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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 febbraio 2023

Cassazione n. 35884/2023

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la seguente sentenza sul ricorso proposta da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 28/2/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva e le conclusioni scritte del difensore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP del Tribunale di Napoli, chiesto dell'emissione di decreto penale di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] imputata del reato di cui agli artt. 633, 639 bis c.p. , rigettava la richiesta ed emetteva sentenza di non doversi procedere perchè il fatto non costituisce reato.2.Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli lamentando il vizio di violazione di legge atteso che, contrariamente a quanto si assume in sentenza, non può escludersi la sussistenza del reato per il solo fatto che mancherebbero atti di effrazione o danneggiamento dell'immobile oggetto di occupazione; né, in presenza della ritenuta carenza di prove in ordine ad un accesso violento, il giudice avrebbe potuto pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., dovendo piuttosto limitarsi a restituire gli atti al P.M.

Il difensore dell'imputata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha presentato una memoria con la quale ha evidenziato la legittimità del provvedimento impugnato stante la ricorrenza dell'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p. [OSCURATO:PERSONA] 1.Pacifico che avverso il proscioglimento operato dal GI R al quale gli atti pervengano con richiesta di decreto penale di condanna (artt. 129 e 459 c.p.p.), è consentito il ricorso per cassazione (S.U., n. 43055 del 30/09/2010, Rv. 248378; Sez. 4, n. 11236 del 08/01/2015, Rv. 262705). 2.Nel merito, osserva il Collegio, il ricorso è fondato.

Nel caso di specie il giudice di merito non si è conformato alla giurisprudenza di legittimità che, quanto all'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 633 c.p., ha costantemente affermato che la nozione di "invasione" non richiede modalità esecutive violente, che possono anche mancare, ma si riferisce al comportamento arbitrario, tipico di chi si introduce nell'altrui immobile contra ius, in quanto privo del diritto di accesso (Sez. 2, n. 30130 del 09/04/2009, Rv. 244787; Sez. 2, n. 53005 del 11/11/2016, Rv. 268711) e, quanto all'elemento soggettivo ha precisato che il dolo specifico del delitto di invasione di terreni o edifici, è integrato dalla consapevolezza dell'illegittimità dell'invasione dell'altrui bene e dalla finalità di occuparlo o di trarne altrimenti profitto ( Sez. 2, n. 25947 del 07/05/2013).

A nulla rileva, dunque, che l'imputata non abbia forzato l'ingresso o non si sia collocata nell'immobile al posto di altro soggetto assegnatario.

Né appaiono fondati i rilievi difensivi circa la sussistenza dello stato di necessità, circostanza non valutata nel giudizio di merito. p.q.m.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] per l'ulter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sentenza sul ricorso proposta da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 28/2/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva e le conclusioni scritte del difensore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP del Tribunale di Napoli, chiesto dell'emissione di decreto penale di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] imputata del reato di cui agli artt. 633, 639 bis c.p. , rigettava la richiesta ed emetteva sentenza di non doversi procedere perchè il fatto non costituisce reato.2.Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli lamentando il vizio di violazione di legge atteso che, contrariamente a quanto si assume in sentenza, non può escludersi la sussistenza del reato per il solo fatto che mancherebbero atti di effrazione o danneggiamento dell'immobile oggetto di occupazione; né, in presenza della ritenuta carenza di prove in ordine ad un accesso violento, il giudice avrebbe potuto pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., dovendo piuttosto limitarsi a restituire gli atti al P.M. Il difensore dell'imputata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha presentato una memoria con la quale ha evidenziato la legittimità del provvedimento impugnato stante la ricorrenza dell'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p. [OSCURATO:PERSONA] 1.Pacifico che avverso il proscioglimento operato dal GI R al quale gli atti pervengano con richiesta di decreto penale di condanna (artt. 129 e 459 c.p.p.), è consentito il ricorso per cassazione (S.U., n. 43055 del 30/09/2010, Rv. 248378; Sez. 4, n. 11236 del 08/01/2015, Rv. 262705). 2.Nel merito, osserva il Collegio, il ricorso è fondato. Nel caso di specie il giudice di merito non si è conformato alla giurisprudenza di legittimità che, quanto all'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 633 c.p., ha costantemente affermato che la nozione di "invasione" non richiede modalità esecutive violente, che possono anche mancare, ma si riferisce al comportamento arbitrario, tipico di chi si introduce nell'altrui immobile contra ius, in quanto privo del diritto di accesso (Sez. 2, n. 30130 del 09/04/2009, Rv. 244787; Sez. 2, n. 53005 del 11/11/2016, Rv. 268711) e, quanto all'elemento soggettivo ha precisato che il dolo specifico del delitto di invasione di terreni o edifici, è integrato dalla consapevolezza dell'illegittimità dell'invasione dell'altrui bene e dalla finalità di occuparlo o di trarne altrimenti profitto ( Sez. 2, n. 25947 del 07/05/2013). A nulla rileva, dunque, che l'imputata non abbia forzato l'ingresso o non si sia collocata nell'immobile al posto di altro soggetto assegnatario. Né appaiono fondati i rilievi difensivi circa la sussistenza dello stato di necessità, circostanza non valutata nel giudizio di merito. p.q.m. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] per l'ulter
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