CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35045/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art.648 cod. pen., non è consentito dalla legge perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha adeguatamente esplicitato le ragioni del suo convincimento, facendo rinvio alla consolidata giurisprudenza di questa Corte in merito alla prova della responsabilità dell'imputata per il delitto di ricettazione (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata ove si afferma che, ai fini della prova dell'elemento soggettivo del reato, è sufficiente l'omessa o non attendibile dichiarazione della provenienza della res); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce la intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato avuto riguardo alla contestata e ritenuta recidiva reiterata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 settembr