratello. 3. La Procura Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Con le argomentazioni introdotte si denuncia la violazione di legge e di norme processuali quanto alla ricorrenza dei presupposti legittimanti il fermo adottato dal G.i.p. presso il Tribunale di Palmi. In tal senso si deve ribadire il principio di diritto secondo il quale ai fini della convalida del fermo, l'apprezzamento del requisito del pericolo di fuga, in quanto valutazione prognostica "discrezionalmente vincolata" a specifici e concreti elementi di fatto che facciano ritenere plausibile che l'indagato se lasciato in libertà possa sottrarsi alla pretesa di giustizia, è insindacabile in sede di legittimità ove si caratterizzi per uno sviluppo argomentativo logico e consequenziale, quanto al significato da attribuire alle emergenze procedimentali, secondo canoni di ragionevolezza (Sez. 2, n. 2935 del 15/12/2021, Sylla, Rv. 282592-01; Sez. 2, n. 33531 del 16/06/2021, PMT/ Ferrara, Rv. 281861-01). 3. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente sottolineato che ai fini della convalida del fermo il pericolo di fuga non può essere presunto sulla base del titolo di reato in ordine al quale si indaga, ma deve essere fondato su elementi specifici, dotati di capacità di personalizzazione, desumibili da circostanze concrete (da ultimo in tal senso Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, Hossain, Rv. 276449-02; Sez. 3, n. 39542 del 11/07/2013, Brianza, Rv. 256975-01; Sez. 1, n. 5244 del 10/01/2006, Salaj, Rv. 234066-01; Sez. 3, n, 4089 del 18/12/2003, Failla, Rv. 228486-01). La motivazione del G.i.p., sebbene ampiamente articolata, ha del tutto pretermesso un dato rilevante e risolutivo, in mancanza di uno sviluppo logico ed argomentativo consequenziale, ovvero l'avvenuta prenotazione a proprio nome da parte del Gentile di un volo aereo, senza nascondere in alcun modo il proprio spostamento e la propria destinazione di rientro presso alcuni familiari. La circostanza che lo stesso normalmente risiedesse in altra zona territoriale e distante dal luogo di arrivo del volo prenotato non vale a connotare ex ante in modo univoco il pericolo di fuga ritenuto dal provvedimento impugnato. Non risulta, quindi, rispettata la regola di giudizio secondo la quale l'effettiva considerazione della sussistenza di pericolo di fuga si deve fondare su elementi specifici, dotati di capacità di personalizzazione e desumibili da circostanze concrete (Sez. 1, n. 5244 del 10/01/2006, Salaj, Rv. 234066-01). Dunque, sebbene le circostanze allegate quanto al fermo del Gentile siano state ritenute ragionevolmente sufficienti dal G.i.p. di Palmi, il requisito del pericolo di fuga non appare considerato e valutato in modo logico, ma anzi risulta in modo oggettivo contraddetto dalla piena tracciabilità del percorso intrapreso dallo stesso, con chiara possibilità di identificare luogo di destinazione, sistema di viaggio e mezzo di trasporto prescelto, tracciabile anche questo tenuto conto, tra l'altro, della prenotazione a nome del ricorrente. 4. Il ricorso deve, dunque, essere accolto, con conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento di fermo impugnato. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp