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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 19017/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 10 febbraio 2021 ha integralmente confermato la sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 17 ottobre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di tentativo di furto aggravato, fatto commesso il 21 novembre 2014, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui lamenta promiscuamente violazione di legge (artt. 131-bis e 133 cod. pen.) e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., di cui sussisterebbero, ad avviso del ricorrente, i presupposti.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché non si confronta con la motivazione, sufficiente, non incongrua e non illogica che si rinviene al riguardo alle pp. 3-4 della sentenza impugnata, ove si valorizza l'esistenza di più precedenti della stessa indole e la gravità del fatto.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17/11/2021. [OSCURATO:PERSONA]‘ estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]CcÀ [OSCURATO:PERSONA] BALL— Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Egli\ p3gi, ________

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 10 febbraio 2021 ha integralmente confermato la sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 17 ottobre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di tentativo di furto aggravato, fatto commesso il 21 novembre 2014, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui lamenta promiscuamente violazione di legge (artt. 131-bis e 133 cod. pen.) e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., di cui sussisterebbero, ad avviso del ricorrente, i presupposti. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché non si confronta con la motivazione, sufficiente, non incongrua e non illogica che si rinviene al riguardo alle pp. 3-4 della sentenza impugnata, ove si valorizza l'esistenza di più precedenti della stessa indole e la gravità del fatto. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. [OSCURATO:PERSONA]‘ estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]CcÀ [OSCURATO:PERSONA] BALL— Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Egli\ p3gi, ________
Sentenza Cassazione n. 19017/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris