CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14046/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, preso atto della rinuncia a tutti i motivi di appello, compreso quello relativo alla restituzione del denaro applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva, con due distinti motivi la carenza della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica assegnata alla condotta contestata (rapina aggravata), al riconoscimento della desistenza ed alla conferma della confisca. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il collegio riafferma che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01). Nel caso in esame tutti i motivi diversi da quelli inerenti il trattamento sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alla restituzione del denaro in sequestro, risultano essere stati rinunciati (come riportato con chiarezza a pag. 4 del provvedimento impugnato). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 6 marz