CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 15597/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente 5--ctV ORDINANZA Rep. sul ricorso 28584-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SBRAGAGLIA ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] SILVIO, tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, cc rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.114, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2430/2016 della CORTE D'APPELLO di 2022 ROMA, depositata il 22/06/2016 R.G.N. 9538/2012; 461 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: 1. la Corte d'appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale di Civitavecchia, respingeva la domanda proposte dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Domenico o_ (o ob Occagna e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Civitavecchia, intesa ad ottenere la retribuzione per compensi professionali, quali avvocati dell'Ente comunale, per gli anni R.G. N. 28584/2016 2001, 2002 e 2003, ai sensi dell'art. 27 c.c.n.l. di comparto del 14.09.2000 per aver difeso l'Ente in numerose cause con esito positivo, con oneri riflessi a carico del Comune datore di lavoro; 2. i suddetti avvocati avevano dedotto che l'Ente, benché ripetutamente sollecitato e diffidato, non aveva dato attuazione alle previsioni della contrattazione collettiva sino all'anno 2004, anno in cui aveva recepito un accordo tra il Segretario Generale e i quattro professionisti in base al quale questi ultimi avevano accettato che: a) in caso di vittoria delle spese, avrebbero recuperato i compensi dalla parte soccombente, rinunciando a chiederli direttamente all'ente; b) in caso di compensazione delle spese avrebbero redatto le parcelle applicando i minimi tabellari anche eventualmente ribassati fino al 15%; l'Ente aveva corrisposto un acconto di euro 70,000,00 suddiviso tra i quattro professionisti in relazione all'anno 2001, poi null'altro; gli avvocati avevano pertanto agito per ottenere i compensi professionali indicati in sentenza (da ripartirsi tra essi professionisti) ed anche per ottenere il pagamento di quanto trattenuto dal comune a titolo di oneri riflessi sulle somme corrisposte per effetto dell'intervenuta conciliazione; 3. il Tribunale aveva accolto le domande condannando il comune di Civitavecchia a pagare ai ricorrenti "le somme indicate nei punti 2-3-4-5-6 del ricorso introduttivo al lordo di oneri previdenziali e assistenziali oltre interessi ed eventuali danno da svalutazione"; 4. la Corte territoriale riteneva, invece, che l'art. 27 c.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] non determinasse alcuna pretesa immediata ma necessitasse di ulteriore regolamentazione demandata all'Ente; riteneva necessaria una disciplina specifica e modulata da parte dell'Ente, non essendo sufficiente il richiamo alla legge professionale operato dall'art. 27 cit.; evidenziava, in difformità rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale, che la delibera n. 34 del 23.01.2001 si limitava a stabilire che i compensi professionali dovevano confluire in un unico capitolo di bilancio e che detti compensi erano da ripartire in parti uguali tra i professionisti dell'Ente con cadenza trimestrale mentre espressamente statuiva "che per la restante disciplina si sta provvedendo separatamente"; con riferimento ai c.d. oneri riflessi la Corte territoriale riteneva che gli stessi dovessero gravare sul professionista, sia lavoratore autonomo che dipendente; 4. ricorrono per la cassazione della sentenza gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sei motivi cui il Comune di Civitavecchia ha resistito con controricorso; 4. entrambe le parti hanno depositato memorie. R.G. N. 28584/2016 Considerato che: 1. con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 434, comma 1, cod. proc. civ. e dell'art. 54 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 83, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; censurano la sentenza impugnata per non aver dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Comune perché carente della specificità richiesta dal novellato art. 434 cod. proc. civ. e censura la sentenza impugnata per aver dichiarato che la novella del 2012 cit. non fosse applicabile al caso di specie; 2. il motivo non è fondato; 2.1. innanzitutto, si rilevano profili di inammissibilità in quanto il rilievo è formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ.; la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che, anche qualora venga dedotto un error in procedendo, rispetto al quale la Corte è giudice del «fatto processuale», l'esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (v. Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077; Cass. 10 aprile 2014, n. 8450; Cass. 4 luglio 2014, n. 15367; Cass. 28 novembre 2014, n. 25308; Cass. 5 agosto 2019, n. 20904); la parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell'errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (v. Cass. n. 15367/2014 cit.; Cass. 14 ottobre 2010, n. 21226); dal principio di diritto discende che, qualora, come nella fattispecie, parte ricorrente assuma che l'appello doveva essere dichiarato inammissibile per difetto della necessaria specificità dei motivi di impugnazione, la censura potrà essere scrutinata a condizione che vengano riportati nel ricorso, nelle parti essenziali, la motivazione della sentenza di primo grado e l'atto di appello (v. Cass. 20 luglio 2012, n. 12664; Cass. 10 gennaio 2012, n. 86); nella specie sono riportati in ricorso solo taluni passaggi della sentenza di primo grado mentre altrettanto non è fatto con riguardo all'atto di appello che è solo allegato in apposto fascicoletto (si ricorda, però, che la produzione è finalizzata solo a permettere l'agevole reperibilità del documento o dell'atto la cui rilevanza è invocata ai fini dell'accoglimento del ricorso - Cass. 28 settembre 2016, n. 19048 - ma non può ovviare R.G. N. 28584/2016 al difetto di ottemperanza al principio di specificazione che non può e non deve essere supplito dal giudice per evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo da parte dello stesso nella individuazione di quali parti degli atti siano rilevanti in relazione alla articolazione della censura - Cass. 10 gennaio 2012, n. 86; Cass. 10 aprile 2014, n. 8540; Cass. 15 gennaio 2018, n. 741); è dunque mancato ciò che era indispensabile al fine di consentire la verifica dell'effettiva pertinenza e specificità delle censure formulate con il ricorso in appello e della loro reale idoneità a costruire un tessuto argomentativo idoneo a contrastare quello posto a fondamento della statuizione impugnata oltre che una chiara evidenziazione di tale contrapposizione ai fini della verifica ex actis del vizio ascritto alla sentenza impugnata, come, invece, prescritto (v. anche Cass. 10 luglio 2003, n. 10330): 2.2. fermo, poi, che nella specie (diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale) si applicava, essendo stato l'atto di appello depositato in data 6/12/2012, la nuova formulazione dell'art. 434, comma 1, cod. proc. civ. per effetto dell'art. 54, co. 1, lett. c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, va tuttavia ricordato che, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., tale testo novellato è stato interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199); tale approdo giurisprudenziale esclude, comunque, la fondatezza della prospettazione dei ricorrenti nel senso di una attuale più strutturata e formalistica redazione dell'atto di appello avendo la Corte ha comunque ritenuto che le censure anche se stringate erano puntuali e delimitavano con sufficiente specificità il quantum appellatum; 3. con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 1360 cod. civ. nonché degli artt. 40 e 45 d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 1175, 1366 e 1375 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; censurano la sentenza per non aver ritenuto che la delibera n. 430/2004 dovesse applicarsi fin dalla data di entrata in vigore del c.c.n.l. 14.09.2000, sostenendo che ai sensi dell'art. 1360 cod. civ. al verificarsi della condizione richiesta dalla contrattazione R.G. N. 28584/2016 gli effetti del contratto debbono essere ricondotti al momento di stipula dello stesso contratto; censurano l'interpretazione data dalla Corte all'art. 27 cit. perché legittimerebbe l'Ente a sottrarsi all'obbligo retributivo semplicemente non adottando o adottando tardivamente la disciplina applicativa richiesta dalla contrattazione collettiva; 4. con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, sempre ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 27 c.c.n.l. comparto regioni ed enti locali del 14.09.2000 anche in relazione agli artt. 40, comma 4, e 45, commi 1 e 2, d. Igs. 165/2001, ai principi del R.D.L. n. 1578 del 1933 in tema di onorari degli avvocati, agli artt. 1362, 1363 e 1367 cod. civ. ed al principio di autonomia ed indipendenza degli avvocati pubblici - insussistenza di un potere dei singoli enti di determinazione della misura dei compensi e rinvio del contratto collettivo alle tariffe forensi; che non vi è alcuna discrezionalità per l'ente nell'art. 27 cit. né in ordine al riconoscimento del diritto al compenso né in ordine alla sua commisurazione, in quanto l'ente ha solo la facoltà di decidere il quomodo, in sede attuativa, dell'erogazione dei compensi; sostengono che tale interpretazione sia avallata da quanto indicato dall'art. 27 cit. in tema di retribuzione di risultato, ove difatti si rimanda alla contrattazione decentrata; censurano la sentenza impugnata perché, omettendo ogni riferimento alla necessaria correlazione tra disciplina della corresponsione dei compensi e princìpi della legge forense, ha violato non solo il dato letterale della norma in esame ma anche i canoni di interpretazione sistematica (art. 1363 cod. civ.) e di conservazione (art. 1367 cod. civ.); evidenziano una determinazione unilaterale da parte dell'ente locale della misura dei compensi integrerebbe una violazione del principio di autonomia e indipendenza dell'avvocatura pubblica; 5. con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione della deliberazione G.M. n. 34 del 23.01.2001 anche in relazione agli artt. 12 disp. legge in generale ed agli artt. 1362, 1363, 1365 e 1367 cod. civ. nonché ai principi del RGL 1578/1933 in tema di onorari degli avvocati - riferibilità a tale atto della corresponsione dei compensi; censurano la sentenza impugnata per l'interpretazione data alla delibera del 23.01.2001, in quanto la stessa non poteva che riferirsi ai compensi e non solo alla ripartizione degli stessi; 6. i suddetti motivi secondo, terzo e quarto sono infondati; 6.1. l'art. 27 c.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] così prevede: «Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi o_ professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al R.G. N. 28584/2016 regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 e disciplinano, altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del c.c.n.l. del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l'Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente c.c.n.I.»; la clausola, dunque, si limita a demandare alle autonome determinazioni degli enti l'adozione di una disciplina specifica in materia di compensi professionali da corrispondere agli avvocati degli uffici di avvocatura formalmente costituiti presso gli stessi; a tal fine gli enti devono tenere conto dei principi stabiliti dal R.D. n. 1578 del 1933 per la corrispondente regolamentazione degli avvocati dello Stato; si tratta di una disciplina unilaterale dell'ente, dato che non è previsto in alcun modo l'intervento della contrattazione integrativa; questa è legittimata solo a determinare l'eventuale correlazione tra tali compensi e la retribuzione di risultato, nel caso si tratti di avvocati non dirigenti ma titolari di posizione organizzativa; 6.2. con riferimento ad entrambi i profili (dei compensi e della correlazione tra questi e la retribuzione di risultato), dunque, la norma pattizia non costituisce alcun obbligo a carico dell'ente, segnando solo una linea programmatica; se le parti contraenti avessero inteso impegnare direttamente la [OSCURATO:PERSONA], la formulazione della clausola avrebbe avuto altro contenuto, con la qualificazione in termini di obbligatorietà della condotta e la fissazione di una tempistica rigorosa per l'adempimento; in particolare, l'utilizzo del verbo "disciplina", tanto con riferimento ai compensi quanto con riferimento al coordinamento di detti compensi con la retribuzione di risultato, pone in evidenza che le parti contraenti hanno inteso rimettere rispettivamente all'Ente ed alla futura contrattazione decentrata integrativa la regolamentazione degli indicati aspetti; ciò è stato posto in rilievo da Cass. 7 ottobre 2021, n. 27316 che ha evidenziato che il chiaro ed univoco tenore letterale attesta che la clausola collettiva lascia ampio spazio al potere degli Enti, provvisti di Avvocatura, di disciplinare la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente, fermo il rispetto dei principi contenuti nel R.D.L. n. 1578 del 1933, e, al contempo, affida alla contrattazione collettiva decentrata la sola materia del coordinamento tra le due voci retributive accessorie (i compensi professionali e la retribuzione di risultato); 6.3. ed allora non può dubitarsi della natura meramente programmatica della clausola pattizia, sicché non ne discendono né immediati vincoli a carico della Pubblica lD Amministrazione né aspettative giuridicamente tutelate in capo all'avvocato dipendente; o_ R. G. N. 28584/2016 6.4. d'altra parte se le parti sociali avessero inteso, quantomeno con riferimento ai compensi professionali, prevedere la diretta corresponsione sulla base del R.D.L. n. 1578 del 1933 lo avrebbero fatto espressamente senza rimettere alla regolamentazione dell'Ente la disciplina pur da adottarsi «secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933, n. 1578» e che non vi sia stata una volontà nel senso di una diretta applicabilità del suddetto R.D.L. è reso palese dalla previsione dell'ultima parte dell'art. 27 secondo cui «sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l'Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente c.c.n.I.»; è proprio la suddetta salvezza di effetti che dimostra come, per il futuro, occorresse una specifica regolamentazione; 6.5. in conseguenza non è configurabile l'esistenza di un diritto al compenso per effetto diretto della clausola pattizia, che, come detto fissa una direttiva che richiede di essere integrata da atti successivi e che, pertanto, non ha ricadute immediate sul rapporto di lavoro; tale diritto, e la sua lesione giuridicamente rilevante, sarebbe stato, nello specifico, sussistente in presenza di una norma (pattizia o regolamentare) che avesse espressamente riconosciuto quel diritto ed in presenza di un preciso obbligo inadempiuto; in linea con questa interpretazione, questa Corte di legittimità ha già affermato, in passato, che: "il dipendente di un ente pubblico con mansioni di dirigente che svolga abitualmente, per espressa previsione contrattuale, anche l'attività di difesa in giudizio dell'ente non ha diritto a percepire, oltre alla normale retribuzione, anche onorari e competenze per l'attività professionale svolta, salvo che esista una disposizione amministrativa o una clausola contrattuale in tal senso" (cfr. Cass. 8 agosto 2006, n. 17941, nel cui solco si colloca anche la sopra citata Cass. n. 27316/2021); 6.6. nel caso in esame la Corte territoriale ha affermato che nessuna regolamentazione dei compensi spettanti fosse stata adottata dal Comune che con la delibera n. 34 del 23.1.2001 si era limitato a stabilire che i compensi recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente sarebbero dovuti confluire in un unico capitolo di bilancio per essere ripartiti in parti eguali tra gli avvocati con cadenza trimestrale, mentre era rimasta riservata a separate determinazioni (non intervenute) "la restante disciplina", e cioè quella relativa, più in generale, alla corresponsione dei compensi professionali, secondo i principi di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, in relazione alle cause concluse in modo favorevole per l'ente (v. pag. 7 della sentenza), il che, come correttamente affermato, osta al riconoscimento delle spettanze rivendicate a titolo di compensi; R.G. N. 28584/2016 sul punto i ricorrenti si limitano in modo inammissibile a contrapporre a quella della Corte territoriale una diversa lettura dell'atto, peraltro, senza la specifica individuazione dei criteri interpretati violati; 7. con il quinto motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2115 cod. civ. e 1, comma 238, legge 662/1996 per l'infondatezza della pretesa di addossare ai professionisti legali la quota di contributi a carico del datore di lavoro, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; sostengono che i compensi professionali sono indubbiamente di natura retributiva e, pertanto, gli stessi seguono la disciplina prevista dall'art. 2115 cod. civ., con contributo a carico del datore di lavoro; evidenziano che l'art. 1, comma 208, legge 266/2005 non è applicabile al caso di specie perché norma sopravvenuta e, in ogni caso, è disposizione da riferirsi a esigenze di contabilità pubblica; 8. il motivo è, in sé, fondato ma non consente di cassare la sentenza impugnata; va innanzitutto rilevato che, come si evince dallo stesso ricorso per cassazione (pag. 7 del ricorso ed il punto 8 delle conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio, ivi riportato), la domanda relativa alla declaratoria dell'obbligo del Comune di Civitavecchia di sopportare gli oneri riflessi sui compensi professionali dovuti ai propri dipendenti avvocati non aveva riguardato le somme per le quali si era pervenuti a conciliazione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del lavoro; tanto precisato, quanto alle domande azionate, non vi è stata, come sopra evidenziato, alcuna attuazione dell'art. 27 del c.c.n.l. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dunque, non giova, allo stato, ai ricorrenti, il principio affermato da Cass. 7 ottobre 2021, n. 27315 secondo cui "i compensi professionali, dovuti ai sensi dell'art. 27 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, successivo a quello dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], spettano, in conformità alla disposizione contenuta nell'art. 2115 cod. civ., nei casi non regolati ratione temporis dall'art. 1, comma 208, della I. 23 dicembre 2005, n. 266, al netto degli oneri contributivi previdenziali ed assistenziali, della spesa dell'assicurazione Inail e della imposta IRAP gravante sulla [OSCURATO:PERSONA] datrice di lavoro"; nel caso in esame, la richiesta afferente all'obbligo del Comune di sopportare gli oneri riflessi, ed il sotteso interesse concreto ed attuale ad una pronuncia dichiarativa (si ricorda che "l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza co l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore" - v. Cass. 24 gennaio 2019, n. 2057; R.G. N. 28584/2016 Cass. 4 maggio 2012, n. 6749), aveva specificamente riguardato le pretese relative ai compensi per le cause concluse favorevolmente per gli anni 2001, 2002, 2003 (che, come detto, sono state considerate infondate per non esservi stata alcuna regolamentazione da parte dell'ente); sul punto del riparto degli oneri riflessi contributivi, allora, il passaggio della sentenza impugnata, in quanto non conforme al principio sopra ricordato, merita di essere corretta anche se da ciò non può derivare una riforma della statuizione finale; 9. con il sesto motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113 e 420, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n.4 cod. proc. civ. per l'errata declaratoria di novità della domanda di riqualificazione della pretesa ed omessa pronuncia in ordine all'istanza di autorizzazione alla sua modificazione; censurano la sentenza impugnata per aver considerato nuova la domanda di risarcimento del danno, sostenendo che fin dalla prima udienza in Tribunale vi era stata una esplicita richiesta di risarcimento in subordine, inoltre si censura la sentenza della Corte territoriale per non aver dato risposta alla richiesta di autorizzazione alla modifica; 10. il motivo è infondato; correttamente la Corte territoriale ha rilevato la novità della questione relativa ad un ritardo del Comune dell'adozione della regolamentazione sui compensi professionali atteso che nessuna richiesta in tal senso era stata avanzata con l'atto introduttivo di primo grado; la domanda risarcitoria, infatti, costituisce domanda nuova, con una diversa 'causa petendi', per l'inserimento di un fatto nuovo a fondamento della pretesa e di un diverso tema di indagine e di decisione; come tale la stessa, importando il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio e introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, incidente sull'oggetto sostanziale dell'azione e sui termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo (diversamente da quanto accade qualora la parte si limiti ad una diversa prospettazione, alla luce della normativa legale, degli stessi fatti già acquisiti al processo) non poteva essere autorizzata; è stato, infatti, affermato (v. Cass. 25 giugno 2008, n. 17300) che "il divieto di 'mutati° libelli' - 'mutatio' che si concretizza nella formulazione di una pretesa nuova, diversa da quella originaria, della quale innova l'oggetto, introducendo nel giudizio nuovi temi di indagine - trova la sua `ratio', segnatamente nel rito del lavoro, nella disciplina cr, degli atti introduttivi del giudizio, fondata su esigenze di ordine pubblico attinenti al ti n_ ro funzionamento del processo ed all'attuazione dei principi di immediatezza e R.G. N. 28584/2016 concentrazione, al fine di consentire - alle parti ed al giudice - la costruzione (tendenzialmente irreversibile) del quadro della controversia e del corrispondente progetto istruttorio (v. anche Cass. 8 ottobre 2007, n. 21017; Cass. 27 luglio 2009, n. 17457; Cass. 20 luglio 2012, n. 12621); nel medesimo senso è stato anche più di recente precisato (v. Cass. 8 marzo 2019, n. 6728) che "nel rito del lavoro, ricorrendo gravi motivi e previa autorizzazione del giudice, le parti possono modificare ex art. 420 cod. proc. civ. domande, eccezioni e conclusioni già formulate ma non anche proporre domande nuove per 'causa petendi' o 'petitum', neppure con il consenso della controparte (esplicito, mediante l'espressa accettazione del contraddittorio, ovvero implicito nella difesa nel merito)"; 11. il ricorso va, quindi, respinto; 12. la particolarità e, in parte, novità delle questioni trattate consente di compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; 13. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma-1 quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma-1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a