CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29530/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 maggio 1978 avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 30 marzo 2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria inviata dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; lelle le conclusioni inviate dalla difesa dell'imputato, con le quali è stata ribadita la fondatezza dei motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia resa dal Tribunale locale ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del delitto di cui all'ad 385, commi 1 e 3, cod. pen. per essersi allontanato dalla propria abitazione ove si trovava in regime di detenzione domiciliare. 2. Interpone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato e adduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta configurabilità della contestata evasione alla luce della situazione in fatto apprezzata dai giudici del merito a sostegno del giudizio di responsabilità.L'imputato, autorizzato a recarsi al Sert, sarebbe stato condannato perché, sulla strada che io riportava a casa, si sarebbe fermato a comprare della sostanza stupefacente, senza deviare dal relativo percorso e dunque senza sottrarsi alle possibilità di sorveglianza da parte degli organi demandati al relativo controllo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso merita l'accoglimento e impone l'annullamento senza rinvio della decisione gravata. 2. Le due sentenze di merito restituiscono una vicenda in fatto parzialmente diversa da quella descritta dall'imputazione. In particolare, la condotta materiale contestata al ricorrente dalla rubrica riguardava l'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare in un giorno diverso da quelli oggetto della relativa autorizzazione a recarsi presso il Sert. Di contro, le due sentenze di merito hanno portato alla condanna dell'imputato perché lo stesso, mentre rientrava presso il luogo di restrizione dopo essersi recato al Sert, ebbe a fermarsi lungo il relativo percorso di ritorno per acquistare della sostanza stupefacente. Fatto, questo, osservato da alcuni agenti di [OSCURATO:PERSONA] che, poco dopo, fermarono Crucinio, accertando la detenzione della sostanza acquistata, circostanza ammessa dallo stesso imputato, e, al contempo, riscontrando la sottoposizione dell'imputato alla misura della detenzione domiciliare in quel determinato contesto temporale. 3. Ciò premesso, ad avviso della Corte del merito, l'evasione ascritta all'imputato troverebbe / '' conferma nel fatto che Crucinio si sarebbe "indebitamente trattenuto fuori dal luogo di detenzione domiciliare per comprare lo stupefacente". ., 4.Una siffatta conclusione non merita condivisione, alla luce della situazione in fatto, ricostruita dai giudici del merito, posta a fondamento della ritenuta responsabilità. Ferma la circostanza in forza della quale il ricorrente ebbe a provvedere al detto acquisto lungo il tragitto che lo riportava al luogo di detenzione domiciliare dopo essersi recato al Sert, in linea con l'autorizzazione all'uopo concessagli, non emerge in alcun modo che, per acquisire lo stupefacente, lo stesso abbia deviato, in termini di incisiva rilevanza, dal percorso che lo portava al domicilio; o, ancora, abbia adottato particolari cautele, strumentali alla detta transazione illecita, che si siano rilevate tali da giustificare anche una potenziale elusione della relativa sorveglianza. 4.1. Ciò posto, secondo l'insegnamento di questa Corte, integra il delitto di evasione l'elusione completa della sorveglianza in atto o potenziale da parte delle persone incaricate (Sez. 6, n. 35533 del 16/05/2007, Rv. 237513; Sez. 4, n. 45928 del 13/09/2017, Rv. 270887). E, in questa cornice di riferimento, si è anche precisato che integra il delitto di evasione anche la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, con autorizzazione ad assentarsi in determinati giorni ed orari onde raggiungere per la via più breve determinati luoghi, si allontani dal percorso consentito per commettere un reato (Sez. 5 n. 37428 del 04/05/2023, Rv. 285035). Ciò, tuttavia, valorizzando, nell'ottica dell'evasione, non tanto la realizzazione dell'ulteriore fatto di reato, suscettibile di autonoma responsabilità, bensì Sll'allontanamento dal tragitto compatibile con il tenore della autorizzazione (nell'occasione l'imputato venne sorpreso dalla polizia giudiziaria mentre, nella stessa fascia oraria in cui era stato autorizzato a recarsi presso il Sert, commetteva un furto in altra parte della città). Estremi, questi, che nel caso non possono ritenersi riscontrati. 4.2. In particolare, giudicando una situazione in fatto sostanzialmente identica a quella considerata dalla regiudicanda, questa Corte ha avuto modo di precisare, con argomentare condiviso dal Collegio, che la sosta effettuata dal ricorrente, seppur motivata dalla sopra riferita causale, avrebbe potuto essere apprezzata, se del caso, ai fini di un aggravamento della misura ex art. 276 cod. proc. pen., perché estranea alla relativa autorizzazione; di contro non poteva legittimare l'ipotizzata evasione laddove, come nella specie, non risulti affatto che la stessa "abbia determinato una significativa deviazione dal tragitto necessario per il rientro, né che la stessa fosse finalizzata alla elusione del controllo e al mancato raggiungimento dell'abitazione ove l'imputato si trovava sottoposto alla misura coercitiva domiciliare" (in termini, in motivazione, Sez. 6 n. 47156 del 20/10/2022, Rv. 284022, puntualmente richiamata dalla difesa). Da qui la soluzione di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 28 mag