Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 14498/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

del 20/05/2025 della Corte d'appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha confermatola pronuncia resa il 23 ottobre 2023 con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato nondoversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all’art.590 cod. pen., capo 1), per essere lo stesso estinto a seguito di intervenuta remissionedi querela; ha assolto l'imputata dal reato (capo 2) di cui all’art. 189, comma 7, d. lgs.30 aprile 1992, n. 285, perché il fatto non costituisce reato; ha dichiarato l’imputatanon punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. con riguardo al reato di cui all’art. 189,comma 6, medesimo decreto.

Ha altresì disposto la sospensione della patente di guida.2.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione ildifensore dell’imputata fondandolo su tre motivi con cui rispettivamente deduce:2.1.

Vizio di motivazione, in particolare omessa motivazione ex art. 546 cod.proc. pen.

Se, con riferimento alla condotta di cui al comma 7 dell’art. 189 cod. strada,il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha giustificato l’assoluzione dell'imputata perché il fatto noncostituisce reato, ritenendo non pienamente provata la sussistenza dell'elementosoggettivo, con riguardo alla condotta di cui al comma 6, entrambi i Giudici di meritohanno applicato l’art. 131-bis cod. pen., senza operare alcuna valutazione in ordineall'affidabilità delle fonti di prova né dare contezza dell'iter logico seguito.

La conclusionea cui sono pervenuti i Giudici di merito appare altresì illogica e contraddittoria perchél’imputata è stata assolta dall’ipotesi più grave (quella di cui al comma 7) e ritenutainvece responsabile del reato di cui al comma 6, che ne costituisce il presupposto;2.2.

Vizio di motivazione: assoluzione perché il fatto non sussiste o noncostituisce reato.

La Corte di appello avrebbe omesso di giustificare logicamente ladecisione cui è pervenuta.

Sotto il profilo oggettivo del reato, non sarebbero stati tenutiin debito conto i concreti elementi riferibili alla dinamica dei fatti che il ricorso richiamai quali attesterebbero che l’imputata ha osservato l’obbligo di fermarsi.

La motivazionerisulta carente anche con riferimento al profilo soggettivo del reato contestato, poichénon risulta in alcun modo provato che l'imputata non abbia volontariamente ecoscientemente voluto prestare soccorso alle persone offese o sia fuggita, purrappresentandosi di essere stata coinvolta in un incidente stradale idoneo a produrrelesioni.

I giovani a bordo dello scooter non presentavano alcuna lesione e avevano avutoaddirittura la forza e la prontezza di alzare e spostare il veicolo; l’allontanamento dellaPellegrino trova ragione nel fatto che le persone coinvolte non necessitavano diassistenza;2.3.

Esercizio da parte del Giudice di una potestà riservata dalla legge a organilegislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri.

In conformità aiprincipi stabiliti dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 13681 del 2016, la difesa,diversamente da quanto si assume nella sentenza impugnata, osserva che il giudicepenale non è competente a pronunciarsi in ordine alle sanzioni amministrativeaccessorie in caso di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-biscod. pen.3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l’annullamentosenza rinvio limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida, contrasmissione di copia degli atti al Prefetto di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Fondato è unicamente il terzo motivo di ricorso, essendo questo inammissibilenel resto.2.

I primi due motivi sono manifestamente infondati.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avevaassolto l’imputata dal reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada (che imponel'obbligo di prestare assistenza alle persone ferite) per mancanza dell'elementosoggettivo, in considerazione del fatto che, subito dopo l'urto, né [OSCURATO:PERSONA] néCeleste [OSCURATO:PERSONA], che erano a bordo del ciclomotore, manifestavano particolaridolori; mentre, pur ravvisando il reato dell'art. 189, comma 6, medesimo codice (cheimpone l'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone), aveva conclusoper la non punibilità della [OSCURATO:PERSONA], per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art.131-bis cod. pen.Giova ricordare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità,il reato di fuga previsto dall'art. 189, comma 6, cod. strada ha natura di reato omissivodi pericolo, in quanto volto ad imporre all'agente, sanzionandone l'inosservanza,l'obbligo di fermarsi in presenza di un incidente - di cui abbia percezione - riconducibileal suo comportamento e concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, sicché, ai finidella sussistenza del reato, non è necessario riscontrare l'esistenza di un effettivo dannoalle persone, peraltro neppure accertabile immediatamente nella sua sussistenza econsistenza (Sez.2, n. 42744 del 22/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282294).

Edancora: “In tema di reato di fuga dopo un incidente stradale con danno alle persone,affinché il precetto dell'obbligo di fermarsi sia rispettato, occorre che l'agente effettuiuna fermata che, per le concrete modalità, gli consenta di rendersi conto dell'accadutoed eventualmente mettersi in condizione di prestare assistenza ai feriti, e, comunque,di essere identificato ai fini della compiuta ricostruzione dell'accaduto e di eventualiazioni risarcitorie” (Sez. 4, n.49212 del 11/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278606)Nel caso di specie, la sentenza impugnata, confermativa di quella di primo gradoquanto alla sussistenza del reato di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada, si appalesaimmune dai vizi sollevati.

Essa ricorda come dal compendio probatorio sia emerso che,a seguito del sinistro tra la vettura condotta dell'imputata e lo scooter, il [OSCURATO:PERSONA] e laEttore cadevano; la [OSCURATO:PERSONA], in particolare, veniva sbalzata sopra la vettura condottadall'imputata, finendo poi a terra e battendo la schiena.

La Corte di appello osserva che,secondo le dichiarazioni di tutti i testi, appena si accorse che venivano chiamati icarabinieri, la [OSCURATO:PERSONA] non forniva i suoi dati e si allontanava immediatamente senzafare più ritorno sul luogo del sinistro, tanto che furono i testi ad annotare il suo numerodi targa.

Sulla base di tali elementi, la sentenza impugnata ha congruamente reputatoindubbio che l'imputata, nonostante abbia ammesso di avere visto la caduta a terra dellepersone che si trovavano sul ciclomotore, si sia arrestata solo per asserire che era tuttoa posto, nonostante i presenti le avessero obiettato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto una bruttacaduta.Il terzo motivo di ricorso è fondato.

I Giudici di merito, nel ritenere applicabile lacausa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., hanno applicato all’imputatola sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ai sensidell’art. 187, comma 1, cod. strada.

A tale proposito, peraltro, già le Sezioni Unite diquesta Corte (Sez.

U, n. 13681 del 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266592) avevanoevidenziato – con specifico riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza – che allaesclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, consegue l'applicazione,demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge.

Nelcaso in esame, il predetto art. 187, comma 1, prevede che la sanzione amministrativaaccessoria sia irrogata a seguito dell’”accertamento del reato” e non della condanna;nondimeno, in applicazione del principio dettato dalla sentenza delle Sezioni Unite citata,deve escludersi che la stessa possa essere applicata in sede di sentenza diproscioglimento ai sensi dell’art.131-bis cod. pen., dovendo questa essere rimessa allacompetente autorità amministrativa (Sez. 4, n. 37118 del 04/07/2024, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 287066) e ciò in quanto, in presenza di tale pronuncia, le sanzioni amministrativeriprendono la loro strutturale autonomia.3.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinviolimitatamente all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente di guida, statuizione che viene eliminata.

Il ricorso èinammissibile nel resto.

Va disposta la trasmissione di copia della sentenza al [OSCURATO:PERSONA] per i provvedimenti di competenza.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione cheelimina.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Dispone la trasmissione di copia dellasentenza al Prefetto di [OSCURATO:PERSONA] per i provvedimenti di sua competenza.Così deciso il 9 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 20/05/2025 della Corte d'appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha confermatola pronuncia resa il 23 ottobre 2023 con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato nondoversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all’art.590 cod. pen., capo 1), per essere lo stesso estinto a seguito di intervenuta remissionedi querela; ha assolto l'imputata dal reato (capo 2) di cui all’art. 189, comma 7, d. lgs.30 aprile 1992, n. 285, perché il fatto non costituisce reato; ha dichiarato l’imputatanon punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. con riguardo al reato di cui all’art. 189,comma 6, medesimo decreto. Ha altresì disposto la sospensione della patente di guida.2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione ildifensore dell’imputata fondandolo su tre motivi con cui rispettivamente deduce:2.1. Vizio di motivazione, in particolare omessa motivazione ex art. 546 cod.proc. pen. Se, con riferimento alla condotta di cui al comma 7 dell’art. 189 cod. strada,il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha giustificato l’assoluzione dell'imputata perché il fatto noncostituisce reato, ritenendo non pienamente provata la sussistenza dell'elementosoggettivo, con riguardo alla condotta di cui al comma 6, entrambi i Giudici di meritohanno applicato l’art. 131-bis cod. pen., senza operare alcuna valutazione in ordineall'affidabilità delle fonti di prova né dare contezza dell'iter logico seguito. La conclusionea cui sono pervenuti i Giudici di merito appare altresì illogica e contraddittoria perchél’imputata è stata assolta dall’ipotesi più grave (quella di cui al comma 7) e ritenutainvece responsabile del reato di cui al comma 6, che ne costituisce il presupposto;2.2. Vizio di motivazione: assoluzione perché il fatto non sussiste o noncostituisce reato. La Corte di appello avrebbe omesso di giustificare logicamente ladecisione cui è pervenuta. Sotto il profilo oggettivo del reato, non sarebbero stati tenutiin debito conto i concreti elementi riferibili alla dinamica dei fatti che il ricorso richiamai quali attesterebbero che l’imputata ha osservato l’obbligo di fermarsi. La motivazionerisulta carente anche con riferimento al profilo soggettivo del reato contestato, poichénon risulta in alcun modo provato che l'imputata non abbia volontariamente ecoscientemente voluto prestare soccorso alle persone offese o sia fuggita, purrappresentandosi di essere stata coinvolta in un incidente stradale idoneo a produrrelesioni. I giovani a bordo dello scooter non presentavano alcuna lesione e avevano avutoaddirittura la forza e la prontezza di alzare e spostare il veicolo; l’allontanamento dellaPellegrino trova ragione nel fatto che le persone coinvolte non necessitavano diassistenza;2.3. Esercizio da parte del Giudice di una potestà riservata dalla legge a organilegislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri. In conformità aiprincipi stabiliti dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 13681 del 2016, la difesa,diversamente da quanto si assume nella sentenza impugnata, osserva che il giudicepenale non è competente a pronunciarsi in ordine alle sanzioni amministrativeaccessorie in caso di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-biscod. pen.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l’annullamentosenza rinvio limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida, contrasmissione di copia degli atti al Prefetto di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Fondato è unicamente il terzo motivo di ricorso, essendo questo inammissibilenel resto.2. I primi due motivi sono manifestamente infondati. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avevaassolto l’imputata dal reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada (che imponel'obbligo di prestare assistenza alle persone ferite) per mancanza dell'elementosoggettivo, in considerazione del fatto che, subito dopo l'urto, né [OSCURATO:PERSONA] néCeleste [OSCURATO:PERSONA], che erano a bordo del ciclomotore, manifestavano particolaridolori; mentre, pur ravvisando il reato dell'art. 189, comma 6, medesimo codice (cheimpone l'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone), aveva conclusoper la non punibilità della [OSCURATO:PERSONA], per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art.131-bis cod. pen.Giova ricordare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità,il reato di fuga previsto dall'art. 189, comma 6, cod. strada ha natura di reato omissivodi pericolo, in quanto volto ad imporre all'agente, sanzionandone l'inosservanza,l'obbligo di fermarsi in presenza di un incidente - di cui abbia percezione - riconducibileal suo comportamento e concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, sicché, ai finidella sussistenza del reato, non è necessario riscontrare l'esistenza di un effettivo dannoalle persone, peraltro neppure accertabile immediatamente nella sua sussistenza econsistenza (Sez.2, n. 42744 del 22/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282294). Edancora: “In tema di reato di fuga dopo un incidente stradale con danno alle persone,affinché il precetto dell'obbligo di fermarsi sia rispettato, occorre che l'agente effettuiuna fermata che, per le concrete modalità, gli consenta di rendersi conto dell'accadutoed eventualmente mettersi in condizione di prestare assistenza ai feriti, e, comunque,di essere identificato ai fini della compiuta ricostruzione dell'accaduto e di eventualiazioni risarcitorie” (Sez. 4, n.49212 del 11/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278606)Nel caso di specie, la sentenza impugnata, confermativa di quella di primo gradoquanto alla sussistenza del reato di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada, si appalesaimmune dai vizi sollevati. Essa ricorda come dal compendio probatorio sia emerso che,a seguito del sinistro tra la vettura condotta dell'imputata e lo scooter, il [OSCURATO:PERSONA] e laEttore cadevano; la [OSCURATO:PERSONA], in particolare, veniva sbalzata sopra la vettura condottadall'imputata, finendo poi a terra e battendo la schiena. La Corte di appello osserva che,secondo le dichiarazioni di tutti i testi, appena si accorse che venivano chiamati icarabinieri, la [OSCURATO:PERSONA] non forniva i suoi dati e si allontanava immediatamente senzafare più ritorno sul luogo del sinistro, tanto che furono i testi ad annotare il suo numerodi targa. Sulla base di tali elementi, la sentenza impugnata ha congruamente reputatoindubbio che l'imputata, nonostante abbia ammesso di avere visto la caduta a terra dellepersone che si trovavano sul ciclomotore, si sia arrestata solo per asserire che era tuttoa posto, nonostante i presenti le avessero obiettato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto una bruttacaduta.Il terzo motivo di ricorso è fondato. I Giudici di merito, nel ritenere applicabile lacausa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., hanno applicato all’imputatola sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ai sensidell’art. 187, comma 1, cod. strada. A tale proposito, peraltro, già le Sezioni Unite diquesta Corte (Sez. U, n. 13681 del 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266592) avevanoevidenziato – con specifico riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza – che allaesclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, consegue l'applicazione,demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge. Nelcaso in esame, il predetto art. 187, comma 1, prevede che la sanzione amministrativaaccessoria sia irrogata a seguito dell’”accertamento del reato” e non della condanna;nondimeno, in applicazione del principio dettato dalla sentenza delle Sezioni Unite citata,deve escludersi che la stessa possa essere applicata in sede di sentenza diproscioglimento ai sensi dell’art.131-bis cod. pen., dovendo questa essere rimessa allacompetente autorità amministrativa (Sez. 4, n. 37118 del 04/07/2024, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 287066) e ciò in quanto, in presenza di tale pronuncia, le sanzioni amministrativeriprendono la loro strutturale autonomia.3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinviolimitatamente all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente di guida, statuizione che viene eliminata. Il ricorso èinammissibile nel resto. Va disposta la trasmissione di copia della sentenza al [OSCURATO:PERSONA] per i provvedimenti di competenza. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione cheelimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Dispone la trasmissione di copia dellasentenza al Prefetto di [OSCURATO:PERSONA] per i provvedimenti di sua competenza.Così deciso il 9 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 14498/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris