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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2000

ECLI:EU:T:2000:107
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61999B0361 - IT Avis juridique important | 61999B0361 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 10 aprile 2000. - Karl L. Meyer contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee e Banca europea per gli investimenti. - Irricevibilità manifesta. - [OSCURATO:PERSONA]361/99. raccolta della giurisprudenza 2000 pagina II-02031 [OSCURATO:PERSONA] chiave Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Illecito - Mancato avvio di un procedimento per inadempimento su iniziativa della [OSCURATO:PERSONA] o della Banca europea per gli investimenti - Fatto che non costituisce illecito - Domanda di risarcimento danni - Irricevibilità manifesta [Artt. 226 CE, 237, lett. a), CE, e 288 CE]

[OSCURATO:PERSONA]

$$Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] e, per analogia, la Banca europea per gli investimenti non instaurino un procedimento per inadempimento non costituisce un illecito, di modo che esso non può determinare il sorgere della responsabilità extracontrattuale né della [OSCURATO:PERSONA] né della Banca.

Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno intesa, in realtà, a denunciare la mancata instaurazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA] e della Banca, di un procedimento per inadempimento nei confronti di uno Stato membro è manifestamente irricevibile. (v. punto 13)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61999B0361 - IT Avis juridique important | 61999B0361 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 10 aprile 2000. - Karl L. Meyer contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee e Banca europea per gli investimenti. - Irricevibilità manifesta. - [OSCURATO:PERSONA]361/99. raccolta della giurisprudenza 2000 pagina II-02031 [OSCURATO:PERSONA] chiave Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Illecito - Mancato avvio di un procedimento per inadempimento su iniziativa della [OSCURATO:PERSONA] o della Banca europea per gli investimenti - Fatto che non costituisce illecito - Domanda di risarcimento danni - Irricevibilità manifesta [Artt. 226 CE, 237, lett. a), CE, e 288 CE] [OSCURATO:PERSONA] $$Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] e, per analogia, la Banca europea per gli investimenti non instaurino un procedimento per inadempimento non costituisce un illecito, di modo che esso non può determinare il sorgere della responsabilità extracontrattuale né della [OSCURATO:PERSONA] né della Banca. Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno intesa, in realtà, a denunciare la mancata instaurazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA] e della Banca, di un procedimento per inadempimento nei confronti di uno Stato membro è manifestamente irricevibile. (v. punto 13)
Sentenza Corte di giustizia UE/2000 — Fons Iuris — Fons Iuris