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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 02973/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAcal to avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza di cui in epigrafe pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. con cui è stata gli è stata applicata la pena concordata relazione al reato di cui agli artt. 110, 81, 624, 625, n. 4) e 8) bis cod. pen. perché, in concorso altra persona, al fine di trarne profitto, si impossessava del portafoglio della persona offesa, contenente documenti e carte di credito.

Formula un .ùnico motivo con cui si duole del vizio di motivazione per non avere il giudice valutato la sussistenza di cause di proscioglimento ex art 129 cod. proc. pen..

Il ricorso è inammissibile essendo stato introdotto, successivamente all'entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017 n. 103, per motivi diversi da quelli di cui al disposto dell'art. 448, comma 2" bis, cod. proc. pen., non essendo consentito censurare il vizio di motivazione.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 6/10/2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAcal to avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza di cui in epigrafe pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. con cui è stata gli è stata applicata la pena concordata relazione al reato di cui agli artt. 110, 81, 624, 625, n. 4) e 8) bis cod. pen. perché, in concorso altra persona, al fine di trarne profitto, si impossessava del portafoglio della persona offesa, contenente documenti e carte di credito. Formula un .ùnico motivo con cui si duole del vizio di motivazione per non avere il giudice valutato la sussistenza di cause di proscioglimento ex art 129 cod. proc. pen.. Il ricorso è inammissibile essendo stato introdotto, successivamente all'entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017 n. 103, per motivi diversi da quelli di cui al disposto dell'art. 448, comma 2" bis, cod. proc. pen., non essendo consentito censurare il vizio di motivazione. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 6/10/2021 Il
Sentenza Cassazione n. 02973/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris