CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 maggio 2023
Cassazione n. 21608/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26618/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 7032, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- contro COMUNE di PALMAdi MONTECHIARO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 687/2017depositata il 10/04/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 443/12 il Tribunale di Agrigento rigettava le domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti del Comune di Palma di Montechiaro con le quali la suddetta società chiedeva dichiararsi illegittimo il provvedimento di risoluzione del contratto di appalto avente ad oggetto lavori di costruzione di un serbatoio idrico a potenziamento di quello esistente in c/da Garrubito e di escussione della cauzione, nonché chiedeva la condanna dell'Ente al risarcimento dei danni per il mancatoguadagno ritraibile dall'esecuzione dell'opera, stimato in complessivi €42.031,00, ovvero, in subordine, al rimborso delle spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate. 2. Con sentenza n. 687/2017, pubblicata il 10-4-2017, la Corte di appello di Palermo rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] particolare la Corte di merito, dopo aver premesso che i fatti salienti non erano sostanzialmente incontroversi tra le parti, risultando l'andamento dei lavori dell'appalto dalla documentazione prodotta, affermavache: a) non era applicabile, in ipotesi di sospensione dei lavori verificatasi dopo la loro consegna, come nella specie, l'art. 129, commi 9 e 10, del D.P.R. 554/1999, contrariamente a quanto assunto dalla società appaltatrice con il primo motivo d’appello, in quanto detta norma disciplina la consegna dell'opera e non anche la successiva fase esecutiva del contratto e risultava, in punto di fatto, con certezza che i lavori erano stati integralmente consegnatiil 14 luglio 2005 e il 10 agosto 2005 erano stati sospesi, su richiesta della società appellante, in attesa che il Comune inoltrasse i calcoli in cemento armato per il rilascio del prescritto nulla osta, ai sensi della legge 64/74, da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento; b) il territorio del Comune era stato dichiarato sismico ai sensi della D.G.R. n. 408 del 19.12.2003, con la quale veniva recepita la nuova classificazione sismica del territorio della Regione Siciliana, e pertanto con nota del 29-11-2005 l’Ufficio del Genio Civile aveva comunica to la necessità di integrare la documentazione, poiché i calcoli relativi all’opera da realizzare avrebbero dovuto essere rieffettuati tenendo conto della suddetta nuova classificazione; alla suddetta nota, il Comune appellato aveva tempestivamente risposto, nell'arco di circa un mese, avviando il procedimento per il deposito del procedimento di variante, con i relativi calcoli; c) la sospensione era qualificabile come frutto di "ragioni di pubblico interesse o necessità", ai sensi dell'art. 133, comma secondo, D.P.R.544/1999, considerata la necessità del suddetto adeguamento antisismico,e la circostanza per cui alla data di approvazione del progetto (25-2-2003), non era ancora intervenuta l’inclusione del territorio del Comune appellato tra quelli a rischio sismico 4; d) il Comune, dopo aver svolto i necessari adempimenti, in data 3-8-2006 aveva invitato la società appellante a svolgere alcuni adempimenti propedeutici a far cessare la causa determinantela sospensione dei lavori, ma la società appellante, con nota dell'8 agosto 2006 (a circa un anno della sospensione), aveva chiesto al Comune di Palma di Montechiaro esclusivamente di recedere dal contratto, nonostante la protrazione della sospensione dei lavori non potesse considerarsi illegittima; e) a seguito del rifiuto opposto dalla società alle reiterate richieste di ripresa dei lavori, il Comune aveva deci so legittimamente di risolvere il contratto, incamerando la fideiussione, poiché la società appaltatrice, nel caso concreto, avrebbe potuto esercitare l'opzione - ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1962, n. 1063 - di chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità in caso di sospensione dei lavori ed il conseguente diritto al risarcimento dei danni nel caso in cui l'Amministrazione si fosseopposta a tale richiesta, nell'ipotesi di sospensione disposta per ragioni di pubblico interesse o necessità e limitatamente, inoltre, al caso in cui il protrarsi della sospensione fosse legittimo, in quanto correlato al perdurare di quelle ragioni, come chiarito da Cass. n. 14574/2010; di conseguenza, a fronte della richiesta di scioglimento del contratto avanzata dalla società appellante e della successiva opposizione del Comune, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.era, comunque, tenuta a riprendere i lavori, salvo il diritto alla refusione delle maggiori spese ed oneri. 3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso affidato a due motivi. Il Comune di Palma di Montechiaro è rimasto intimato. 4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la«violazione e falsa applicazione dell'art. 129 commi 8, 9 e 10 del dpr 554/1999- violazione e falsa applicazione dell'art. 1453 c.c.», per avere i giudici del merito erroneamente ritenuto inapplicabile nella specie l’art.129 citato, il cui tenore letterale trascrive in ricorso. Ad avviso della ricorrente, la sospensione imposta dalla stazione appaltante, in ragione dell'addotta necessità di redigere laperizia di variante per adeguare il progetto alla normativa antisismica, erastata qualificata sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello "frutto di ragioni di pubblico interesse o necessità ai sensi dell'art. 133, comma secondo DPR 554/1999" e, pertanto, non si trattava di sospensione disposta per cause di forza maggiore ed era stata mantenuta per più di un anno, ossia per un periodo ben superiore alla metà del termine utile contrattuale(sei mesi). Di conseguenza, in base a quanto previsto dalla norma, a fronte dell'istanza di recesso inoltrata dall'appaltatore, il Comune non avrebbe potuto esercitare legittimamente alcuna opposizione. Rileva che l'art. 129 comma 10 del DPR 554/1999 disciplina in modo chiaro ed inequivoco la fattispecie della sospensione dopo la consegna dei lavori e stabilisce con altrettanta chiarezza che le conseguenze sono le medesime di quelle previste dai commi 8 e 9. Secondo la ricorrente, l’interpretazione dei giudici di merito si pone anche in violazione dell'art. 1453 cod. c iv . , poiché la prolungata dilazione della sospensione avevainibito il regolare svolgimento dei lavori e non era stata consentita all'appaltatore la possibilità di compiere le opere nei modi e nei termini pattuiti. L'appaltatore, nel valutare la convenienza a partecipare alla gara e offrire un certo ribasso, di norma pone affidamento sul termine di ultimazione fissato dall'amministrazione, sicché non può ritenersi esentato da responsabilità il debitore che non si adoperi diligentemente per garantire le condizioni necessarie all'esecuzione della prestazione, ovvero che non ponga in essere uno sforzo diligente per ottenere la caducazione dei fatti impeditivi. Nel caso concreto, ad avviso della ricorrente la sospensione dei lavori mantenuta per un così ampio arco di tempo avrebbe determinato uno squilibrio sinallagmatico delle prestazioni tale da giustificare la risoluzione per fatto dell'amministrazione. 2. Con il secondo motivo denunciala « violazione e falsa applicazione degli arti. 1175 e 1375 c.c.,nonché dell'art. 133 del d pr 554/1999 », per avere i giudici di merito erroneamente ritenuto che l'impresa, a fronte dell'opposizione del Comune alla richiesta di scioglimento del contratto, fosse tenuta a riprendere i lavori, salvo il diritto alle refusione delle maggiori spese ed oneri, mentre, opponendosi alla ripresa dei lavori, avrebbe legittimato l'iniziativa del Comune di risolvere il contratto in danno. La sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare che la sospensione disposta dal Comune era certamente divenuta illegittima in conseguenza della sua protrazione per più di un anno e per evenienze riconducibili al soggetto pubblico. La Corte di Appello aveva giustificato le evidenti manchevolezze dell'ente valorizzando la circostanza dell'adeguamento del progetto alla normativa antisismica e dello svolgimento di complesse indagini geologiche, senza,tuttavia , cons iderare che dette circostanze erano di esclusiva competenza dell'amministrazione appaltante, tenuta ad eseguirle in via preliminare e non in corso d'opera e, comunque, non in un così lungo periodo a solo discapito dell'operatore privato. Richiamando i doveri di buona fede, correttezza e di cooperazione incombenti sull’Ente appaltante, la ricorrente rimarca che, nel caso in esame, la predisposizione di un progetto mancante delle necessarie valutazioni tecniche in termini di impatto sismico della costruzione dell'edificio e di adeguate indagini geologiche, necessarie sin da prima di bandire la gara, da parte dell'amministrazione appaltante, così come il notevole lasso di tempo trascorso per acquisire quanto ritenuto essenziale per l'esecuzione dell'opera, configura ipotesi di "mancata cooperazione" dell'amministrazione, e di comportamento negligente, cioè di inosservanza del "dovere di cooperazione", che, nell'appalto di opere pubbliche, consiste nel porre l'appaltatore in grado di eseguire l'opera nei tempi contrattuali previsti, con la conseguente nascita del diritto dell'altro contraente di chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno. 3. I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono in parte infondati e in parte inammissibili. 3.1. Occorre premettere che , secondo l a ricostruzione fattuale effettuata dalla Corte d’appello in conformità al decisum di primo grado, ricorrendo, quindi, al riguardo l’ipotesi della cd. “doppia conforme”, l’esigenza della sospensione, pacificamente verificatasi dopo la consegna dei lavori, è sorta per la necessità dell’adeguamento sismico del progetto e la Corte di merito chiaramente ha precisato che si trattava di un’esigenza sopravvenuta, determinata da un fatto oggettivo e non prevedibile, configurabile come ragione di pubblico interesse, e ciò in quanto,alla data di approvazione del progetto (25-2-2003), non era ancora intervenuta l’inclusione del territorio del Comune appellato tra quelli a rischio sismico 4. Infatti, il territorio del Comune era stato dichiarato sismico ai sensi della D.G.R. n. 408 del 19.12.2003, con la quale veniva recepita la nuova classificazione sismica del territorio della Regione Sicilianae inoltre la Corte d’appello ha specificato che il Comune si era prontamente attivato e non gli era affatto imputabile diaver negligentemente protratto la sospensione, la cui durata era collegata al compimento di complesse indagini geologiche. 3.2. Tanto precisato, in disparte il rilievo che rispetto a detti assunti, dirimenti, non è svolta in ricorso una critica compiuta e pertinente, il disposto dell’art.129 d.p.r. 554/1999, rubricato “ Giorno e termine per la consegna”, correttamente è stato ritenuto dai Giudici di merito non applicabilealla fattispecie, atteso che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente (primo motivo) , il comma 10 della citata norma si riferisce all’ipotesi della consegn a ripartit a o frazionat a , ossia iniziata ma non completamente ultimata, come inequivocabilmente si desume dall’incipit del suddetto comma 10 (iniziata la consegna…), e peraltro anche nella suddetta ipotesi, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4780/2012), alla stazione appaltante, a cui il ritardo sia imputabile, è consentito rifiutare il recesso dell’impresa. Ora,nel caso in esame è incontroverso il fatto, accertato dai giudici di merito ed esposto dalla stessa ricorrente (pag.1 ricorso), che la sospensione venne disposta dopo l’integrale consegna dei lavori, in attesa del nulla osta del Genio Civile per l’adeguamento antisismico, sicché trova applicazione l’art.30, comma secondo, d.P.R. n. 1063 del 1962. La Corte d’appello, dopo aver accertato che ricorrevano "le ragioni di pubblico interesse o necessità" ex art. 30 citato, legittimantil'ordine di sospensione dei lavori perché dettate da esigenze pubbliche oggettive e sopravvenuterispetto alla fase progettuale, non previste né prevedibili dall'Amministrazione con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. 10076/2015), si è attenuta al principio di diritto,affermato da questa Corte in analoghe fattispecie, secondo cui « In tema di appalto di opere pubbliche, la sospensione dei lavori disposta dall'Amministrazione giustifica l'applicazione delle norme sull'inadempimento delle obbligazioni e sulla risoluzione del contratto quando dipenda da fatto imputabile alla stazione appaltante; nell'ipotesi in cui invece la sospensione sia "ab initio" legittima e si sia protratta altrettanto legittimamente, perché dipendente da ragioni oggettive, si applica la disciplina dell'art. 30, comma 2, d.P.R. n. 1063 del 1962, in base alla quale l'appaltatore, trascorso il periodo massimo di sospensione, variabile in proporzione alla durata complessiva dei lavori, ha solo la facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e, nel caso in cui l'Amministrazione si sia opposta, ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti»(Cass.16366/2014 e Cass. 15700/2018). Di conseguenza, la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito è corretta, nel senso che, a fronte dell’opposizione del Comune alla richiesta di scioglimento del contratto da parte dell ’appaltatrice , quest’ultima era tenuta a riprendere i lavori, salva la rifusione dei maggiori oneri. 3.2. Le censure son o inammissibili nella parte in cui , come si è anticipato, non si confrontano con i dati fattuali posti a base del ragionamento decisorio (sospensione per esigenza sopravvenuta - successiva all’approvazione del progetto-, oggettiva e imprevedibile non imputabile al Comune, prontamente attivatosi), poiché la ricorrente assume come presupposti fatti la cui sus sistenza è stata esclusa dai giudici di merito, e ciò mediante argomentazioni inconferenti rispetto al decisum, ossia invocando la violazione dei doveri di buona fede, correttezzaecooperazione , senza svolgere una critica compiuta e pertinente al percorso argomentativo della sentenza impugnata sopra riassunto. 4. In conclusione, il ricorso va rigettato, nulla dovendosi disporre sulle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Comune rimasto intimato. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupp