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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14968/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'appello di BolognaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; 1lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositatorequisitoria scritta, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione dipenale responsabilità pronunciata dal Tribunale di Ravenna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per ilreato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625, secondo comma, n. 5, cod. pen., a lui contestato alcapo 1) dell’imputazione per aver sottratto alcune bottiglie di alcolici e generi alimentari dallepertinenze dell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] in concorso con altri, e per i reatidi cui agli artt. 337, 582, e 585, in relazione all’art. 576, n. 5-bis, cod. pen., a lui contestati aicapi 2) e 3) dell’imputazione per aver usato violenza nei confronti dell’Agente di Poliziaintervenuto mentre compiva un atto del suo ufficio, colpendolo e cagionandogli lesionigiudicate guaribili in giorni

3.2. Il ricorso per cassazione si compone di tre motivi.2.1.

Il primo motivo deduce violazione di legge sostanziale e processuale e vizio dimotivazione, poiché l’intera fase processuale di secondo grado si sarebbe tenuta in illegittimaassenza del difensore di fiducia del ricorrente, il quale non avrebbe ricevuto la notifica dell’attodi citazione per il relativo grado di giudizio, essendo stato nominato a seguito della revoca deldifensore che aveva presentato l’atto di appello.

Tale omesso avviso al difensore di fiduciapriverebbe l’imputato della garanzia circa l’effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui ètitolare, integrando una nullità assoluta ai sensi degli artt. 177, 178 e 179 cod. proc. pen..2.2.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneall’affermazione di responsabilità per il delitto di furto, poiché la Corte avrebbe erroneamenteapplicato i principi codificati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prova indiziaria,furto, e che gli agenti di P.G. si sarebbero imbattuti in lui in maniera casuale ed a distanzarilevante dal luogo del furto.2.3.

Il terzo ed ultimo motivo lamenta violazione di legge poiché la pena sarebbesproporzionata rispetto alla concreta gravità del fatto di reato, che qualora correttamentevalutata avrebbe permesso l’applicazione degli istituti in grado di alleggerire la risposta 2sanzionatoria quali la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la causa diestinzione del reato di cui all’art. 162-ter cod. pen., e il riconoscimento delle circostanzecon le richieste dedotte in via subordinata con le quali si formulava richiesta di applicazionedelle previsioni di cui all’art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, e di sospensione delprocesso per consentire l’avvio di un programma di giustizia riparativa finalizzato all’estinzionedel reato all’esito positivo delle condotte riparatorie.3.

Il difensore del ricorrente, in data 18 febbraio 2026, ha depositato memoria di replica alleconclusioni del Procuratore generale, impropriamente qualificata come “motivi nuovi”.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1.Va preliminarmente dato conto della manifesta infondatezza della eccezione sollevatadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, con il primo motivo di ricorso, relativoall’assunta omissione di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello (e di attisuccessivi) al nuovo difensore fiduciario.

Assume testualmente il difensore, a sostegnodell’eccezione, che “[OSCURATO:PERSONA] subito dopo la condanna in primo grado e dopo che il difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato regolare atto di appello venne però successivamente con (SICn.d.r.) revocato e venne nominato dall’odierno ricorrente un nuovo difensore di fiducia il quale,però, non ebbe a ricevere la notifica dell’atto di citazione per il relativo grado di giudizio che sisvolse in assenza del ricorrente e del difensore designato”.Si osserva che:1)in primo luogo, il decreto di citazione di cui all’art. 601 comma 3 cod. proc. pen. perl’udienza del 1° luglio 2025 è stato notificato, tempestivamente e ritualmente, il 23 aprile2025, all’unico difensore di fiducia del ricorrente all’epoca nominato, avv. [OSCURATO:PERSONA]; l’avv.[OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla Corte d’appello rinuncia al mandato difensivo il 24 aprile 2025; ilPresidente del collegio d’appello ha dunque designato un difensore di ufficio, ai sensi dell’art.97 comma 1 cod. proc. pen. in pari data, il 24 aprile 2025, a cui il decreto di citazione è statocontestualmente notificato; [OSCURATO:PERSONA], notiziato della designazione del legale di ufficio aisensi dell’art. 28 disp. att. cod. proc. pen., ha nominato un altro patrocinatore di fiducia, nellapersona dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in data 26 aprile 2025, quando le formalità di notificazionedel decreto di citazione si erano esaurite.

Vale, pertanto, il radicato principio di diritto, secondoil quale l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore di fiduciadell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza e non anche 3all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissionedell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (sez.U n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600; sez.

U n. 8 del 06/07/1990, Scarpa, Rv.185438; in tema di procedimenti in camera di consiglio, v. sez.

U n. 20300 del 22/04/2010,Lasala, Rv. 246909);2)ai sensi dell’art. 598 bis primo comma, secondo periodo, cod. proc. pen., fino a quindicigiorni prima dell’udienza, la difesa dell’imputato può presentare motivi nuovi, memorie e, finoa cinque giorni prima, memorie di replica, nonché depositare dichiarazione di concordato anchecon rinuncia ai motivi di appello, a mente dell’art. 599-bis comma 1 cod. proc. pen.; ai sensidell’art. 598 bis, secondo comma, cod. proc. pen., l’imputato e il suo difensore possonochiedere di partecipare all’udienza fissata dalla Corte d’appello, a pena di decadenza, neltermine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio o dell’avviso delladata fissata per il giudizio di appello.

In data 20 giugno 2025 il citato difensore dell’imputatoha inoltrato alla Corte d’appello motivi nuovi (peraltro tardivi), mentre non ha avanzatorichiesta di trattazione orale.E ancora, nel verbale del dibattimento d’appello del 1° luglio 2025 si è dato atto dellaformulazione delle conclusioni da parte del Procuratore Generale, mentre occorre rammentareche, nel procedimento cartolare novellato dalla cd.

"riforma [OSCURATO:PERSONA]", la cui disciplina èvigente dal 1° luglio 2024, la comunicazione, a cura della cancelleria, delle conclusioni delpubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per il previgente ritocartolare "pandemico", non è più prevista né per il procedimento di appello ex art. 598-bis cod.proc. pen. né per quello di cassazione ex art. 611 cod. proc. pen., essendo stabilitoesclusivamente che le richieste del Procuratore generale siano presentate quindici giorni primadell'udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorniprima dell'udienza, memorie di replica, sicché le richieste avanzate dalla parte pubblica sono adisposizione delle altre parti, che possono richiederne copia alla cancelleria, mentreeventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera "cortesia", nonsussistendo più alcun obbligo al riguardo (Sez.2, n. 15245 del 06/03/2025, Berisha, Rv,287897).Giova peraltro rammentare, da ultimo, il principio generale radicato nel diritto vivente,secondo il quale nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilitàcollegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale (perché appartenenti ad altroprocedimento o anche - qualora si proceda con le forme del dibattimento - al fascicolo delpubblico ministero), al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleval'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali -positive o negative - addotte a fondamento del vizio processuale (Sez.

U n. 39061 del16/07/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244329; v. anche, quanto alla citazione dell’imputato, Sez.

U n. 119del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229541).

Ma tanto non si evince dal dedotto motivo di ricorso,né dai documenti allegati alle repliche alle conclusioni del Procuratore generale, dal momento 4che il presunto atto di nomina fiduciaria del 11/10/2024 difetta della prova del depositoall’autorità procedente e non vi è evidenza alcuna di un atto di nomina ritualmenteformalizzato successivamente, ai sensi dell’art. 96, comma 2, cod. proc. pen., prima di quella,l’unica dotata dei crismi di legge, del 26 aprile 2025.2.

Il secondo motivo di ricorso è puramente reiterativo di doglianze già proposte dinanzi algiudice dell’appello, e da questi congruamente vagliate e puntualmente disattese, non èconsentito nel giudizio di legittimità ed è manifestamente infondato.

Si tratta di motivosostanzialmente apparente, che non rispetta l’onere della specificità, come richiede l’art. 581,comma 1, lett. d) cod. proc. pen., perché omette di assolvere la tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv. 268822).

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essereapprezzata non solo per la sua genericità intrinseca, intesa come indeterminatezza, ma ancheper la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni delgiudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, che conduce, a mente dell’art. 591comma 1 lett. c) cod. proc. pen., alla sanzione dell’inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ord. n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425;Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

Né il ricorrente può richiedere una rilettura deisegmenti storici posti a fondamento della decisione, ovvero la autonoma adozione di nuovi ediversi parametri di ricostruzione probatoria dei medesimi, invocando un giudizio di fatto chenon compete alla Corte di cassazione; esula, invero, dai poteri del giudice di legittimità quellodi una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cuiponderazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito; e non può integrare il vizio dilegittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazionedelle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, inmotivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).La Corte territoriale si è congruamente profusa nell’illustrazione del compendio indiziario,fondato su dati fattuali certi, precisi e convergenti, che ha condotto all’affermazione di reità delprevenuto per il delitto di furto in abitazione aggravato in concorso (cfr. pag.2 e 3, a riguardo,in particolare, delle condizioni spazio-temporali della sorpresa del ricorrente, con mansioni di“palo”, nei pressi del luogo del furto, all’esistenza di un rapporto personale con i correicondannati con sentenza irrevocabile, all’ambiguo prima, ed aggressivo poi, comportamentotenuto al cospetto degli agenti, al sequestro di arnesi atti allo scasso nell’abitacolo del veicoloin suo uso, alle ammissioni fatte in sede di spontanee dichiarazioni all’udienza di discussionedel rito abbreviato).3.Il terzo motivo è variamente generico, non consentito e manifestamente infondato.

53.1. Quanto ai dedotti “omessi avvisi di avvalersi di programma cd. giustizia riparativi”(testuale), il motivo d’impugnazione si riduce alla elencazione di un coacervo confuso edindistinto di articoli di legge, che non risponde al requisito di specificità di cui all’art. 581comma 1 lett. d) cod. proc. pen., anche perché difetta dell’articolazione di qualsiasiargomentazione a sostegno nella parte espositiva.

Si tratta, peraltro, di vaghe, astratteviolazioni di legge nemmeno dedotte con i motivi di appello principali (come quelle cheinvocano, lapidariamente, l’applicazione dell’art. 162 ter cod. pen. o l’applicazione delle penesostitutive di cui alla l. n. 689/81), pertanto geneticamente inammissibili a norma dell’art. 606comma 3 cod. proc. pen..

Si deve, in proposito, rilevare che i motivi nuovi di appello sono statidepositati telematicamente in data 20 giugno 2025, dunque disattendendo, inammissibilmente,la previsione dell’art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen. (in uno con quella dell’art. 585,comma 4, cod. proc. pen.) che ne impone la trasmissione almeno quindici giorni primadell’udienza.

E soltanto con i motivi nuovi, in ogni caso, il difensore ha formulato – si riportasempre testualmente - “in via subordinata […] richiesta di applicazione del Dlvo 689/81 percome riformato dalla novella [OSCURATO:PERSONA] di sospensione del processo ai sensi dell’art.129bis cpp e 162ter cp per consentire avvio al programma previsto di giustizia riparativa persuccessiva estinzione per reato all’esito positivo delle condotte riparatorie, concedendo termineper adempiere al percorso della c.d. giustizia riparativa, disponendo la conversione dellasanzione detentiva in quella pecuniaria”; tale richiesta, come detto tardiva, è vieppiùontologicamente inammissibile perché in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente dipresentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui iprimi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili aicapi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali sialleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali siintenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamenteformalizzate entro i termini per l'impugnazione ( ex multis, Sez.6, n. 36206 del 30/09/2020,Tobi, Rv. 280294).Può solo aggiungersi, per completezza di trattazione, che il collegio condivide l’indirizzoesegetico di recente enunciato da questa Corte, secondo il quale, nel giudizio di appello, ildecreto di citazione che non contenga l'avviso all'imputato della facoltà di accedere aiprogrammi di giustizia riparativa non è affetto da nullità, venendo in rilievo l'inadempimento diun onere informativo o divulgativo che non ha alcuna incidenza sulla validità della "vocatio inius" (Sez.1, n. 20308 del 20/03/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288025).La porzione dedicata all’illustrazione della ragione di censura, meritevole di vaglio da parte diquesta Corte, è riservata ad un’assunta violazione di legge nella commisurazione deltrattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata applicazione dell’art. 131bis cod. pen. – per il delitto di furto - e delle attenuanti generiche, richieste in regime diprevalenza sulla circostanza aggravante contestata.Come anticipato, il motivo è generico, perché non si misura con le repliche formulate dalla 6decisione impugnata, e pure manifestamente infondato, poiché contrasta con il testo di leggequanto all’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.; e con ilcostante orientamento della giurisprudenza di legittimità sui limiti e l’oggetto del sindacatodella Corte di Cassazione nella tematica del riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche e della dosimetria della pena.3.2.

Quanto all’operatività dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, lapronuncia d’appello ha fatto rilevare, correttamente, che la pena edittale minima prevista per ilreato di furto in abitazione (anche non aggravato) non consente, in radice, il ricorso all’istitutodi favore.

Quanto, invece, al profilo del trattamento punitivo, occorre rammentare che,secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego delle attenuantigeneriche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementiritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6, conesplicito riferimento ai precedenti penali dell’imputato ed alla già effettuata stima, in primogrado, del modesto valore della refurtiva, tale da giustificare la concessione dell’attenuante dicui all’art. 62 n. 4 cod. pen.).

Si tratta di una interpretazione ispirata al costante orientamentodi questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuantigeneriche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli osfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelliritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).

Giova poi rimarcare che lasanzione irrogata è assai prossima ai minimi edittali assoluti; che l'obbligo della motivazione,in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena,in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet,Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464); che, pertanto, nel caso inesame l’apprezzamento operato dai giudici d’appello, che si sono soffermati sul contenimentodella pena comminata e sul rispetto dei criteri di proporzione, risulta senz’altro esauriente(pag.6).4.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso,conseguono la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e,non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamentodella somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma, 26/02/2026 7Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di BolognaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; 1lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositatorequisitoria scritta, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione dipenale responsabilità pronunciata dal Tribunale di Ravenna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per ilreato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625, secondo comma, n. 5, cod. pen., a lui contestato alcapo 1) dell’imputazione per aver sottratto alcune bottiglie di alcolici e generi alimentari dallepertinenze dell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] in concorso con altri, e per i reatidi cui agli artt. 337, 582, e 585, in relazione all’art. 576, n. 5-bis, cod. pen., a lui contestati aicapi 2) e 3) dell’imputazione per aver usato violenza nei confronti dell’Agente di Poliziaintervenuto mentre compiva un atto del suo ufficio, colpendolo e cagionandogli lesionigiudicate guaribili in giorni 3.2. Il ricorso per cassazione si compone di tre motivi.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge sostanziale e processuale e vizio dimotivazione, poiché l’intera fase processuale di secondo grado si sarebbe tenuta in illegittimaassenza del difensore di fiducia del ricorrente, il quale non avrebbe ricevuto la notifica dell’attodi citazione per il relativo grado di giudizio, essendo stato nominato a seguito della revoca deldifensore che aveva presentato l’atto di appello. Tale omesso avviso al difensore di fiduciapriverebbe l’imputato della garanzia circa l’effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui ètitolare, integrando una nullità assoluta ai sensi degli artt. 177, 178 e 179 cod. proc. pen..2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneall’affermazione di responsabilità per il delitto di furto, poiché la Corte avrebbe erroneamenteapplicato i principi codificati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prova indiziaria,furto, e che gli agenti di P.G. si sarebbero imbattuti in lui in maniera casuale ed a distanzarilevante dal luogo del furto.2.3. Il terzo ed ultimo motivo lamenta violazione di legge poiché la pena sarebbesproporzionata rispetto alla concreta gravità del fatto di reato, che qualora correttamentevalutata avrebbe permesso l’applicazione degli istituti in grado di alleggerire la risposta 2sanzionatoria quali la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la causa diestinzione del reato di cui all’art. 162-ter cod. pen., e il riconoscimento delle circostanzecon le richieste dedotte in via subordinata con le quali si formulava richiesta di applicazionedelle previsioni di cui all’art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, e di sospensione delprocesso per consentire l’avvio di un programma di giustizia riparativa finalizzato all’estinzionedel reato all’esito positivo delle condotte riparatorie.3. Il difensore del ricorrente, in data 18 febbraio 2026, ha depositato memoria di replica alleconclusioni del Procuratore generale, impropriamente qualificata come “motivi nuovi”.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1.Va preliminarmente dato conto della manifesta infondatezza della eccezione sollevatadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, con il primo motivo di ricorso, relativoall’assunta omissione di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello (e di attisuccessivi) al nuovo difensore fiduciario. Assume testualmente il difensore, a sostegnodell’eccezione, che “[OSCURATO:PERSONA] subito dopo la condanna in primo grado e dopo che il difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato regolare atto di appello venne però successivamente con (SICn.d.r.) revocato e venne nominato dall’odierno ricorrente un nuovo difensore di fiducia il quale,però, non ebbe a ricevere la notifica dell’atto di citazione per il relativo grado di giudizio che sisvolse in assenza del ricorrente e del difensore designato”.Si osserva che:1)in primo luogo, il decreto di citazione di cui all’art. 601 comma 3 cod. proc. pen. perl’udienza del 1° luglio 2025 è stato notificato, tempestivamente e ritualmente, il 23 aprile2025, all’unico difensore di fiducia del ricorrente all’epoca nominato, avv. [OSCURATO:PERSONA]; l’avv.[OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla Corte d’appello rinuncia al mandato difensivo il 24 aprile 2025; ilPresidente del collegio d’appello ha dunque designato un difensore di ufficio, ai sensi dell’art.97 comma 1 cod. proc. pen. in pari data, il 24 aprile 2025, a cui il decreto di citazione è statocontestualmente notificato; [OSCURATO:PERSONA], notiziato della designazione del legale di ufficio aisensi dell’art. 28 disp. att. cod. proc. pen., ha nominato un altro patrocinatore di fiducia, nellapersona dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in data 26 aprile 2025, quando le formalità di notificazionedel decreto di citazione si erano esaurite. Vale, pertanto, il radicato principio di diritto, secondoil quale l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore di fiduciadell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza e non anche 3all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissionedell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (sez.U n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600; sez. U n. 8 del 06/07/1990, Scarpa, Rv.185438; in tema di procedimenti in camera di consiglio, v. sez. U n. 20300 del 22/04/2010,Lasala, Rv. 246909);2)ai sensi dell’art. 598 bis primo comma, secondo periodo, cod. proc. pen., fino a quindicigiorni prima dell’udienza, la difesa dell’imputato può presentare motivi nuovi, memorie e, finoa cinque giorni prima, memorie di replica, nonché depositare dichiarazione di concordato anchecon rinuncia ai motivi di appello, a mente dell’art. 599-bis comma 1 cod. proc. pen.; ai sensidell’art. 598 bis, secondo comma, cod. proc. pen., l’imputato e il suo difensore possonochiedere di partecipare all’udienza fissata dalla Corte d’appello, a pena di decadenza, neltermine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio o dell’avviso delladata fissata per il giudizio di appello. In data 20 giugno 2025 il citato difensore dell’imputatoha inoltrato alla Corte d’appello motivi nuovi (peraltro tardivi), mentre non ha avanzatorichiesta di trattazione orale.E ancora, nel verbale del dibattimento d’appello del 1° luglio 2025 si è dato atto dellaformulazione delle conclusioni da parte del Procuratore Generale, mentre occorre rammentareche, nel procedimento cartolare novellato dalla cd. "riforma [OSCURATO:PERSONA]", la cui disciplina èvigente dal 1° luglio 2024, la comunicazione, a cura della cancelleria, delle conclusioni delpubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per il previgente ritocartolare "pandemico", non è più prevista né per il procedimento di appello ex art. 598-bis cod.proc. pen. né per quello di cassazione ex art. 611 cod. proc. pen., essendo stabilitoesclusivamente che le richieste del Procuratore generale siano presentate quindici giorni primadell'udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorniprima dell'udienza, memorie di replica, sicché le richieste avanzate dalla parte pubblica sono adisposizione delle altre parti, che possono richiederne copia alla cancelleria, mentreeventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera "cortesia", nonsussistendo più alcun obbligo al riguardo (Sez.2, n. 15245 del 06/03/2025, Berisha, Rv,287897).Giova peraltro rammentare, da ultimo, il principio generale radicato nel diritto vivente,secondo il quale nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilitàcollegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale (perché appartenenti ad altroprocedimento o anche - qualora si proceda con le forme del dibattimento - al fascicolo delpubblico ministero), al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleval'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali -positive o negative - addotte a fondamento del vizio processuale (Sez. U n. 39061 del16/07/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244329; v. anche, quanto alla citazione dell’imputato, Sez. U n. 119del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229541). Ma tanto non si evince dal dedotto motivo di ricorso,né dai documenti allegati alle repliche alle conclusioni del Procuratore generale, dal momento 4che il presunto atto di nomina fiduciaria del 11/10/2024 difetta della prova del depositoall’autorità procedente e non vi è evidenza alcuna di un atto di nomina ritualmenteformalizzato successivamente, ai sensi dell’art. 96, comma 2, cod. proc. pen., prima di quella,l’unica dotata dei crismi di legge, del 26 aprile 2025.2. Il secondo motivo di ricorso è puramente reiterativo di doglianze già proposte dinanzi algiudice dell’appello, e da questi congruamente vagliate e puntualmente disattese, non èconsentito nel giudizio di legittimità ed è manifestamente infondato. Si tratta di motivosostanzialmente apparente, che non rispetta l’onere della specificità, come richiede l’art. 581,comma 1, lett. d) cod. proc. pen., perché omette di assolvere la tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv. 268822). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essereapprezzata non solo per la sua genericità intrinseca, intesa come indeterminatezza, ma ancheper la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni delgiudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, che conduce, a mente dell’art. 591comma 1 lett. c) cod. proc. pen., alla sanzione dell’inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ord. n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425;Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Né il ricorrente può richiedere una rilettura deisegmenti storici posti a fondamento della decisione, ovvero la autonoma adozione di nuovi ediversi parametri di ricostruzione probatoria dei medesimi, invocando un giudizio di fatto chenon compete alla Corte di cassazione; esula, invero, dai poteri del giudice di legittimità quellodi una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cuiponderazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito; e non può integrare il vizio dilegittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazionedelle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, inmotivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).La Corte territoriale si è congruamente profusa nell’illustrazione del compendio indiziario,fondato su dati fattuali certi, precisi e convergenti, che ha condotto all’affermazione di reità delprevenuto per il delitto di furto in abitazione aggravato in concorso (cfr. pag.2 e 3, a riguardo,in particolare, delle condizioni spazio-temporali della sorpresa del ricorrente, con mansioni di“palo”, nei pressi del luogo del furto, all’esistenza di un rapporto personale con i correicondannati con sentenza irrevocabile, all’ambiguo prima, ed aggressivo poi, comportamentotenuto al cospetto degli agenti, al sequestro di arnesi atti allo scasso nell’abitacolo del veicoloin suo uso, alle ammissioni fatte in sede di spontanee dichiarazioni all’udienza di discussionedel rito abbreviato).3.Il terzo motivo è variamente generico, non consentito e manifestamente infondato. 53.1. Quanto ai dedotti “omessi avvisi di avvalersi di programma cd. giustizia riparativi”(testuale), il motivo d’impugnazione si riduce alla elencazione di un coacervo confuso edindistinto di articoli di legge, che non risponde al requisito di specificità di cui all’art. 581comma 1 lett. d) cod. proc. pen., anche perché difetta dell’articolazione di qualsiasiargomentazione a sostegno nella parte espositiva. Si tratta, peraltro, di vaghe, astratteviolazioni di legge nemmeno dedotte con i motivi di appello principali (come quelle cheinvocano, lapidariamente, l’applicazione dell’art. 162 ter cod. pen. o l’applicazione delle penesostitutive di cui alla l. n. 689/81), pertanto geneticamente inammissibili a norma dell’art. 606comma 3 cod. proc. pen.. Si deve, in proposito, rilevare che i motivi nuovi di appello sono statidepositati telematicamente in data 20 giugno 2025, dunque disattendendo, inammissibilmente,la previsione dell’art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen. (in uno con quella dell’art. 585,comma 4, cod. proc. pen.) che ne impone la trasmissione almeno quindici giorni primadell’udienza. E soltanto con i motivi nuovi, in ogni caso, il difensore ha formulato – si riportasempre testualmente - “in via subordinata […] richiesta di applicazione del Dlvo 689/81 percome riformato dalla novella [OSCURATO:PERSONA] di sospensione del processo ai sensi dell’art.129bis cpp e 162ter cp per consentire avvio al programma previsto di giustizia riparativa persuccessiva estinzione per reato all’esito positivo delle condotte riparatorie, concedendo termineper adempiere al percorso della c.d. giustizia riparativa, disponendo la conversione dellasanzione detentiva in quella pecuniaria”; tale richiesta, come detto tardiva, è vieppiùontologicamente inammissibile perché in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente dipresentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui iprimi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili aicapi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali sialleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali siintenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamenteformalizzate entro i termini per l'impugnazione ( ex multis, Sez.6, n. 36206 del 30/09/2020,Tobi, Rv. 280294).Può solo aggiungersi, per completezza di trattazione, che il collegio condivide l’indirizzoesegetico di recente enunciato da questa Corte, secondo il quale, nel giudizio di appello, ildecreto di citazione che non contenga l'avviso all'imputato della facoltà di accedere aiprogrammi di giustizia riparativa non è affetto da nullità, venendo in rilievo l'inadempimento diun onere informativo o divulgativo che non ha alcuna incidenza sulla validità della "vocatio inius" (Sez.1, n. 20308 del 20/03/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288025).La porzione dedicata all’illustrazione della ragione di censura, meritevole di vaglio da parte diquesta Corte, è riservata ad un’assunta violazione di legge nella commisurazione deltrattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata applicazione dell’art. 131bis cod. pen. – per il delitto di furto - e delle attenuanti generiche, richieste in regime diprevalenza sulla circostanza aggravante contestata.Come anticipato, il motivo è generico, perché non si misura con le repliche formulate dalla 6decisione impugnata, e pure manifestamente infondato, poiché contrasta con il testo di leggequanto all’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.; e con ilcostante orientamento della giurisprudenza di legittimità sui limiti e l’oggetto del sindacatodella Corte di Cassazione nella tematica del riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche e della dosimetria della pena.3.2. Quanto all’operatività dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, lapronuncia d’appello ha fatto rilevare, correttamente, che la pena edittale minima prevista per ilreato di furto in abitazione (anche non aggravato) non consente, in radice, il ricorso all’istitutodi favore. Quanto, invece, al profilo del trattamento punitivo, occorre rammentare che,secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego delle attenuantigeneriche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementiritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6, conesplicito riferimento ai precedenti penali dell’imputato ed alla già effettuata stima, in primogrado, del modesto valore della refurtiva, tale da giustificare la concessione dell’attenuante dicui all’art. 62 n. 4 cod. pen.). Si tratta di una interpretazione ispirata al costante orientamentodi questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuantigeneriche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli osfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelliritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Giova poi rimarcare che lasanzione irrogata è assai prossima ai minimi edittali assoluti; che l'obbligo della motivazione,in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena,in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet,Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464); che, pertanto, nel caso inesame l’apprezzamento operato dai giudici d’appello, che si sono soffermati sul contenimentodella pena comminata e sul rispetto dei criteri di proporzione, risulta senz’altro esauriente(pag.6).4. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso,conseguono la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e,non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamentodella somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma, 26/02/2026 7Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14968/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris