CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 05058/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 10 febbraio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma, previo rigetto dell'opposizione avanzata da PANZIERI Ferdinando, dichiarava la propria incompetenza sulla domanda di sospensione condizionale della pena, dichiarava l'inammissibilità della semilibertà, respingeva la domanda di affidamento e ratificava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, depositata il 21 settembre 2021, di concessione della detenzione domiciliare con le prescrizioni ivi indicate. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - PANZIERI Ferdinando deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. 3.1 Ed invero il nucleo centrale del percorso argomentativo di rigetto dell'istanza è rappresentato dalla considerazione di perdurante pericolosità sociale del soggetto recluso, tale da non consentire la formulazione di prognosi favorevole ai sensi dell'art. 47 co.2 ord.pen., in punto di assicurazione dal pericolo di reiterazione. Sul punto, se è vero che è onere del Tribunale compiere una verifica esaustiva dei pretesi indicatori di permanente antisocialità (in tal senso Sez. I 27.10.1994, ric. Bonícoli, nonchè Sez. I n. 31809 del 9.7.2009, rv 244332 ove si è precisato che la gravità del reato commesso non è di per sè sola ostativa alla concessione del beneficio) nel caso in esame tale verifica risulta realizzata e le doglianze difensive risultano formulate esclusivamente in fatto. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]